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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33259/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza del 26/11/2021: si censura la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al profilo soggettivo (dolo) del reato di frode nell'esercizio del commercio; la difesa sosteneva che la miscela rilevata (gasolio commisto a benzina, prodotto piu' costoso) renderebbe antieconomica una frode volontaria e più probabile un errore a monte del fornitore (es. mancata pulizia di una cisterna). Si lamenta inoltre omissione di motivazione quanto all'entità della pena e la mancata considerazione delle ragioni per le quali l'imputato avrebbe dovuto chiedere ulteriori analisi o denunciare il fornitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione: ha ritenuto illogiche e contraddittorie le argomentazioni della Corte di merito in relazione al dolo (la stessa argomentazione sulla separazione dei depositi risultava compatibile con la tesi difensiva) e ha rilevato la mancata motivazione sull'entità della pena. Tuttavia, poiché nel frattempo sono maturati i termini di prescrizione (artt. 157-161 cod. pen.), la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    Norma che punisce la frode nell'esercizio del commercio; nel caso la condotta contestata riguarda la mescolanza di carburanti. La Corte ha valutato l'insufficienza della motivazione in ordine al dolo richiesto da questa fattispecie.

  • artt. 157-161 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione ai termini di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto maturati tali termini e ha quindi annullato la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se il ricorso contesta il dolo, la Corte di merito deve motivare in modo coerente e affrontare esplicitamente le possibili spiegazioni alternative (es. errore del fornitore) evitando argomentazioni contraddittorie.
  • La semplice constatazione dell'anomalia oggettiva (es. contaminazione del prodotto) non sostituisce la necessaria valutazione delle ragioni psicologiche del soggetto e delle circostanze che possano escludere il dolo.
  • Non si possono imputare al difensore obblighi di prova o di iniziative probatorie (es. richiesta di ulteriori analisi) senza spiegare perché tali atti sarebbero stati ragionevoli o necessari rispetto alla tesi difensiva proposta.
  • L'omissione di motivazione sull'entità della pena costituisce un vizio rilevante e può determinare l'annullamento della decisione di merito.
  • Quando nel frattempo si sono estinti i termini di prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • In ipotesi di commercializzazione di prodotti, l'analisi dell'interesse economico collegato alla condotta (se la mescolanza è antieconomica) è un elemento significativo per valutare la sussistenza del dolo.

Testo integrale

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