Cassazione Penale, Sentenza n. 33258/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/7/2021 lamentando: carenza di motivazione rispetto all'elemento soggettivo (dolo/colpa) dei reati contestati; omissione dell'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. per proscioglimento quando la responsabilità sarebbe risultata evidente dagli atti; errata qualificazione delle condotte come contravvenzioni ai sensi degli artt. 93-95 del DPR 6/6/2001 n.380 nonostante la presentazione di denuncia/SCIA; esclusione ingiustificata della lottizzazione abusiva e mancata considerazione di piani attuativi o di una presunta sufficiente urbanizzazione che avrebbero legittimato gli interventi; evidenziata sanatoria e piani comunali/regionale anteriori agli interventi; contraddittoria assoluzione per falso (capo C) rispetto alle condotte asseverate; censura sulla conferma della misura di confisca e presunta omissione di pronuncia nel dispositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., dal momento che dagli atti non emergeva in modo immediato l'assenza di responsabilità; l'istruttoria aveva infatti fornito un compendio probatorio idoneo a sostenere le contestazioni contro Porticelli e Aloisi. La Corte ha confermato che le opere erano state realizzate in assenza del titolo abilitativo necessario e in mancanza di un piano attuativo; mancavano le condizioni di urbanizzazione adeguata e, nelle località sismiche, l'avvio lavori senza la preventiva autorizzazione regionale prevista dall'art. 94 DPR 380/2001 era incompatibile. Ha inoltre ricordato che la lottizzazione abusiva non è sanabile ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001 e che la conferma della confisca è ammissibile anche in presenza di reato prescritto se risultano accertati gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito e l'imputato ha potuto esercitare la difesa. È stata dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e disposta la condanna alle spese processuali con il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Il proscioglimento nel merito per reato estinto per prescrizione è possibile solo se dagli atti emerge in modo immediato (ictu oculi) una causa di proscioglimento prevista dalla norma; in mancanza di tale evidenza occorre il normale esame probatorio.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico edilizia)
artt. 23, 36, 83-95, in particolare artt. 93-95, art. 94, art. 36
Art. 23: le previsioni sulle tipologie di intervento e titoli abilitativi non possono essere estese senza elementi probatori; Art. 36: la sanatoria non estingue la lottizzazione abusiva, che richiede conformità urbanistica al momento della costruzione e della domanda; Art. 94 (nella formulazione allora vigente): nelle zone sismiche, l'avvio dei lavori poteva essere subordinato ad autorizzazione regionale, perciò la denuncia/SCIA non sostituisce sempre il titolo abilitativo; Artt. 93-95: richiamate per la configurabilità delle contravvenzioni edilizie in assenza del titolo abilitativo richiesto.
art. 481 cod. pen. e art. 530 cod. proc. pen.
art. 481 cod. pen.; art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
L'assoluzione perche il fatto non costituisce reato (art. 481) e la formula applicata ai sensi dell'art. 530, comma 2, non pregiudicano la rilevanza dell'elemento oggettivo della falsità quando rilevato separatamente; la mancanza dell'elemento soggettivo in un capo non implica automaticamente proscioglimento per tutti gli altri capi connessi.
In caso di declaratoria di inammissibilità si applicano le conseguenze di cui all'art. 616, con condanna alle spese e con obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando previsto.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 3, n. 28784 del 16/5/2018, Amente)
Sez. 3, n. 28784 del 16/5/2018 (Amente)
Conferma il principio che la sanatoria prevista dall'art. 36 DPR 380 non si applica alla lottizzazione abusiva, poiché questa richiede conformità urbanistica al momento della costruzione e al momento della domanda di sanatoria.
Massime di principio
- Il proscioglimento d'ufficio per prescrizione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è eccezionale: richiede che la causa di esclusione della responsabilità emerga in modo immediato dagli atti senza bisogno di istruttoria; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La mera presentazione di una denuncia di inizio lavori o SCIA non sostituisce sempre il titolo abilitativo (permesso di costruire), specialmente nelle zone sismiche o quando la normativa richiede autorizzazioni preventive; va verificata la conformità formale e sostanziale al quadro urbanistico e le eventuali autorizzazioni regionali.
- La lottizzazione abusiva è intrinsecamente incompatibile con la sanatoria prevista dall'art. 36 DPR 380/2001: per la lottizzazione serve conformità urbanistica sia alla data di costruzione sia alla data della domanda, perciò la sanatoria non estingue tale reato.
- L'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo in relazione a un reato (es. falso) non determina automaticamente la proscioglienza per altri reati connessi se sussistono autonoma prova degli elementi oggettivi e soggettivi di tali reati.
- La conferma della confisca può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché dagli atti risulti accertata la fattispecie nei suoi profili oggettivi e soggettivi e l'imputato abbia potuto esercitare la difesa; la prescrizione non annulla automaticamente ogni misura patrimoniale.
- In sede di cassazione le doglianze di merito prive di riferimenti probatori specifici o che si limitino ad affermazioni assertive sono inammissibili: occorre censurare la motivazione con riferimenti precisi ai punti carenti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
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