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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19307/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da una condanna di primo grado al pagamento di una somma in favore della creditrice, poi confermata in appello; l'efficacia esecutiva della sentenza di appello era stata sospesa ex art. 373 c.p.c. previa prestazione da parte della debitrice di garanzia fideiussoria. Nonostante ciò, la creditrice aveva intrapreso un'esecuzione mobiliare con pignoramento di mezzi aziendali; la debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. Il giudice dell'esecuzione aveva sospeso il processo esecutivo ex art. 623 c.p.c. assegnando termine per il merito, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché introdotta tardivamente. In appello la creditrice aveva ottenuto la riforma di tale statuizione: la Corte territoriale aveva ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo del merito dell'opposizione, aveva dichiarato legittima l'esecuzione intrapresa e aveva respinto la domanda risarcitoria della debitrice. In Cassazione la società debitrice ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 616 c.p.c. per tardività dell'introduzione del giudizio di merito, assumendo che occorresse anche la notificazione dell'atto entro il termine perentorio fissato dal giudice; 2) omessa pronuncia, omessa motivazione e omesso esame, sostenendo che la Corte d'appello non si fosse pronunciata sui profili dell'opposizione relativi non solo all'inizio dell'esecuzione, ma anche alla sua prosecuzione dopo la sospensione del titolo e del processo esecutivo; 3) violazione delle norme sul diritto di agire e proseguire l'esecuzione forzata, nonché dei principi di abuso del processo, interesse ad agire, correttezza e buona fede, assumendo che, una volta sospeso il titolo ex art. 373 c.p.c., la creditrice non potesse più procedere o proseguire l'esecuzione e avrebbe dovuto rinunciare per evitare duplicazioni; 4) violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. sulle spese, contestando la propria soccombenza e invocando il criterio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Il primo tentativo di deposito telematico, pur avendo ricevuto la seconda PEC di avvenuta consegna, non era andato a buon fine: era poi giunta una terza PEC con esito di "errore imprevisto" e non era mai pervenuta la quarta PEC di accettazione della cancelleria. La Corte ha ritenuto che, in assenza di prova del positivo completamento della procedura e della non imputabilità del mancato perfezionamento alla ricorrente, il deposito non potesse considerarsi efficace e tempestivo; ha inoltre escluso la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. perché non era stata dimostrata una causa esterna, assoluta e non imputabile, né l'immediata attivazione della parte. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 373 c.p.c.

    La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito è richiamata come contesto della lite; la Corte non decide sul punto sostanziale della portata della sospensione perché il ricorso è improcedibile.

  • art. 615, secondo comma, c.p.c.

    È la norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione introdotta dalla debitrice nel giudizio di merito.

  • art. 623 c.p.c.

    È richiamato quale base della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione in pendenza dell'opposizione.

  • art. 616 c.p.c.

    È invocato nel primo motivo per sostenere la tardività dell'introduzione della fase di merito dell'opposizione; la Corte non entra nel merito del motivo per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo come parametro del vizio di omessa pronuncia.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È richiamato nel secondo motivo in relazione al difetto di motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo in relazione alla motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione invocato per i diversi motivi di ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo per contestare l'interesse ad agire/proseguire l'esecuzione.

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo in tema di titolo esecutivo e diritto di procedere in executivis.

  • art. 495 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo tra le norme sull'esecuzione forzata.

  • art. 496 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo tra le norme sull'esecuzione forzata.

  • art. 624 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo in tema di sospensione dell'esecuzione.

  • art. 626 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo in tema di prosecuzione dell'esecuzione.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato nel quarto motivo per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012

    La Corte ribadisce che il deposito telematico si ha per avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, ma precisa che il perfezionamento va poi confrontato con il buon esito dell'intera procedura di deposito.

  • art. 13, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    È richiamato per affermare che i documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

  • art. 13, comma 7, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    È richiamato insieme alle specifiche tecniche quale fonte dei controlli automatici e manuali sul deposito telematico.

  • art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche sul PCT

    È richiamato come base dei controlli automatici sul deposito telematico.

  • art. 14, comma 10, delle Specifiche Tecniche sul PCT

    È richiamato come base dei controlli manuali sul deposito telematico.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    La rimessione in termini è esclusa perché la parte non ha provato una decadenza dovuta a causa a sé non imputabile e non ha dimostrato un'immediata reazione all'evento ostativo.

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    È la norma che fissa il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità, nei limiti della prassi applicativa.

Massime di principio

  • Nel deposito telematico degli atti processuali, la ricevuta di avvenuta consegna segna il momento rilevante per la tempestività, ma il deposito deve comunque completarsi con l'esito positivo dei controlli successivi e con l'accettazione dell'ufficio; in mancanza, il deposito non è efficace.
  • La rimessione in termini presuppone la prova rigorosa di una causa esterna, assoluta e non imputabile alla parte, nonché di una reazione immediata per superare l'ostacolo; non basta allegare un generico malfunzionamento o un esito anomalo del sistema.
  • Quando la procedura telematica segnala un'anomalia dopo la scadenza del termine, la parte non può limitarsi a confidare nel perfezionamento già avvenuto, ma deve dimostrare di essersi tempestivamente attivata per verificare l'esito e, se necessario, ripetere il deposito entro il termine.
  • Se il ricorso per cassazione è depositato oltre il termine di legge e non risulta una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini, il ricorso è improcedibile e la Corte non esamina i motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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