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Sentenza

Sentenza del 05/11/2024 n. 28483 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento emesso nei confronti della GRAL Srl per il 2006, relativo a maggiori redditi da partecipazione nella Ca’ Sagredo Real Estate Srl e a una minore perdita da partecipazione nella Sviluppo 7 Srl, entrambe assoggettate al regime di trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR. La società aveva contestato, tra l’altro, la competenza territoriale dell’ufficio milanese. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso; la CTR della Lombardia aveva accolto l’appello e annullato l’atto, ritenendo che la sede effettiva della società fosse a L. (BZ) e che quella milanese fosse solo un recapito presso il commercialista. L’Agenzia ha impugnato la decisione per tre motivi: vizi processuali connessi alla pronuncia sulla competenza territoriale; in subordine, violazione delle norme sulla competenza territoriale; e violazione delle norme che, secondo l’Ufficio, attribuivano la competenza all’ufficio emittente.

La decisione

La Cassazione non ha deciso i tre motivi nel merito: ha rilevato d’ufficio che, in ragione della tassazione per trasparenza e dell’imputazione ai soci dei redditi e delle perdite della partecipata, la controversia coinvolgeva un litisconsorzio necessario originario. Poiché il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutte le parti necessarie, ne ha dichiarato la nullità assoluta, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano per il rinnovo dell’intera procedura, previa integrazione del contraddittorio. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. La questione della competenza territoriale resta quindi da riesaminare nel giudizio rinnovato.

Norme richiamate

  • Art. 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il combinato disposto delle norme dianzi trascritte genera, ad imitazione di ciò che si determina per effetto della disciplina prevista dall'art.5 del medesimo D.P.R., l'imputazione diretta, a ciascun socio del reddito maturato in capo alle società partecipate, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito medesimo.

    Nel regime di trasparenza fiscale, il reddito della società partecipata è imputato direttamente ai soci in proporzione alla loro partecipazione, indipendentemente dalla percezione effettiva. Questo collegamento tra posizione della società e posizioni dei soci rende necessario, quando si discutono elementi comuni dell’accertamento, il coinvolgimento processuale di tutte le parti interessate.

  • Art. 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il combinato disposto delle norme dianzi trascritte genera, ad imitazione di ciò che si determina per effetto della disciplina prevista dall'art.5 del medesimo D.P.R., l'imputazione diretta, a ciascun socio del reddito maturato in capo alle società partecipate, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito medesimo.

    La decisione richiama l’art. 116 insieme all’art. 115 per descrivere l’imputazione per trasparenza e le sue conseguenze processuali; la citazione non comporta però una distinta valutazione dei requisiti di accesso al regime previsto dall’art. 116.

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 D.Lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    Quando la controversia tributaria coinvolge posizioni inscindibilmente collegate, il giudice deve integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La loro mancata partecipazione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.

  • Art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 D.Lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    La riunione dei procedimenti è indicata come possibile strumento alternativo o coordinato per trattare le controversie connesse, ma non elimina l’esigenza che il contraddittorio sia integro nei confronti di tutte le parti necessarie.

  • Art. 383, terzo comma, c.p.c.

    Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado, ex art. 383 , terzo comma, c.p.c., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

    Accertata una nullità processuale che investe l’intero giudizio per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di primo grado perché rinnovi il processo con contraddittorio integro.

Massime di principio

  • Nel regime di trasparenza, l’accertamento del reddito o della perdita della partecipata può incidere direttamente sulla posizione fiscale dei soci. Se si contestano elementi comuni dell’accertamento, la controversia può richiedere la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci interessati.
  • Il giudice deve verificare anche d’ufficio la presenza di tutte le parti necessarie. Se il contraddittorio è incompleto, il vizio può comportare la nullità dell’intero giudizio, anche se nessuna parte lo ha tempestivamente eccepito.
  • La decisione processuale sulla nullità e sul rinvio non equivale a una pronuncia sul merito delle contestazioni fiscali o sulla competenza territoriale dell’ufficio: tali questioni dovranno essere esaminate nel giudizio rinnovato.

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