Cassazione Penale, Sentenza n. 31894/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha applicato la disciplina della continuazione tra reati di stupefacenti e ha rideterminato la pena; la ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, comma 2, e 133 c.p., nonché vizio di motivazione nella quantificazione dell'aumento di pena in continuazione, sostenendo che l'aumento per il reato sub 2 fosse illogico rispetto all'aumento già stabilito dal giudice della cognizione per lo stesso reato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse fornito motivazione chiara e lineare: l'aumento in continuazione per il reato sub 2 non era vincolato all'aumento di mesi due stabilito dal giudice della cognizione per il medesimo reato, perché i reati, pur appartenendo alla stessa specie, presentavano diversa gravità (per il reato sub 1 era stata riconosciuta la lieve entità, per il reato sub 2 no). La Corte ha confermato la rideterminazione della pena finale in anni otto e mesi sei di reclusione e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
Norma sulla disciplina della continuazione applicata dal giudice dell'esecuzione per valutare e quantificare gli aumenti di pena nell'esecuzione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione, purché motivata sulla diversa gravità dei reati.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; indicata come titolo di reato oggetto della continuazione.
art. 73 T.U. stupefacenti (commi 1, 1-bis e 5)
Norme che disciplinano produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; i fatti sono stati qualificati alla luce di tali disposizioni (alcuni reati anche riqualificati in tentativo).
Norma sull'ipotesi di tentativo: è stata richiamata perché uno dei reati originariamente contestati è stato riqualificato come tentativo.
Richiamata dalla ricorrente come presunta inosservata: la Corte ha ritenuto che la disciplina sulla determinazione della pena in caso di reati pluri-commessi sia stata correttamente applicata dal giudice dell'esecuzione, che ha motivato in base alla diversa gravità degli illeciti.
Norma sulla determinazione della pena: invocata dalla ricorrente, la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia applicato correttamente i criteri di determinazione della pena e motivato le ragioni del diverso aumento.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- In caso di continuazione, l'aumento di pena non è automaticamente vincolato a eventuali aumenti già stabiliti in una precedente sentenza: il giudice dell'esecuzione deve valutare autonomamente la gravità relativa dei reati e motivare la misura dell'aumento.
- Il riconoscimento della lieve entità per uno dei reati può giustificare un aumento in continuazione più contenuto rispetto a un altro reato della stessa specie che non presenti la stessa attenuante.
- La Corte controlla che il giudice dell'esecuzione fornisca motivazione chiara e lineare circa i criteri adottati per la quantificazione dell'aumento in continuazione; l'assenza di motivazione rende il provvedimento viziato.
- Le impugnazioni che lamentano inosservanza di norme penali devono confrontarsi con la motivazione del giudice dell'esecuzione: contestazioni meramente formali o non fondate sulla motivazione specifica sono destinate a essere respinte.
- La riqualificazione di reati (es. come tentativo) incide sulla ponderazione della pena in continuazione e sulla valutazione comparativa della gravità tra i reati considerati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31877/2022 del 30/08/2022
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31878/2022 del 30/08/2022
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31881/2022 del 30/08/2022
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31885/2022 del 30/08/2022
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31886/2022 del 30/08/2022
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31887/2022 del 30/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →