Cassazione Penale, Sentenza n. 11245/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e art. 416-bis.1 c.p.) e reati di traffico di stupefacenti. La difesa ha articolato quattro censure principali: 1) difetto di motivazione e mancata risposta a specifici vizi (contraddizioni sul ruolo del ricorrente, genericità delle conversazioni, mancanza di "affectio societatis", incompatibilità cronologica, assenza di conoscenza diretta con i capi dell'associazione); 2) valutazione fondata esclusivamente su captazioni ("droga parlata") prive di riscontri oggettivi; 3) insufficienza di indizi per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 4) mancata considerazione del decorso del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare (cd. "tempo silente") che avrebbe potuto escludere o attenuare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha dato adeguata e congrua motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari, valorizzando le intercettazioni ambientali integrate dai servizi di osservazione/campionamento (OCP) e dagli elementi indiziari esterni (prezzi indicati, disponibilità di quantitativi, offerte di fornitura periodica, messa a disposizione di uomini e mezzi, proposta di cassa comune, consegna di campione). La Corte ha richiamato principi consolidati: il giudizio di legittimità verifica l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito ma non procede a nuova valutazione di merito; le captazioni possono essere valutate come "droga parlata" quando il contenuto è chiaro e confortato da riscontri esterni; il "tempo silente" non è di per sé idoneo ad escludere esigenze cautelari; l'aggravante art. 416-bis.1 necessita conoscenza della finalità associativa e può essere ritenuta anche sulla base degli indizi raccolti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Aggravante per chi agisce con l'effetto di agevolare associazioni di tipo mafioso; ha natura soggettiva e si comunica anche al concorrente consapevole della finalità agevolatrice dell'associazione
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la partecipazione può essere riconosciuta anche al fornitore stabile se la fornitura è continuativa, rilevante economicamente e strumentale alla tenuta dell'organizzazione
Richiamato nell'atto di accusa (concorso di persone nel reato); utilizzato insieme alle norme sugli stupefacenti per definire le imputazioni
Concorso nel reato: disciplina la responsabilità dei concorreti per i reati commessi in concorso
art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990
Prevede le aggravanti per il traffico di stupefacenti (modalità e quantitativi) applicate ai capi di imputazione specifici
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi (tra cui associazioni mafiose e similari); il decorso del tempo non annulla automaticamente tale presunzione
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Sull'utilizzabilità delle dichiarazioni: le cosiddette "parole sulla droga" vanno valutate con particolare cautela e richiedono un alto grado di credibilità razionale e, se non corroborate, possono risultare insufficienti
art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Individua i contenuti minimi della motivazione degli ordinanze cautelari in relazione ai gravi indizi e alle esigenze cautelari; la Corte ha verificato che il requisito è stato rispettato
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di comunicazione alla cancelleria successivi alla definizione del ricorso
Sezioni Unite, sent. n. 11 del 22/03/2000 (Rv. 215828-01)
Principio secondo cui la Corte di legittimità verifica l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito sui gravi indizi, controllando congruenza logica e rispetto dei canoni giuridici, senza rinnovare il giudizio di merito
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Rv. 263715-01)
Richiama che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta, se logica, al sindacato di legittimità
Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 (Rv. 270299-01)
Sottolinea l'onere di elevata credibilità razionale per la valutazione della "droga parlata" se non supportata da sequestro o riscontri oggettivi
Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024 (Rv. 287375)
Definizioni giurisprudenziali su quando il fornitore può ritenersi parte integrante dell'associazione: stabilità, continuità, rilevanza quantitativa/economica e volontà di contribuire alla permanenza della societas sceleris
Massime di principio
- La partecipazione di un fornitore a un'associazione di traffico di stupefacenti si valuta sulla base della stabilità, continuità e rilevanza economica delle forniture, nonché sulla disponibilità di mezzi, uomini e canali: non è necessaria una formalizzazione contrattuale ma la prova di un apporto durevole alla "societas sceleris"
- Le intercettazioni ("droga parlata") possono costituire grave indice di colpevolezza se il contenuto è chiaro, non equivoco e corroborato da riscontri esterni (servizi OCP, consegne di campioni, prezzi significativi, contatti operativi): la mera parlata generica, invece, richiede ulteriori riscontri
- In sede di cassazione il controllo è limitato all'adeguatezza e alla logicità della motivazione del giudice di merito; le doglianze che si risolvono in una diversa valutazione di merito sono inammissibili
- Il decorso del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare ("tempo silente") non esclude di per sé le esigenze cautelari; serve una concreta e oggettiva dimostrazione dell'irreversibile allontanamento dall'attività criminale
- L'aggravante di agevolazione alle associazioni mafiose (art. 416-bis.1) è di natura soggettiva: può essere ravvisata quando dagli elementi emerge che l'agente era consapevole della natura associativa e della finalità agevolatrice e intendeva apportare un contributo a tali finalità
- Per impugnare con successo la motivazione cautelare è necessario indicare specifiche incoerenze o carenze logiche nella decisione del giudice di merito, non limitarsi ad una generica rivalutazione dei fatti
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