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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28184/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso, proposta da un utente del servizio idrico, degli importi pagati tra il 2011 e il 2014 per la fornitura di acqua in una zona interessata dalla presenza di tallio nell’acqua erogata. Il giudice di pace aveva accolto la domanda condannando la società gestrice al pagamento di una somma a titolo di restituzione del corrispettivo relativo alla fornitura di acqua potabile. In appello, il tribunale ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo solo il credito del gestore per i servizi di fognatura e depurazione e disponendo la restituzione della differenza. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, per il richiamo alla sentenza di primo grado; 2) violazione dell’art. 1460 c.c. e del d.lgs. 31/2001, sostenendo che non fosse stato accertato in concreto un proprio inadempimento e che la sola presenza di tallio non bastasse a dimostrare la non potabilità; 3) omessa pronuncia sul primo motivo di appello, relativo all’onere della prova e alle presunzioni sulla presenza di tallio nella sorgente; 4) omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, relativo alla pericolosità del quantitativo di tallio e alla rilevanza degli esiti dell’ATP.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per relationem è ammissibile se il giudice d’appello dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e del vaglio delle censure. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la somministrazione di acqua non utilizzabile per uso alimentare integra inadempimento del gestore del servizio idrico; nel caso concreto la non potabilità risultava provata dall’ordinanza sindacale di sospensione dell’uso alimentare dell’acqua, e la questione della concreta pericolosità per la salute era irrilevante poiché l’utente aveva chiesto solo la restituzione del corrispettivo per un servizio non reso conformemente al contratto. Ha ritenuto infondati anche il terzo e il quarto motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia: il tribunale, pur senza esprimersi analiticamente su ogni profilo, aveva implicitamente rigettato le censure perché aveva posto a base della decisione il fatto decisivo della non utilizzabilità dell’acqua per consumo umano. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata difesa dell’intimato in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro sulla motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che la motivazione per relationem è legittima se consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente e completo.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Usato come norma sulla motivazione della sentenza; non vi è nullità quando il giudice d'appello richiama la decisione di primo grado ma la valuta specificamente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento non è esclusa solo perché il preteso inadempimento sia astrattamente rilevante; nel caso, la somministrazione di acqua non potabile ha integrato inadempimento del gestore.

  • art. 4, comma 2, lett. a, d.lgs. 31/2001

    «le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite … non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana»

    È richiamato come norma di chiusura sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano; la Corte osserva però che, nel caso concreto, ciò che rileva è la non utilizzabilità dell’acqua per uso alimentare.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 31/2001

    «nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato ‘I’, l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate»

    La Corte lo usa per evidenziare che il provvedimento cautelativo del sindaco è coerente con la disciplina di settore e prova la non utilizzabilità dell’acqua per consumo umano.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti il rigetto implicito della pretesa incompatibile con la ratio della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di appello e di ricorso in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa errori decisivi nella valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per il riparto dell’onere della prova sulla presenza del tallio e sulla potabilità; la Corte ritiene decisivo il dato dell’ordinanza sindacale e della non utilizzabilità dell’acqua.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nei motivi di appello sul tema delle presunzioni; la Corte non ne fa applicazione autonoma, reputando assorbente la prova della non potabilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per gli adempimenti relativi al contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sentenza d’appello può essere motivata per relationem rispetto a quella di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e consenta di ricostruire un percorso argomentativo coerente e completo.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice d’appello rigetti implicitamente una censura incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione adottata.
  • Nella somministrazione di acqua potabile, la consegna di acqua non utilizzabile per uso alimentare integra inadempimento del gestore, perché l’acqua non potabile costituisce cosa diversa da quella dovuta in contratto.
  • Ai fini della tutela restitutoria del corrispettivo, non è decisiva la prova di un concreto pericolo per la salute se l’utente domanda soltanto la restituzione di quanto pagato per un servizio non reso conformemente all’oggetto contrattuale.
  • Il provvedimento amministrativo cautelare che vieta l’uso alimentare dell’acqua costituisce elemento probatorio rilevante della non potabilità e dell’inadempimento del gestore del servizio.
  • La contestazione sulla specifica soglia di pericolosità del contaminante non esclude il diritto alla restituzione del corrispettivo quando sia accertato che il servizio erogato non corrispondeva alla prestazione pattuita.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazione
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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