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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33388/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 15/01/2021, che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena ma confermando la condanna per i reati di rapina aggravata (artt. 628, commi 1-3, 4 L. 110/75 e 586 c.p.). L'imputato, tramite difensore, deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; (2) vizio di motivazione circa la dichiarazione di responsabilità (contestazione della fondatezza delle conclusioni probatorie).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: il giudice di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche con riduzione massima (un terzo) e la Corte d'appello, pur rilevando un'erronea applicazione dell'art. 63, comma 4 c.p., ha comunque confermato un giudizio positivo riconoscendo le attenuanti come equivalenti e applicando una riduzione complessiva della pena. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata e coerente con quella di primo grado, richiamando l'arresto in flagranza e la confessione; la censura difensiva mirava a una diversa rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per i profili di colpa legati all'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di rapina aggravata, ossia il titolo di responsabilità per il quale l'imputato è stato condannato; citata per identificare il reato oggetto del processo.

  • art. 586 cod. pen.

    Richiamato insieme ad altre norme penali inerenti la qualificazione del fatto e delle aggravanti; inserito nel quadro delle imputazioni.

  • art. 4 L. 110/75

    Norma richiamata come parte delle aggravanti applicate al reato di rapina (richiami normativi contenuti nella motivazione della sentenza impugnata).

  • art. 132 cod. pen.

    Regola i criteri per la determinazione della pena; utilizzata dalla difesa per contestare la valutazione delle circostanze attenuanti, ma alla Corte è stato ricordato che i giudici di merito hanno applicato correttamente i criteri previsti.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la quantificazione della pena (valutazione delle circostanze); citata dalla difesa ma ritenuta non violata perché i giudici hanno motivato adeguatamente la scelta valutativa.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Norma relativa alla disciplina delle circostanze attenuanti e alla loro applicazione; la Corte d'appello ha rilevato un'erronea applicazione formale del comma, ma ha comunque condiviso il risultato sostanziale del primo grado riconoscendo le attenuanti e applicando una riduzione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado ha riconosciuto le circostanze attenuanti e ha applicato la riduzione massima, un ricorso in cassazione che richiede solo una diversa graduazione del peso delle circostanze difficilmente avrà successo se i giudici hanno motivato il loro apprezzamento secondo i criteri di legge.
  • La Corte di legittimità verifica non tanto la preferenza fra valutazioni possibili dei fatti quanto la correttezza giuridica e logica della motivazione: censure che mirano esclusivamente a una rivalutazione alternativa dei fatti sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Un errore formale nell'applicazione di una norma (es. art. 63 c.p.) può risultare non decisivo se il risultato sostanziale è conforme e adeguatamente motivato dai giudici di merito.
  • In caso di ricorsi manifestamente infondati o promossi con colpa, è probabile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò consiglia una valutazione prudente della fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
  • Per mettere in crisi una dichiarazione di responsabilità consolidata su elementi forti (es. arresto in flagranza e confessione), il ricorrente deve allegare specifici e rilevanti profili di illegittimità della valutazione probatoria o errori di diritto, non meramente prospettare una diversa interpretazione dei fatti.

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