Cassazione Penale, Sentenza n. 3916/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla rideterminazione della pena per i reati ai capi 5), 7) e 8) (art. 73 d.P.R. 309/1990). Si deduce che: la cessione contestata al capo 5) non sarebbe provata perché non fu sequestrata la sostanza; il coinvolgimento contestato al capo 7) si baserebbe su una conversazione successiva alla consegna e non proverebbe l'effettiva partecipazione del ricorrente alla transazione; le intercettazioni relative al capo 8) riguarderebbero il fratello e non l'odierno imputato. Inoltre si denuncia errore di qualificazione giuridica per la mancata applicazione della causa di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, e si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero analiticamente valutato le intercettazioni e il loro contenuto, ricostruendo in modo coerente e non manifestamente illogico l'operatività delle cessioni e il ruolo del ricorrente (anche nelle fasi successive alla consegna). Ha confermato la mancata applicazione della causa di lieve entità ai capi 5) e 7) sulla base di una valutazione complessiva che tiene conto della quantità, della rilevanza economica e della struttura organizzativa dell'attività di spaccio. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in presenza di precedenti e del ruolo dell'imputato come vertice dell'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1 e comma 5
La Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto come non di lieve entità (comma 1) debba risultare da una valutazione complessiva degli indicatori del comma 5; il mero dato ponderale non è automaticamente decisivo ma, nel caso concreto, la quantità e la struttura organizzativa hanno sufficiente carica negativa per escludere la lieve entità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
citato ai fini della sintesi del ricorso
Norma che consente la sintesi dei motivi del ricorso per la Cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti consentiti e sintetizzato ai sensi di questa disposizione.
art. 23 d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. in legge 18/12/2020 n. 176)
Predisposta la trattazione del ricorso con procedura scritta ai sensi della norma che disciplina la procedura in tempo di emergenza, confermando la regolarità del rito prescelto.
Rinvio alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la valutazione e la ponderazione delle circostanze è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione logica e sufficiente.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021
Principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o irragionevolezza.
Sezioni Unite, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
S.U., n. 51063 del 27/09/2018
Chiarimento metodologico sull'applicazione della causa di lieve entità ex art. 73: gli elementi indicati dalla norma vanno valutati complessivamente e i singoli indici (compreso il dato ponderale) non assumono automaticamente valore assorbente ma devono essere valutati nel contesto concreto.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- L'assenza di sequestro immediato della sostanza non esclude automaticamente la prova della cessione se emergono altri elementi che dimostrano il perfezionamento dell'operazione (es. conversazioni che ricostruiscono il ritiro/consegna).
- L'applicabilità della causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva: il dato ponderale è rilevante ma non determinante in assoluto; vanno considerate anche modalità, rilevanza economica e struttura organizzativa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva adeguatamente in relazione alla personalità dell'imputato, ai precedenti e al ruolo svolto nell'illecita attività; tale valutazione non è soggetta a sindacato di legittimità se ben motivata.
- I ricorsi generici o che ripropongono valutazioni di merito già compiute e adeguatamente motivate sono dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione.
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