Cassazione Civile, Sentenza n. 12644/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società proprietaria del fabbricato contestava la realizzazione, da parte delle ricorrenti, di un manufatto (veranda/struttura metallica e vetro, colore verde) sul lastrico di copertura che invadeva porzione di terrazza comune, alterava il decoro e l'aspetto architettonico dell'edificio, creava una servitù illegittima, violava il diritto di pari uso ex art. 1102 c.c. e arrecava pregiudizio alla stabilità, al deflusso delle acque ed alla visuale; chiese la demolizione/rimozione ovvero misure alternative e risarcimento.
La decisione
Tribunale di Roma accolse le domande dell'attrice condannando le ricorrenti alla rimozione del manufatto e al risarcimento di €5.000; Corte d'appello di Roma confermò la decisione ritenendo il manufatto estraneo alla costruzione originaria per materiali, colore e volumetria e quindi lesivo del decoro/aspetto architettonico; la Corte di Cassazione rigettò il ricorso delle ricorrenti, confermando la necessità della demolizione/rimozione integrale (anche dopo aver affrontato questioni tecniche e interpretative), respinse le richieste di misurazione alternativa e di rimedi meno invasivi, ritenne irrilevante il precedente giudizio possessorio ai fini petitori e condannò le ricorrenti al pagamento delle spese e del contributo unificato.
Norme richiamate
Il diritto di uso della cosa comune deve conciliarsi con l'uso degli altri; l'occupazione esclusiva anche di modesta porzione della terrazza è illecita se inconciliabile con il godimento altrui e non integra agevolmente usucapione senza prova dell'uso incontestabile e inconciliabile.
Rilevanza del decoro/ornato condominiale quale limite agli interventi; la Corte ha valutato l'alterazione del decoro come elemento ostativo all'opera.
Norma sulle sopraelevazioni e tutela dell'aspetto architettonico dell'edificio; la Corte ha precisato la distinzione e la complementarità tra 'aspetto architettonico' ex art.1127 e 'decoro' ex art.1120, affermando che la sopraelevazione non deve alterare la fisionomia percepibile dell'edificio.
Riferito al tema del giudicato possessorio: la sentenza possessoria non ha efficacia vincolante nel giudizio petitorio che accerta diritti reali, perciò il precedente possessorio non vincola la valutazione di legittimità dell'opera.
Il motivo relativo a omessa pronuncia sulle domande subordinate è stato esaminato e ritenuto non aver inciso sulla sostanza della decisione di rimozione, quindi la omessa misura alternativa non ha reso viziato il giudizio.
Censure su omissione dell'esame di soluzioni di ripristino alternative sono state valutate e ritenute infondate: la valutazione di merito ha ritenuto le alternative insufficienti a rimuovere il pregiudizio all'aspetto architettonico.
Norma richiamata per i mezzi di ricorso (vizi di motivazione e violazioni di norme) ed esaminata dalla Corte per ciascun motivo; molti motivi di cassazione sono stati ritenuti infondati in fatto e diritto.
La Corte ha operato una correzione di motivazione ex art. 384 comma 4 per uniforme qualificazione normativa (ha corretto l'indicazione dell'articolo applicabile pur confermando il risultato).
art. 1 comma 17 legge 24 dicembre 2012 n. 228 (richiamo art. 13 DPR 115/2002)
Posto che il ricorso è stato proposto dopo il 30.1.2013 e rigettato, è stato confermato l'obbligo per le ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Un precedente giudizio possessario non vincola il giudizio petitorio: la tutela possessoria tutela lo status di fatto, mentre il giudizio petitorio accerta diritti reali; non si può automaticamente trasporre il risultato possessorio nel giudizio di diritto.
- Il giudice di merito può fare diretto esame della documentazione tecnica e, secondo il principio 'judex peritus peritorum', può discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. se fornisce motivazione adeguata e priva di vizi logici.
- La nozione di 'aspetto architettonico' (art. 1127) e quella di 'decoro architettonico' (art. 1120) sono distinte ma complementari: l'intervento edilizio è illecito se produce una disarmonia percepibile nella fisionomia dell'edificio anche se l'edificio non ha pregio artistico particolare.
- Anche un'occupazione limitata di porzione comune (anche di modesta dimensione) può essere rilevante se la condotta è inconciliabile con il pari uso degli altri comproprietari; la misura quantitativa non è da sola decisiva rispetto all'impatto complessivo.
- Richieste di soluzioni meno invasive (arretramento, riduzione, cambio materiali/colore) devono essere valutate rispetto all'effettiva capacità di ripristinare l'aspetto e l'originaria fisionomia: se l'impatto visivo e volumetrico è significativo, la demolizione può restare l'unico rimedio idoneo.
- Dispute tecniche (misurazioni, comparazioni di manufatti) non sopperiscono all'accertamento di fatto sul pregiudizio architettonico: l'accertamento dell'impatto visivo è questione di merito demandata al giudice e non è facilmente sindacabile in Cassazione.
- In cause successive al 2013 il soccombente può essere tenuto a versare contributo unificato addizionale secondo la normativa vigente; le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12489/2023 del 10/05/2023
- Sentenza civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12570/2023 del 10/05/2023
- Sentenza civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12571/2023 del 10/05/2023
- Sentenza civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12602/2023 del 10/05/2023
- Sentenza civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12619/2023 del 10/05/2023
- Sentenza civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12636/2023 del 10/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →