Cassazione Penale, Sentenza n. 32496/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che aveva sostituito la custodia in carcere con arresti domiciliari ma aveva confermato la gravità indiziaria. Le censure principali riguardano: 1) la presunta illegittimità dell'acquisizione dei codici IMEI/IMSI delle utenze telefoniche (sostenendo che tali acquisizioni violerebbero l'art. 15 Cost. e l'art. 8 CEDU in assenza di ordine dell'autorità giudiziaria); 2) la mancata trasmissione agli difensori degli atti relativi alle fasi di decriptazione e digitalizzazione delle chat SKY ECC acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.), con conseguente impedimento di verificare la regolarità della procedura e richiesta di applicazione degli artt. 266 e ss. c.p.p.; 3) la contestazione della applicabilità dell'aggravante della trasnazionalità (art. 61-bis c.p.) al reato associativo, per carenza motivazionale e assenza di elementi concreti circa l'esistenza di un distinto gruppo criminale operante in più Stati.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi parzialmente fondati. Ha rigettato le censure relative all'acquisizione degli IMEI/IMSI e all'utilizzabilità delle chat SKY ECC ottenute tramite O.E.I., confermando l'orientamento giurisprudenziale che qualifica l'individuazione dell'utenza/IMEI come attività di polizia giudiziaria rientrante negli artt. 55 e 348 c.p.p. (attività urgente/innominata non soggetta a decreto autorizzativo) e che ritiene le chat decriptate acquisite all'estero presumibilmente legittime e, una volta ottenute in forma intellegibile, qualificabili come dato documentale acquisibile ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa all'aggravante della transnazionalità: ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente e meramente assertiva circa l'esistenza di un distinto gruppo organizzato operante in più Stati (assenza di elementi probatori sulla "immedesimazione" o sui concreti collegamenti operativi esteri), per cui ha annullato la parte dell'ordinanza che ha applicato l'aggravante e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio solo su questo punto; per il resto i ricorsi sono stati respinti.
Norme richiamate
Norma richiamata per il riesame delle misure cautelari (procedura di impugnazione dell'ordinanza cautelare).
Interpretata come base normativa che legittima l'attività di polizia giudiziaria di iniziativa (attività urgenti/innominate) quali l'individuazione di utenze/IMEI senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Richiamato unitamente all'art. 55 per giustificare atti urgenti e non autorizzati preventivamente dalla autorità giudiziaria.
I dati informatici decriptati (contenuti delle chat SKY ECC) sono qualificati come dato informativo/documentale acquisibile ai sensi di questa norma e non come intercettazione soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss.
art. 266 e ss. cod. proc. pen.
La Corte ha escluso l'applicazione di questa disciplina alle conversazioni decriptate acquisite tramite O.E.I., ritenendo che tali dati, una volta trasformati in chiaro, costituiscano documenti informatici acquisibili ex art. 234-bis.
Norma relativa all'aggravante della transnazionalità: la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richiede elementi concreti che dimostrino l'esistenza di un gruppo criminale transnazionale distinto dall'associazione a delinquere; in mancanza di tali elementi l'aggravante non può essere affermata.
Richiamata in relazione alla definizione e applicazione dell'aggravante della transnazionalità e al principio giurisprudenziale che la aggravante è applicabile purché non vi sia coincidenza tra associazione a delinquere e gruppo criminale transnazionale.
art. 15 Cost.
Citate dai ricorrenti in ordine al diritto alla riservatezza; la Corte ha ritenuto infondate le censure alla luce della qualificazione dell'attività di polizia giudiziaria e della giurisprudenza consolidata.
art. 8 CEDU
Riferita dalle difese per dedurre violazione del diritto alla vita privata; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi concreti di violazione ove l'acquisizione sia stata eseguita dall'autorità straniera nell'ambito di un O.E.I. e non sia stata allegata una lesione effettiva dei principi fondamentali.
art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973
Norma penale richiamata per i reati contestati (contrabbando di tabacchi), relativa alla fattispecie oggetto delle indagini e della misura cautelare.
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
Ulteriori fattispecie contestate a carico di uno dei ricorrenti; citata nel quadro fattuale delle imputazioni.
Massime di principio
- L'individuazione dell'utenza telefonica/IMEI da parte della polizia giudiziaria, tramite attività di monitoraggio o esame dell'apparato all'insaputa del titolare, rientra nelle attività urgenti di polizia giudiziaria (art. 55 e 348 c.p.p.) e non richiede preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, purché non si tratti di acquisizione del traffico telefonico.
- Le prove acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine da autorità estere (inclusa la decriptazione di chat su sistemi criptati come SKY ECC) godono di una presunzione di legittimità in sede italiana: il giudice italiano verifica il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e della CDFUE solo in presenza di concreti elementi ostativi.
- I contenuti informatici ottenuti a seguito di decriptazione effettuata dallo Stato di emissione possono essere qualificati come dati documentali (art. 234-bis c.p.p.) e non come intercettazioni sottoposte alla disciplina degli artt. 266 e ss., salvo specifiche e fondate contestazioni procedurali.
- Per applicare l'aggravante della transnazionalità è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'esistenza di un gruppo criminale transnazionale distinto dall'associazione a delinquere nazionale; mere affermazioni generiche circa fornitori esteri o incontri non sono sufficienti.
- La difesa che contesta l'utilizzabilità di prove acquisite all'estero deve indicare elementi concreti di violazione delle garanzie fondamentali o dimostrare l'impossibilità di accesso ai documenti rilevanti (ad es. dimostrare che atti richiesti non erano effettivamente disponibili in TIAP o non sono stati messi a disposizione).
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