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Sentenza

Sentenza del 06/11/2024 n. 15227 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’atto di recupero n. ------/2023, notificato il 9 novembre 2023, relativo al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo del 2017, utilizzato in compensazione nel 2018. Ha dedotto: difetto di motivazione; falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992; illegittimo ricorso al Manuale di Frascati; errata applicazione delle sanzioni; mancanza della delega di firma del responsabile dell’ente impositore; abuso del potere accertativo per mancata acquisizione del parere del MISE. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e la rifusione delle spese.

La decisione

Il giudice ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo che la società non avesse dimostrato che il progetto comportasse un effettivo avanzamento scientifico o tecnologico: l’attività consisteva nell’innovazione di un sistema già in uso e non risultavano provati nuovi prodotti, nuovi processi o innovazioni di processo ammissibili. Ha ritenuto adeguatamente motivato l’atto di recupero e non obbligatorio il parere tecnico preventivo del MISE, richiamando le schede di sintesi del 9 maggio 2018, secondo cui il contribuente può acquisirlo autonomamente. Ha inoltre giudicato corretta la sanzione applicata ai crediti inesistenti ai sensi dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. 471/1997, prevista dal 100% al 200%. Le ulteriori censure sono state respinte nell’ambito del rigetto complessivo. La società è stata condannata a pagare 3.000 euro per spese di lite, oltre agli eventuali oneri accessori. Il testo non indica un giudice o una precedente decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 5, del d.lgs. 471/1997

    In ordine alle sanzioni si è correttamente applicato l'art. 13, comma 5 del Dlgs 471/97, che dispone la sanzione prevista in caso di crediti di imposta inesistenti che va dal 100% al 200%.

    Per il giudice, il credito recuperato rientra tra i crediti d’imposta inesistenti e la sanzione applicabile è quella prevista dalla disposizione, compresa tra il 100% e il 200%.

  • D.L. 145/2013

    La decisione lo richiama come riferimento per i contenuti ammissibili della ricerca e sviluppo, individuati in nuovi prodotti, nuovi processi o innovazioni di processo. Il giudice esclude il beneficio quando l’attività si limita a utilizzare o innovare un sistema già esistente senza provare un effettivo progresso.

  • Art. 2697 c.c.

    La società aveva contestato la ripartizione dell’onere della prova, ma il ricorso è stato rigettato perché non aveva dimostrato che il progetto possedesse i requisiti sostanziali per accedere al credito d’imposta.

  • Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992

    La società ne aveva denunciato la falsa applicazione, ma il giudice ha rigettato il ricorso e ha ritenuto non provati i presupposti per il credito; la sentenza non offre ulteriori precisazioni interpretative sulla disposizione.

  • Circolare MISE n. 5/2016

    È richiamata a sostegno dei requisiti dei progetti di ricerca e sviluppo: non è sufficiente un’attività innovativa che applichi conoscenze già disponibili, ma occorre un progresso delle conoscenze o la soluzione di nuove problematiche scientifiche o tecnologiche.

Massime di principio

  • Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo richiede un progetto diretto a un effettivo avanzamento scientifico o tecnologico o alla soluzione, anche tentata, di incertezze e ostacoli non già risolti. La mera applicazione dello stato dell’arte o il miglioramento delle capacità interne dell’impresa non bastano.
  • Chi invoca il credito deve fornire elementi che dimostrino i contenuti qualificanti del progetto, quali un nuovo prodotto, un nuovo processo o un’innovazione di processo; la descrizione di un’attività su un sistema già in uso, da sola, non prova l’ammissibilità.
  • Secondo la decisione, il parere tecnico del MISE non è un presupposto obbligatorio dell’attività dell’Ufficio: il contribuente può acquisirlo autonomamente.
  • Quando il credito è qualificato come inesistente, può applicarsi la sanzione prevista dall’art. 13, comma 5, del d.lgs. 471/1997, nella misura dal 100% al 200%, secondo quanto affermato in questa pronuncia.

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