Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00987/2026 del 17/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il sindacato aveva agito chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da condotta antisindacale dell’ente datore di lavoro, in relazione sia al mancato riconoscimento di alcune prerogative contrattuali regionali (CIRL) per il periodo 2004-2007, sia alla mancata assegnazione di locali idonei per l’attività sindacale nelle sedi di Sassari, Tempio Pausania e Oristano. La Corte d’Appello aveva respinto la domanda ritenendo, per la parte relativa alle prerogative contrattuali, che la domanda originaria fosse stata fondata solo sulla pretesa spettanza di tali benefici per effetto della previsione del CIRL, e non anche sulla successiva sottoscrizione del contratto nel marzo 2008; per la parte relativa ai locali, aveva rilevato che l’obbligo era stato poi adempiuto a seguito delle pronunce giudiziali e che non risultava una condotta antisindacale perseguibile. Quanto ai danni, aveva escluso sia la perdita di chance sia il danno all’immagine e morale, per difetto di prova e perché i dati sugli iscritti mostravano anzi un incremento. Con il ricorso per cassazione il sindacato deduceva: violazione dell’art. 437, comma 2, c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuova la domanda fondata sulla sottoscrizione del CIRL nel 2008; violazione dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori e dell’art. 27 della L. 300/1970, sostenendo che la condotta antisindacale derivasse dalla perdurante mancata assegnazione dei locali e non dall’inottemperanza ai provvedimenti giudiziali; nullità o motivazione apparente della sentenza ex artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; violazione dell’art. 2729 c.c. per non avere valutato unitariamente gli indizi sul danno all’immagine; violazione dell’art. 2059 c.c. in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. per il mancato riconoscimento del danno morale e il mancato ricorso a una valutazione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la domanda originaria e quella poi prospettata in appello si fondavano su causae petendi diverse: nella prima si assumeva il diritto alle prerogative solo per la loro previsione nel CIRL, nella seconda si pretendeva di far discendere il diritto dagli effetti della successiva sottoscrizione del contratto, con un nuovo fatto costitutivo e un nuovo tema di indagine. Ha inoltre ritenuto che la Corte d’appello avesse comunque esaminato il profilo temporale della sottoscrizione e lo avesse ricostruito come concordato tra le parti. I motivi sulla condotta antisindacale sono stati considerati non decisivi rispetto all’esito, perché la Corte territoriale aveva comunque escluso il danno risarcibile, rilevando la mancanza di prova di pregiudizi concreti: nessuna perdita di iscritti, anzi incremento degli aderenti, e nessuna dimostrazione del danno all’immagine o morale. La censura sulla motivazione è stata respinta perché la sentenza conteneva un iter logico chiaro e non apparente; le doglianze sulla valutazione degli indizi sono state ritenute in sostanza una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; il danno morale è stato escluso anche perché non è in re ipsa e non era stata provata alcuna conseguenza concreta. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    è stata invocata per sostenere che la domanda in appello non fosse una nuova causa petendi ma una mera riduzione quantitativa della pretesa; la Corte ha però ritenuto che il rilievo fosse infondato perché la seconda prospettazione introduceva un fatto costitutivo diverso.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare la violazione del principio di non contestazione; la Corte ha escluso l’errore, osservando che il giudice di merito non aveva ignorato i fatti, ma li aveva ricostruiti diversamente e comunque esaminati.

  • art. 28 L. 300/1970

    invocato per qualificare come antisindacale la condotta datoriale; la Corte ha osservato che l’obbligo sostanziale non nasce dal provvedimento giudiziale ma dall’assetto normativo, pur ritenendo non decisivo il rilievo ai fini dell’esito per difetto di prova del danno.

  • art. 27 L. 300/1970

    richiamato in relazione al diritto del sindacato a locali idonei per l’attività sindacale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 118 disp. att. c.p.c. per censurare la motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione chiara e coerente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato per il dedotto difetto di motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 2729 c.c.

    invocato per sostenere che gli indizi sul danno all’immagine andassero valutati nel loro complesso; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale e morale; la Corte ha ribadito che tali danni non sono in re ipsa e richiedono prova concreta.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2729 c.c. nella deduzione sul ricorso alle presunzioni per il danno morale.

Massime di principio

  • La modifica della base fattuale della domanda risarcitoria, quando introduce un fatto costitutivo diverso e un nuovo tema di indagine, integra una diversa causa petendi e non una mera emendatio consentita.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o degli indizi: la censura deve colpire un vero vizio di legittimità, non il diverso apprezzamento del merito.
  • Il danno risarcibile, anche quando derivi da una condotta asseritamente antisindacale, non si presume automaticamente: chi agisce deve provare l’effettivo pregiudizio subito.
  • Il danno all’immagine o morale di un ente o di un’organizzazione non può essere affermato in modo astratto, ma richiede elementi concreti e coerenti che ne dimostrino la ricorrenza; l’incremento degli iscritti può essere valorizzato come indice contrario alla lesione lamentata.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi realmente la ricostruzione logica della decisione; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • I danni non patrimoniali non sono in re ipsa e non possono essere liquidati in via equitativa in assenza di un minimo supporto probatorio sulla loro esistenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.