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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32549/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione del Comune, senza esaminare i tre motivi di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro del 29 aprile 2005: un autoarticolato, con trattore, rimorchio e autogrù trasportata, impattò sotto un cavalcavia di proprietà comunale, provocando danni gravi tali da rendere necessaria la ricostruzione integrale dell’opera. Il Comune chiese il risarcimento contro le società proprietarie dei veicoli, l’autista e la compagnia assicuratrice. Il Tribunale rigettò la domanda per prescrizione biennale; la Corte d’appello confermò. In cassazione il Comune articolò tre motivi: 1) violazione degli artt. 2054 e 2947, comma 2, c.c. per erronea applicazione della disciplina sulla circolazione stradale e sulla prescrizione; 2) omessa pronuncia su un fatto decisivo e violazione degli artt. 2054, 2043, 2050 e 2947 c.c.; 3) violazione di legge per avere esteso l’effetto dell’eccezione di prescrizione anche nei confronti di un co-debitore solidale contumace nei gradi di merito. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello era stata notificata, ma non aveva depositato nel termine l’effettiva copia notificata con la relata (o equipollenti in caso di notifica PEC), come richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e la relata non risultava altrimenti acquisita agli atti nei modi ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2054 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso come norma asseritamente mal applicata nella disciplina della responsabilità da circolazione stradale; la Corte non ne esamina il merito per improcedibilità.

  • art. 2947, comma 2, c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circolazione; non esaminato nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo per omessa pronuncia su fatto decisivo.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso quale norma generale della responsabilità aquiliana; non esaminata nel merito.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso; non trattato nel merito.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    Norma decisiva: la mancata tempestiva produzione della copia notificata della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la mancanza possa essere sanata con tardiva produzione successiva.

  • art. 370, comma 3 c.p.c.

    Richiamato come termine entro il quale il controricorrente può produrre la documentazione rilevante per escludere l’improcedibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato in relazione al decorso del termine breve per impugnare dalla notificazione o comunicazione del provvedimento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 93, comma 1 c.p.c.

    Richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore dei difensori dei controricorrenti che ne avevano fatto richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l’onere di depositarne tempestivamente la copia notificata o la documentazione equipollente, perché tale dichiarazione integra un fatto processuale rilevante per il termine breve d’impugnazione.
  • La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione risulti comunque acquisita agli atti nei casi e modi ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La tardiva produzione della copia notificata non sana l’omissione originaria quando non ricorrano le eccezioni elaborate dalla giurisprudenza.
  • L’improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e legittima la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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