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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3916/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla rideterminazione della pena per i reati ai capi 5), 7) e 8) (art. 73 d.P.R. 309/1990). Si deduce che: la cessione contestata al capo 5) non sarebbe provata perché non fu sequestrata la sostanza; il coinvolgimento contestato al capo 7) si baserebbe su una conversazione successiva alla consegna e non proverebbe l'effettiva partecipazione del ricorrente alla transazione; le intercettazioni relative al capo 8) riguarderebbero il fratello e non l'odierno imputato. Inoltre si denuncia errore di qualificazione giuridica per la mancata applicazione della causa di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, e si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero analiticamente valutato le intercettazioni e il loro contenuto, ricostruendo in modo coerente e non manifestamente illogico l'operatività delle cessioni e il ruolo del ricorrente (anche nelle fasi successive alla consegna). Ha confermato la mancata applicazione della causa di lieve entità ai capi 5) e 7) sulla base di una valutazione complessiva che tiene conto della quantità, della rilevanza economica e della struttura organizzativa dell'attività di spaccio. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in presenza di precedenti e del ruolo dell'imputato come vertice dell'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (art. 73)

    art. 73, comma 1 e comma 5

    La Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto come non di lieve entità (comma 1) debba risultare da una valutazione complessiva degli indicatori del comma 5; il mero dato ponderale non è automaticamente decisivo ma, nel caso concreto, la quantità e la struttura organizzativa hanno sufficiente carica negativa per escludere la lieve entità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    citato ai fini della sintesi del ricorso

    Norma che consente la sintesi dei motivi del ricorso per la Cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti consentiti e sintetizzato ai sensi di questa disposizione.

  • art. 23 d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. in legge 18/12/2020 n. 176)

    Predisposta la trattazione del ricorso con procedura scritta ai sensi della norma che disciplina la procedura in tempo di emergenza, confermando la regolarità del rito prescelto.

  • art. 133 cod. pen.

    Rinvio alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la valutazione e la ponderazione delle circostanze è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione logica e sufficiente.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)

    Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021

    Principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o irragionevolezza.

  • Sezioni Unite, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    S.U., n. 51063 del 27/09/2018

    Chiarimento metodologico sull'applicazione della causa di lieve entità ex art. 73: gli elementi indicati dalla norma vanno valutati complessivamente e i singoli indici (compreso il dato ponderale) non assumono automaticamente valore assorbente ma devono essere valutati nel contesto concreto.

Massime di principio

  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • L'assenza di sequestro immediato della sostanza non esclude automaticamente la prova della cessione se emergono altri elementi che dimostrano il perfezionamento dell'operazione (es. conversazioni che ricostruiscono il ritiro/consegna).
  • L'applicabilità della causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva: il dato ponderale è rilevante ma non determinante in assoluto; vanno considerate anche modalità, rilevanza economica e struttura organizzativa.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva adeguatamente in relazione alla personalità dell'imputato, ai precedenti e al ruolo svolto nell'illecita attività; tale valutazione non è soggetta a sindacato di legittimità se ben motivata.
  • I ricorsi generici o che ripropongono valutazioni di merito già compiute e adeguatamente motivate sono dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione.

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