Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33252/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per detenzione e cessione di ingenti quantità di cocaina (artt. 73 e 80, comma 2, DPR 309/1990). I motivi di ricorso contestano: a) l'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti tardivamente e tramite art. 507 c.p.p. per mancato deposito nei termini di cui agli artt. 415bis e 416 c.p.p.; b) l'identificazione errata dell'imputato con il soggetto denominato "zio Giannino" nelle intercettazioni; c) la mancata applicazione della fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 per presunta episodicità e modalità non gravi; d) la eccessiva severità della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Un secondo ricorso solleva, inoltre, profili di violazione delle norme sulla protezione dei dati (d.lgs. 196/2003) e l'assenza dei decreti autorizzativi per i tabulati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto utilizzabili i tabulati perché il pubblico ministero ha successivamente depositato gli stessi ai sensi dell'art. 430 c.p.p., consentendo alla difesa di esercitare la controprova; ha confermato che l'apprezzamento dell'identificazione nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità, mentre la Corte d'appello ha fornito motivazione logica e coerente sugli elementi di riconducibilità a Capone (soprannome noto, contatti con moglie e figlia, ecc.). Ha escluso l'applicabilità della fattispecie attenuata per l'attività non saltuaria e per il quantitativo significativo di stupefacente. Ha altresì motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, enfatizzando la qualità e quantità dello stupefacente e il ruolo stabile dell'imputato nel mercato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che disciplina i reati di cui al traffico di stupefacenti; invocata per la qualificazione del reato e per la valutazione dell'eventuale fattispecie attenuata del comma 5, ritenuta non applicabile per la non episodicità e il quantitativo non modesto.

  • DPR 309/1990, art. 80, comma 2

    Richiamata come norma aggravante collegata alla tipologia di reato contestato; confermata l'operatività in ragione della gravità dell'attività illecita.

  • Codice di procedura penale, art. 507

    Norma richiamata in relazione all'acquisizione di atti da parte del giudice; utilizzata per giustificare l'acquisizione dei tabulati e la loro utilizzabilità.

  • Codice di procedura penale, art. 430

    Norma richiamata per il nuovo deposito dei tabulati da parte del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che il deposito ex art. 430 abbia consentito alla difesa la controprova, rendendo utilizzabili i dati.

  • Codice di procedura penale, artt. 415bis e 416

    Richiamati in relazione ai termini per il deposito delle intercettazioni/tabulati; la Corte ha ritenuto che il mancato deposito nei termini non abbia determinato inutilizzabilità se la difesa ha potuto esercitare la controprova.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    Principio di parità delle parti nel processo; invocato per sottolineare il diritto della difesa ad attività di controinvestigazione e per giustificare l'utilizzabilità dei documenti dopo deposito tardivo se la difesa è stata messa in condizione di controprova.

  • Codice di procedura penale, art. 327‑bis, comma 2

    Riconosce alla difesa il potere di svolgere attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado; utilizzata per sostenere che la difesa abbia potuto esercitare diritti di controprova.

  • D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), art. 132 e art. 162‑bis

    Richiamati dalla difesa in tema di protezione dei dati e tempistiche di consegna; la Corte non ha ritenuto che le questioni di privacy abbiano reso i tabulati inutilizzabili nel caso concreto, posto che la procedura ha consentito alla difesa di controverificare i dati.

  • Codice di procedura penale, art. 125 e art. 191

    Richiamati dalla difesa in connessione alla acquisizione dei tabulati e alle formalità probatorie; la Corte ha ritenuto non fondate le censure procedurali in presenza del deposito integrativo e della possibilità di controprova.

Massime di principio

  • Il tardivo deposito di tabulati/intercettazioni non determina automaticamente la loro inutilizzabilità se il pubblico ministero li deposita successivamente e la difesa è posta nella condizione di esercitare il diritto di controprova; in tali casi il giudice di merito può legittimamente utilizzarli.
  • La valutazione dell'identità del soggetto nelle intercettazioni (es. corrispondenza con un soprannome) è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • Per riconoscere la fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 occorre prova della episodicità e della modesta entità del fatto; presenza di attività continuativa e quantitativi significativi escludono l'attenuante.
  • Il rigetto delle attenuanti generiche deve essere motivato valorizzando elementi ostativi (es. quantità, qualità dello stupefacente, ruolo stabile nel mercato); decisioni motivate in tal senso sono difficilmente rimettibili in Cassazione.
  • Questioni attinenti alla privacy e alla regolarità formale degli atti (decreti autorizzativi, termini) possono rilevare, ma perdono efficacia se la difesa ha avuto effettiva possibilità di confronto e di prova contraria; è importante documentare ogni pregiudizio concreto subito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.