Cassazione Penale, Sentenza n. 35426/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., contestando l'esclusione da parte del Tribunale dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. Sosteneva che la sottrazione di energia elettrica, bene destinato a un pubblico servizio, integra l'aggravante indipendentemente dalla modalità concreta dell'appropriazione (manomissione del contatore o allacciamento abusivo), poiché la natura del bene sottratto (energia destinata alla fruizione pubblica) è decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. si applica quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio, e che la manomissione del contatore non esclude tale carattere. Conseguentemente la sentenza del Tribunale di Taranto è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Taranto per il prosieguo del giudizio (celebrale del giudizio), in quanto l'aggravante deve essere riconosciuta e la vicenda rimessa al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
L'aggravante si applica quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio; nel caso di energia elettrica destinata al servizio pubblico la circostanza aggravante sussiste indipendentemente dalla modalità di sottrazione (manomissione contatore o allacciamento abusivo).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione utilizzato per censurare la motivazione ritenuta erronea o insufficiente in relazione all'applicazione dell'aggravante.
Riforma Cartabia (disciplina sulla perseguibilità a querela)
La Corte segnala che il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 è sottratto al regime di perseguibilità a querela, ossia è perseguibile d'ufficio.
Massime di principio
- La qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. si fonda sulla destinazione della cosa alla fruizione di un pubblico servizio (nesso funzionale all'erogazione del servizio) e non sulla modalità materiale con cui è avvenuta la sottrazione.
- Nel caso dell'energia elettrica, la manomissione del contatore o l'allacciamento abusivo non mutano la natura del bene: se l'energia è destinata a servizio pubblico l'aggravante è configurabile.
- L'aggravante in questione non è soggetta al regime di perseguibilità a querela: la pubblica accusa può procedere d'ufficio anche dopo la riforma Cartabia.
- In valutazioni analoghe il giudice deve verificare l'esistenza di un nesso funzionale tra la cosa sottratta (o i mezzi destinati a garantirne l'erogazione) e l'erogazione del servizio pubblico, più che la sua accessibilità materiale alla generalità dei consociati.
- Per la difesa, in casi simili, è necessario contrastare l'esistenza del nesso funzionale con il servizio pubblico (ad es. dimostrare che il bene sottratto non era realmente destinato al servizio pubblico) oppure puntare su profili procedurali o di prova; per l'accusa è sufficiente dimostrare la destinazione della risorsa all'erogazione pubblica.
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