Cassazione Civile, Ordinanza n. 00989/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'intervento del Fondo di garanzia per ottenere dal gestore previdenziale il pagamento di somme maturate nel rapporto di lavoro con la società cedente: retribuzioni, TFR e quote non versate al fondo di previdenza complementare, nei limiti del credito ammesso al passivo della procedura concorsuale aperta sulla società cedente. La domanda era stata respinta in primo grado e in appello, perché al momento del trasferimento del ramo d'azienda dalla cedente alla cessionaria entrambe le imprese erano in bonis, la procedura riguardava solo la cedente ed il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con la cessionaria. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione di legge, sostenendo che gli accordi sindacali ex art. 47 l. n. 428/1990 avrebbero dovuto comportare deroga all'art. 2112 c.c., in relazione alla posizione della società cedente assoggettata a procedura concorsuale, e quindi legittimare l'intervento del Fondo di garanzia anche per le somme relative al TFR e alle prestazioni complementari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. Ha affermato che l'accordo sindacale concluso nell'ambito del trasferimento d'azienda, quando l'attività prosegue e il rapporto di lavoro passa al cessionario, può disciplinare deroghe alle condizioni di lavoro ma non esclude il trasferimento dei rapporti di lavoro né incide sulla disciplina dell'art. 2112 c.c. Inoltre, l'accordo non è idoneo a rendere immediatamente esigibile il TFR o a vincolare l'INPS nella gestione del Fondo di garanzia, perché l'intervento del Fondo presuppone l'esigibilità del credito, che matura solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza più recente sul punto e ha escluso che la successiva introduzione del comma 5-bis dell'art. 47 l. n. 428/1990 potesse influire sulla soluzione, trattandosi di disciplina sopravvenuta. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'INPS; disposto anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come base normativa dell'intervento del Fondo di garanzia e del pagamento del TFR.
art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. n. 80/1992
richiamato dai ricorrenti in relazione ai presupposti di intervento del Fondo di garanzia.
art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 80/1992
richiamato dai ricorrenti a sostegno della domanda di pagamento da parte del Fondo di garanzia.
il trasferimento d'azienda non determina soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che prosegue con il cessionario alle medesime condizioni; l'accordo sindacale non può elidere tale principio quando l'attività aziendale continua.
l'accordo sindacale concluso nel trasferimento d'azienda può incidere sulle condizioni di lavoro ma, nel caso di continuazione dell'attività, non consente di derogare al trasferimento del rapporto ex art. 2112 c.c.; il comma 5 riguarda invece i casi di cessazione o mancata continuazione dell'attività; il comma 5-bis, sopravvenuto, non incide sulla fattispecie esaminata.
l'esigibilità del TFR, presupposto dell'intervento del Fondo di garanzia, sorge soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per veicolare la censura di violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda in cui l'attività prosegue e i rapporti di lavoro passano al cessionario, l'accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990 può incidere sulle condizioni di lavoro, ma non può escludere il trasferimento del rapporto né derogare in senso sostanziale al principio di continuità del rapporto posto dall'art. 2112 c.c.
- L'intervento del Fondo di garanzia presuppone l'esigibilità del credito azionato; per il TFR tale requisito si realizza solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro, non già per effetto del solo trasferimento d'azienda o di accordi sindacali conclusi in tale contesto.
- Gli accordi sindacali stipulati nell'ambito di una vicenda circolatoria aziendale non sono, di regola, opponibili all'INPS quale gestore del Fondo di garanzia, perché non possono modificare la disciplina pubblicistica che regola i presupposti dell'intervento del Fondo.
- La disciplina sopravvenuta del comma 5-bis dell'art. 47 l. n. 428/1990 non opera retroattivamente e non può alterare la soluzione delle controversie relative a trasferimenti d'azienda già perfezionati sotto il vigore della disciplina previgente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00976/2026 del 17/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00977/2026 del 17/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2026 del 17/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2026 del 17/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00987/2026 del 17/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00990/2026 del 17/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →