Sentenza del 06/11/2024 n. 28517 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, con cui l'Agenzia aveva ripreso a tassazione il 40% di un bonifico di 1.016.140 euro, ricevuto da A.A. il 6 ottobre 2006 dalla Sci Pont d'Oeuvre e qualificato dall'Ufficio come utili societari distribuiti e non dichiarati, ai sensi degli artt. 18 e 47 TUIR. A.A. aveva sostenuto che la somma derivasse dalla vendita di un'abitazione in Francia. La CTP di Pordenone aveva accolto il ricorso, ritenendo che si trattasse del provento della vendita di un immobile francese; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia confermando la decisione con un generico rinvio alla motivazione di primo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR trattato la ripresa come una plusvalenza anziché come distribuzione di dividendi; con il secondo, nullità per violazione dell'art. 36 del D.Lgs. 546/1992, per carenza di motivazione e del thema decidendum.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia e dichiarato assorbito il primo. Ha ritenuto nulla la sentenza della CTR perché la motivazione, limitata ad affermare che le valutazioni della CTP erano «ineccepibili» e a richiamare la decisione di primo grado, non esponeva l'esame dei motivi di appello né l'iter logico della conferma. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso se il bonifico fosse un dividendo o il ricavato della vendita dell'immobile.
Norme richiamate
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti.
La decisione d'appello deve rendere comprensibili le ragioni per cui respinge le specifiche censure e conferma la sentenza impugnata. Il mero rinvio alla decisione di primo grado, senza una valutazione riconoscibile dei motivi d'appello, determina una motivazione apparente.
La norma è richiamata esclusivamente come fondamento del primo motivo dell'Agenzia, che la Corte ha dichiarato assorbito; la sentenza non ne esamina il merito né formula un principio interpretativo.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro processuale per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi di motivazione e per violazione delle norme processuali indicate nei motivi; il secondo motivo è stato accolto.
Art. 18 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma è menzionata nella ricostruzione della ripresa fiscale, fondata sulla qualificazione dell'importo come reddito di capitale di fonte estera. La Cassazione non decide nel merito se tale qualificazione sia corretta.
Art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma è indicata dall'Ufficio, insieme all'art. 18 TUIR, a fondamento della tassazione della somma come utili distribuiti al socio. La questione sostanziale resta da riesaminare nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- La motivazione per relationem in appello è ammissibile solo se il giudice fa comprendere che ha esaminato le specifiche censure e perché le ritiene infondate; un richiamo generico alla correttezza della sentenza di primo grado può rendere la decisione nulla per motivazione apparente.
- Una sentenza non è adeguatamente motivata quando le sue formule, pur formalmente presenti, non consentono di ricostruire il ragionamento seguito né di verificare la risposta alle questioni decisive sollevate dalle parti.
- Quando la cassazione annulla la decisione per un vizio processuale di motivazione e rinvia, non risolve per ciò solo la controversia sostanziale: nel caso concreto resta da accertare se il bonifico fosse una distribuzione di utili o il ricavato della vendita dell'immobile.
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