Cassazione Penale, Sentenza n. 33259/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza del 26/11/2021: si censura la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al profilo soggettivo (dolo) del reato di frode nell'esercizio del commercio; la difesa sosteneva che la miscela rilevata (gasolio commisto a benzina, prodotto piu' costoso) renderebbe antieconomica una frode volontaria e più probabile un errore a monte del fornitore (es. mancata pulizia di una cisterna). Si lamenta inoltre omissione di motivazione quanto all'entità della pena e la mancata considerazione delle ragioni per le quali l'imputato avrebbe dovuto chiedere ulteriori analisi o denunciare il fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione: ha ritenuto illogiche e contraddittorie le argomentazioni della Corte di merito in relazione al dolo (la stessa argomentazione sulla separazione dei depositi risultava compatibile con la tesi difensiva) e ha rilevato la mancata motivazione sull'entità della pena. Tuttavia, poiché nel frattempo sono maturati i termini di prescrizione (artt. 157-161 cod. pen.), la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma che punisce la frode nell'esercizio del commercio; nel caso la condotta contestata riguarda la mescolanza di carburanti. La Corte ha valutato l'insufficienza della motivazione in ordine al dolo richiesto da questa fattispecie.
Norme richiamate in relazione ai termini di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto maturati tali termini e ha quindi annullato la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il ricorso contesta il dolo, la Corte di merito deve motivare in modo coerente e affrontare esplicitamente le possibili spiegazioni alternative (es. errore del fornitore) evitando argomentazioni contraddittorie.
- La semplice constatazione dell'anomalia oggettiva (es. contaminazione del prodotto) non sostituisce la necessaria valutazione delle ragioni psicologiche del soggetto e delle circostanze che possano escludere il dolo.
- Non si possono imputare al difensore obblighi di prova o di iniziative probatorie (es. richiesta di ulteriori analisi) senza spiegare perché tali atti sarebbero stati ragionevoli o necessari rispetto alla tesi difensiva proposta.
- L'omissione di motivazione sull'entità della pena costituisce un vizio rilevante e può determinare l'annullamento della decisione di merito.
- Quando nel frattempo si sono estinti i termini di prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- In ipotesi di commercializzazione di prodotti, l'analisi dell'interesse economico collegato alla condotta (se la mescolanza è antieconomica) è un elemento significativo per valutare la sussistenza del dolo.
Testo integrale
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