Cassazione Penale, Sentenza n. 33252/2022 del 09/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per detenzione e cessione di ingenti quantità di cocaina (artt. 73 e 80, comma 2, DPR 309/1990). I motivi di ricorso contestano: a) l'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti tardivamente e tramite art. 507 c.p.p. per mancato deposito nei termini di cui agli artt. 415bis e 416 c.p.p.; b) l'identificazione errata dell'imputato con il soggetto denominato "zio Giannino" nelle intercettazioni; c) la mancata applicazione della fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 per presunta episodicità e modalità non gravi; d) la eccessiva severità della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Un secondo ricorso solleva, inoltre, profili di violazione delle norme sulla protezione dei dati (d.lgs. 196/2003) e l'assenza dei decreti autorizzativi per i tabulati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto utilizzabili i tabulati perché il pubblico ministero ha successivamente depositato gli stessi ai sensi dell'art. 430 c.p.p., consentendo alla difesa di esercitare la controprova; ha confermato che l'apprezzamento dell'identificazione nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità, mentre la Corte d'appello ha fornito motivazione logica e coerente sugli elementi di riconducibilità a Capone (soprannome noto, contatti con moglie e figlia, ecc.). Ha escluso l'applicabilità della fattispecie attenuata per l'attività non saltuaria e per il quantitativo significativo di stupefacente. Ha altresì motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, enfatizzando la qualità e quantità dello stupefacente e il ruolo stabile dell'imputato nel mercato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73
Norma sostanziale che disciplina i reati di cui al traffico di stupefacenti; invocata per la qualificazione del reato e per la valutazione dell'eventuale fattispecie attenuata del comma 5, ritenuta non applicabile per la non episodicità e il quantitativo non modesto.
DPR 309/1990, art. 80, comma 2
Richiamata come norma aggravante collegata alla tipologia di reato contestato; confermata l'operatività in ragione della gravità dell'attività illecita.
Codice di procedura penale, art. 507
Norma richiamata in relazione all'acquisizione di atti da parte del giudice; utilizzata per giustificare l'acquisizione dei tabulati e la loro utilizzabilità.
Codice di procedura penale, art. 430
Norma richiamata per il nuovo deposito dei tabulati da parte del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che il deposito ex art. 430 abbia consentito alla difesa la controprova, rendendo utilizzabili i dati.
Codice di procedura penale, artt. 415bis e 416
Richiamati in relazione ai termini per il deposito delle intercettazioni/tabulati; la Corte ha ritenuto che il mancato deposito nei termini non abbia determinato inutilizzabilità se la difesa ha potuto esercitare la controprova.
Costituzione, art. 111, comma 2
Principio di parità delle parti nel processo; invocato per sottolineare il diritto della difesa ad attività di controinvestigazione e per giustificare l'utilizzabilità dei documenti dopo deposito tardivo se la difesa è stata messa in condizione di controprova.
Codice di procedura penale, art. 327‑bis, comma 2
Riconosce alla difesa il potere di svolgere attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado; utilizzata per sostenere che la difesa abbia potuto esercitare diritti di controprova.
D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), art. 132 e art. 162‑bis
Richiamati dalla difesa in tema di protezione dei dati e tempistiche di consegna; la Corte non ha ritenuto che le questioni di privacy abbiano reso i tabulati inutilizzabili nel caso concreto, posto che la procedura ha consentito alla difesa di controverificare i dati.
Codice di procedura penale, art. 125 e art. 191
Richiamati dalla difesa in connessione alla acquisizione dei tabulati e alle formalità probatorie; la Corte ha ritenuto non fondate le censure procedurali in presenza del deposito integrativo e della possibilità di controprova.
Massime di principio
- Il tardivo deposito di tabulati/intercettazioni non determina automaticamente la loro inutilizzabilità se il pubblico ministero li deposita successivamente e la difesa è posta nella condizione di esercitare il diritto di controprova; in tali casi il giudice di merito può legittimamente utilizzarli.
- La valutazione dell'identità del soggetto nelle intercettazioni (es. corrispondenza con un soprannome) è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- Per riconoscere la fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 occorre prova della episodicità e della modesta entità del fatto; presenza di attività continuativa e quantitativi significativi escludono l'attenuante.
- Il rigetto delle attenuanti generiche deve essere motivato valorizzando elementi ostativi (es. quantità, qualità dello stupefacente, ruolo stabile nel mercato); decisioni motivate in tal senso sono difficilmente rimettibili in Cassazione.
- Questioni attinenti alla privacy e alla regolarità formale degli atti (decreti autorizzativi, termini) possono rilevare, ma perdono efficacia se la difesa ha avuto effettiva possibilità di confronto e di prova contraria; è importante documentare ogni pregiudizio concreto subito.
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