Sentenza del 06/11/2024 n. 8337 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato l'appello del Comune di Licata, confermando la sentenza della Corte di primo grado che aveva accolto il ricorso di AESSE IMMOBILIARI s.r.l.; sono state compensate le spese di lite. Decisione resa in udienza il 7 ottobre 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018 (€ 43.561,00). Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società ritenendo che, per effetto del D.D.G. Regione Siciliana n. 470/2014 (decadenza della concessione demaniale con decorrenza 16/06/2014) fosse venuto meno il titolo di possessore qualificato dell'appellata e quindi il presupposto impositivo dell'IMU; la Regione ha poi disposto la rettifica catastale a favore del Demanio con la stessa decorrenza.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011
art. 8, comma 2; art. 9, comma 1
L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale; soggetti passivi sono i proprietari o titolari di diritti reali e, nel caso di aree demaniali, il concessionario. Occorre quindi un possesso qualificato riconducibile a un titolo giuridico.
D.D.G. Regione Siciliana n. 470/2014
D.D.G. n. 470 del 16/06/2014
Atto amministrativo che dichiara la decadenza della concessione demaniale con decorrenza 16/06/2014, rimuovendo il titolo che qualificava il concessionario come soggetto passivo IMU.
Nota Regione Sicilia
nota 27/03/2024 prot. 19995
Richiesta di rettifica delle intestazioni catastali a favore del Demanio Marittimo Regione Siciliana con decorrenza 16/06/2014, confermando gli effetti della decadenza.
Codice della Navigazione
Norme invocate come base giuridica per la decadenza della concessione demaniale e per determinarne gli effetti giuridici e catastali.
Cass. civ., Sez. V Ord., 22 luglio 2021, n. 20977
Principio di analogia con il leasing: la cessazione del titolo che legittima la detenzione (es. contratto di leasing) fa venir meno la posizione di detentore qualificato ai fini tributari, quindi viene meno l'obbligo tributario.
Cass. civ., Sez. V, 9 ottobre 2019, n. 25249
Se il contratto di leasing è risolto, il locatore torna a essere soggetto passivo anche se l'immobile non è stato restituito; la mera detenzione senza titolo non produce effetti tributari.
CTR Lazio, sentenza 11 marzo 2022, n. 1122
Giurisprudenza di supporto che conferma il principio secondo cui la perdita del titolo di concessionario fa venir meno il presupposto impositivo dell'IMU anche se il bene rimane nelle disponibilità materiali dell'ex concessionario.
Massime di principio
- L'IMU grava sul possesso qualificato riconducibile a un titolo giuridico (proprietà, diritto reale, concessione demaniale); la mera detenzione materiale senza titolo non integra il presupposto impositivo.
- La decadenza/risoluzione della concessione demaniale fa cessare la qualifica di soggetto passivo del concessionario dalla data di efficacia dell'atto di decadenza, anche se il bene non è stato materialmente restituito.
- In casi analoghi vale l'analogia con il leasing: la cessazione del contratto che conferiva la detenzione qualificata elimina l'obbligo tributario del detenente e, di regola, il soggetto passivo ritorna a essere il titolare del diritto originario (es. demanio o locatore).
- La persistenza di una detenzione abusiva o materiale da parte dell'ex concessionario può rilevare soltanto ai fini restitutori o risarcitori e non per creare un debito IMU a suo carico se manca il titolo.
- Per l'amministrazione pubblica, è importante aggiornare tempestivamente le intestazioni catastali e formalizzare la decadenza/rescissione per far decorrere correttamente gli effetti fiscali; l'onere probatorio riguarda la sussistenza o meno del titolo nel periodo impositivo contestato.
- In un contenzioso IMU su beni demaniali, la difesa del contribuente dovrebbe documentare la perdita del titolo (provvedimenti amministrativi, date di efficacia, comunicazioni catastali); l'amministrazione comunale dovrà invece dimostrare la sussistenza di un titolo valido nel periodo considerato per sostenere l'accertamento.
- La determinazione della decorrenza effettiva della decadenza o risoluzione è cruciale per stabilire la responsabilità tributaria per singoli periodi d'imposta.
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