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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35702/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite origina dall'azione risarcitoria proposta da un'investitrice contro la banca, dopo che il giudice di primo grado aveva condannato solo il promotore finanziario ritenuto autore dell'appropriazione di somme. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda verso la banca, ritenendo non provato un contratto bancario direttamente concluso con l'istituto, infondata la rappresentanza apparente, tardiva e comunque infondata la domanda di responsabilità da contatto sociale, insussistente la responsabilità ex art. 2049 c.c. per mancanza di prova del nesso di occasionalità necessaria e, infine, esclusa una responsabilità ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1189, 1393 e 1782 c.c., sostenendo che il contratto fosse stato concluso direttamente con la banca tramite il dipendente e che comunque dovesse operare la rappresentanza apparente; 2) violazione degli artt. 1173 c.c. e 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla responsabilità da contatto sociale, che assumeva già allegata in citazione; 3) violazione dell'art. 2049 c.c., sostenendo che fosse provato il versamento delle somme al dipendente e le sue mansioni, con conseguente responsabilità dell'istituto; 4) violazione dell'art. 654 c.p.p., assumendo l'efficacia delle sentenze penali di condanna del promotore anche nei confronti della banca; 5) violazione dell'art. 2043 c.c., per omessa vigilanza della banca una volta appresa la situazione fraudolenta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, terzo, quarto e quinto motivo sollecitassero una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto della domanda di contatto sociale, sia perché la Corte territoriale aveva comunque escluso anche il merito della pretesa. In conclusione, è stata confermata la decisione di merito che aveva negato la responsabilità della banca e il ricorso è stato respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità del pagamento/consegna di somme al dipendente, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile come richiesta di riesame del fatto.

  • art. 1393 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la rappresentanza apparente; la Corte non ne esamina l'applicazione nel merito per la natura fattuale della censura.

  • art. 1782 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del deposito/rapporto diretto con la banca; la Corte considera la censura inammissibile in quanto fattuale.

  • art. 1173 c.c.

    Invocato per fondare la pretesa responsabilità da contatto sociale; la Corte dichiara il motivo inammissibile anche per difetto di autosufficienza e perché la domanda è stata comunque ritenuta infondata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro dell'omessa pronuncia; la Corte ritiene che il motivo non superi il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2049 c.c.

    La Corte ribadisce che la responsabilità dei padroni e committenti richiede il nesso di occasionalità necessaria tra mansioni affidate e fatto illecito; nel caso concreto tale nesso è stato escluso dal giudice di merito per mancanza di prova.

  • art. 654 c.p.p.

    Le sentenze penali di condanna del promotore non producono effetto nei confronti della banca, rimasta estranea al relativo giudizio.

  • art. 2043 c.c.

    La censura sull'omessa vigilanza è dichiarata inammissibile perché non si confronta con l'accertamento di merito secondo cui la banca venne a conoscenza dei fatti solo successivamente.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il difetto di autosufficienza del motivo che deduceva l'omessa pronuncia sulla domanda di contatto sociale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto, della credibilità delle prove o della ricostruzione della vicenda concreta, riservate al giudice di merito.
  • La responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'intermediario richiede la prova del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del dipendente e le mansioni affidategli; in mancanza di tale nesso la domanda va respinta.
  • Le sentenze penali di condanna del dipendente non spiegano effetti nei confronti del soggetto rimasto estraneo al giudizio penale, ai sensi dell'art. 654 c.p.p.
  • La censura per omessa pronuncia deve essere autosufficiente e indicare in modo puntuale il contenuto della domanda asseritamente non esaminata; inoltre, non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito ha comunque deciso sul punto.
  • La responsabilità della banca per omessa vigilanza non può essere affermata se i fatti anomali risultano conosciuti dall'istituto solo successivamente alla commissione delle condotte dannose.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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