Sentenza del 05/11/2024 n. 28428 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il fermo amministrativo notificato il 21 dicembre 2016, disposto ai sensi dell’art. 69 r.d. n. 2440/1923 e limitato a 743.989,65 euro, sul rimborso IVA 2001 richiesto dalla società per complessivi 1.030.312 euro. L’Ufficio aveva rilevato carichi erariali risultanti da 13 cartelle definitive. La società sosteneva che il fermo fosse incompatibile con la procedura concorsuale e che non ricorressero i presupposti per compensare i crediti: il credito IVA era stato riacquistato nel 2014, dopo la cessione del 2003, ma la risoluzione della cessione aveva effetto retroattivo. In Cassazione l’Agenzia ha articolato quattro motivi: (1) inapplicabilità del divieto di azioni individuali e cautelari alla procedura di amministrazione straordinaria; (2) erronea valutazione del controcredito erariale come contestato, benché fondato su cartelle non impugnate e ammesso al passivo; (3) sufficienza di mere ragioni di credito per sospendere cautelarmente il rimborso; (4) esclusione degli interessi IVA durante la sospensione legittima. La Cirio aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità: l’autosufficienza non richiede la trascrizione integrale degli atti, purché il ricorso esponga in modo chiaro i fatti rilevanti e indichi il contenuto e la collocazione degli atti richiamati. Nel merito, ha rigettato il primo motivo, riconoscendo che il divieto di azioni individuali e cautelari, funzionale alla tutela della par condicio creditorum, si applica anche all’amministrazione straordinaria. Ha accolto il secondo motivo: il fermo può residualmente operare in vista della compensazione concorsuale quando entrambi i crediti sono anteriori alla procedura e non contestati; nella specie, il credito IVA era da considerarsi anteriore per effetto retroattivo della risoluzione della cessione e i carichi erariali non risultavano contestati. Il terzo motivo è stato assorbito. Ha accolto il quarto: se il fermo è legittimo, durante la sospensione non maturano gli interessi legali moratori sul rimborso IVA; gli interessi maturano invece se il fermo è illegittimo. La sentenza della CTR del Lazio n. 4195/2022 è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’esito complessivo della controversia, che resta demandato al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 69, comma 6, r.d. n. 2440/1923
Il provvedimento di sospensione del pagamento previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, espressione di un generale potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria, ha portata generale ed è, quindi, astrattamente applicabile anche in materia di rimborsi IVA, con il limite del divieto di cumulo delle tutele.
Il fermo amministrativo può essere utilizzato anche per sospendere un rimborso IVA, ma non può aggiungersi alla garanzia già prestata ai sensi dell’art. 38-bis per tutelare il medesimo credito erariale. In presenza di una procedura concorsuale, la misura è ammessa solo nei limiti in cui non pregiudichi il concorso e ricorrano i presupposti per la compensazione.
Art. 51 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)
La regola del divieto di azioni individuali e cautelari rientra tra le regole fondamentali dell'istituto fallimentare, pacificamente estensibili anche alla procedura di amministrazione straordinaria, stante la natura concorsuale di questa procedura.
Il divieto di iniziative individuali a tutela del singolo creditore, comprese quelle cautelari, si estende all’amministrazione straordinaria per preservare il patrimonio destinato alla soddisfazione collettiva dei creditori.
Art. 36 e art. 48 del D.Lgs. n. 270/1999
Vi è, quindi, un rinvio testuale non solo all'art. 56 legge fall., in tema di compensazione, ma anche all'art. 51 legge fall. che risponde alle esigenze della concorsualità che si rinvengono anche nella procedura di amministrazione straordinaria.
Il rinvio alle norme concorsuali e la natura della procedura consentono di applicare all’amministrazione straordinaria il divieto di azioni individuali posto dalla disciplina fallimentare, anche quando il testo dell’art. 48 menziona le sole azioni esecutive.
Art. 56 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)
Il fermo, in caso di apertura di procedura concorsuale nei confronti del contribuente, ha un rilievo meramente residuale, finalizzato alla compensazione ex art. 56 legge fall., nei casi in cui i reciproci crediti non sono contestati ed entrambi sono sorti anteriormente all'apertura della procedura.
La compensazione in ambito concorsuale, e il fermo strumentale a essa, sono consentiti soltanto quando entrambi i crediti siano anteriori all’apertura della procedura e non siano contestati. La risoluzione retroattiva della cessione ha consentito, nel caso concreto, di considerare anteriore il credito IVA della società.
Art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972
In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'emissione di un legittimo provvedimento di fermo amministrativo del credito IVA chiesto a rimborso, perché sono sussistenti le ragioni di credito che esso è volto a tutelare, comporta che, per il periodo di sospensione del rimborso, non maturino gli interessi legali previsti dall'art. 38 bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
Gli interessi legali moratori sul rimborso IVA non maturano durante il periodo in cui un fermo legittimo sospende il pagamento; se invece il fermo è illegittimo, gli interessi continuano a decorrere dal momento in cui il rimborso è esigibile.
Art. 201 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)
L'art. 201 legge fall. prevede per quest'ultima procedura concorsuale l'applicazione delle norme fallimentari, tra cui quelle al titolo II capo III sez. II del r.d. n. 267/1942 (51-63).
La disciplina della liquidazione coatta amministrativa richiama le norme fallimentari indicate, costituendo il passaggio normativo che consente di estendere alla procedura concorsuale considerata le regole rilevanti, compreso il divieto di azioni individuali.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, come interpretato da Cass., Sezioni Unite, n. 8950/2022
Il principio di autosufficienza - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.
Il ricorso per cassazione non deve trascrivere integralmente gli atti e i documenti, se ne espone il contenuto rilevante e ne segnala la presenza nel fascicolo di merito, in modo da consentire la comprensione e la valutazione delle censure.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il fermo amministrativo non può essere usato per sottrarre individualmente beni o somme alla massa dei creditori; resta possibile in via residuale se serve a una compensazione concorsuale e ricorrono congiuntamente i requisiti di anteriorità e non contestazione di entrambi i crediti.
- Per stabilire se un credito sia anteriore alla procedura può rilevare l’effetto retroattivo della risoluzione di una cessione: se la risoluzione ricostituisce il diritto come se la cessione non fosse stata stipulata, il credito può essere considerato sorto prima della procedura.
- L’ammissione del credito erariale al passivo, la mancata impugnazione delle cartelle e i pagamenti già eseguiti nella procedura possono sostenere la conclusione che il controcredito non sia contestato; la verifica va comunque riferita ai fatti accertati nel singolo caso.
- La legittimità del fermo incide direttamente sugli interessi del rimborso IVA: durante la sospensione legittima non maturano gli interessi moratori; se il fermo è illegittimo, gli interessi continuano a decorrere secondo le regole di esigibilità.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone la riproduzione integrale degli atti: è sufficiente un’esposizione chiara dei fatti e dei passaggi documentali rilevanti, con indicazione della loro presenza nel giudizio di merito.
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