Cassazione Penale, Sentenza n. 41391/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne irrevocabili (omicidio del 1991, omicidi del 1992, tentato omicidio del 2002 e condanna per associazione mafiosa con condotta perdurante dal 2004), sostenendo che tali fatti fossero tappe di un medesimo disegno criminoso volto ad affermare e preservare l'egemonia territoriale della cosca Giampà, di cui egli sarebbe stato capo sin dagli anni '90; il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che non vi fossero elementi di novità rispetto a precedente pronuncia e che il decreto di proroga del regime di cui all'art. 41-bis fosse un provvedimento amministrativo incapace di dimostrare la medesimezza del disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che i documenti prodotti dal Giampà e non valutati nel precedente incidente esecutivo costituissero, nella prospettiva difensiva, elementi idonei a dimostrare l'appartenenza continuativa e il ruolo apicale del ricorrente nella cosca fin dagli anni '90 e la riconducibilità degli omicidi e del tentato omicidio al medesimo disegno criminoso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui una decisione esecutiva irrevocabile preclude una nuova decisione solo se non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche (e tali elementi possono essere anche preesistenti ma non valutati). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame, emendando i vizi motivazionali indicati.
Norme richiamate
Norma procedurale che consente al condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati; la Corte ricorda che la richiesta può essere riproposta se sono prospettati nuovi elementi di fatto o questioni giuridiche, anche se tali elementi sono preesistenti ma non erano stati valutati precedentemente.
Riferimento al concetto di continuazione per l'accumulazione delle pene; la Corte riprende la giurisprudenza che consente la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine quando questi ultimi fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla materia esecutiva; implicita la censura sulla corretta applicazione delle norme relative all'incidente di esecuzione.
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione (lett. b) ed e)) invocati dal ricorrente; la Corte valuta la congruità e completezza della motivazione del giudice dell'esecuzione.
il provvedimento adottato dal giudice di merito era definito "un provvedimento amministrativo adottato al fine di vagliare la pericolosità del detenuto, non certo l'esistenza della medesimezza del disegno criminoso..."
Il giudice di merito aveva ritenuto il decreto di proroga del 41-bis non idoneo, in quanto amministrativo, a dimostrare la medesimezza del disegno criminoso; la Corte tuttavia considera che altri documenti non valutati potevano costituire elementi rilevanti ai fini dell'accertamento della continuità dell'appartenenza e del ruolo apicale, e pertanto il giudice dell'esecuzione doveva svolgere un nuovo esame complessivo.
Massime di principio
- Una decisione esecutiva irrevocabile preclude una nuova pronuncia solo se non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche; per "nuovi elementi" si intendono anche fatti preesistenti che non siano stati valutati nella precedente decisione.
- Per riconoscere la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine non occorre che i reati-fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione: è sufficiente che siano stati programmati al momento in cui il soggetto si determinò ad entrare nel sodalizio.
- Documenti o provvedimenti non presi in considerazione in precedenti incidenti esecutivi possono costituire motivo valido per riesaminare la questione; il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente tali elementi e non limiterne aprioristicamente la rilevanza sulla base della loro qualificazione formale (es. amministrativa).
- Misure amministrative o di regime carcerario (es. 41-bis) non sono automaticamente decisive per dimostrare la medesimezza del disegno criminoso, ma possono concorrere con altri elementi probatori nel quadro complessivo a comprovare la continuità e la finalità criminale dei fatti.
- In sede esecutiva il sindacato sulla continuità richiede un esame probatorio articolato: la mera riproposizione di argomenti già valutati è insufficiente, mentre l'apporto di nuovi documenti o motivazioni non considerate può giustificare la riapertura del giudizio.
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