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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12489/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla TIA per gli anni 2007-2011, che assoggettava a tassazione una maggiore superficie di un fabbricato industriale e contigui uffici; censurate la carenza e la modalità della motivazione dell'atto (motivazione per relationem), l'erronea qualificazione delle aree soggette a tassa (in particolare l'inclusione di corridoi di passaggio per muletti e personale), la presunta estensione del tributo ai rifiuti speciali anziché solo urbani, e l'omesso esame di fatti decisivi e della presunta mancata contestazione delle destinazioni d'uso rilevate dal tecnico comunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per difetto di competenza di sindacato in cassazione (regime della "doppia conforme"), e infondati quelli relativi alla motivazione dell'accertamento: la CTR aveva adeguatamente motivato l'atto facendo riferimento a un sopralluogo in contraddittorio e aveva correttamente escluso dalla tassazione solo le aree adibite a lavorazioni industriali; per le restanti censure la Corte ha ritenuto che le deduzioni attengono a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità o non coerenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale e ai limiti del sindacato in cassazione sul vizio di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Valutata la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato alla luce delle regole processuali tributarie; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adempiuto ai requisiti di motivazione previsti.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel contesto delle regole del processo tributario relativi alla motivazione e all'istruttoria; utilizzato per verificare l'adeguatezza delle risultanze istruttorie (sopralluogo).

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.

    Parametro di valutazione dei motivi di cassazione: la Corte ha precisato i limiti di utilizzazione dei vari numeri (n.3, n.4 e n.5) a seconda della natura del vizio prospettato (omessa/apparente motivazione, violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo) e ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi secondo tali criteri.

  • art. 238 d.lgs. n. 152/2006

    Citato in relazione alla distinzione tra rifiuti urbani e speciali; la Corte ha rilevato che la CTR non aveva esteso la TIA ai rifiuti speciali ma aveva escluso dalla tassazione le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali.

  • art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5

    Applicato il principio della 'doppia conforme': quando l'appello conferma la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi previsti e il motivo ai sensi dell'art. 360 n.5 è ammesso solo se il ricorrente dimostra la diversità delle ragioni di fatto tra primo grado e appello; qui il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione di tale diversità.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 (conv. l. n. 134/2012)

    Richiamato per la riformulazione delle ipotesi di vizio deducibili in cassazione e per l'applicazione dei limiti dell'art. 348-ter anche nel processo tributario; la Corte ha chiarito l'ambito di operatività della riforma.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012 (richiama art. 13 d.P.R. n. 115/2002)

    Applicato per sancire l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorso integralmente rigettato, nel giudizio instaurato dopo il 30/1/2013.

  • art. 111 Cost. (sesto comma)

    Richiamato a fondamento del principio costituzionale dell'obbligo di motivazione e della soglia minima di motivazione richiesta ai provvedimenti giudiziari.

Massime di principio

  • La Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo se questa è totalmente mancante, meramente apparente o perplessa: una motivazione che esplicita le ragioni della decisione e si fonda su risultanze istruttorie (es. sopralluogo in contraddittorio) è in genere ritenuta sufficiente.
  • Nei giudizi "doppia conforme" (prima e seconda decisione concordi) i motivi deducibili in cassazione sono fortemente limitati; per far valere in cassazione un omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n.5) il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto del primo grado e dell'appello sono diverse.
  • Non è ammesso in cassazione criticare valutazioni sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove del merito qualora la censura non si traduca in un vizio di motivazione configurabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; molte censure che attaccano valutazioni probatorie sono perciò inammissibili.
  • Per opporsi a tassazioni territoriali (es. inclusione di corridoi o aree nella base imponibile) è fondamentale documentare in modo chiaro la destinazione d'uso e la presenza o assenza di attività che producono rifiuti esclusi dalla TIA; senza tale prova il giudice può legittimamente confermare l'accertamento basandosi su sopralluogo e riscontri istruttori.
  • Le questioni formali di rappresentanza (procura speciale) sono valutate concretamente: se la procura è trascritta nella copia notificata del ricorso e l'atto mostra la sentenza impugnata, la mancanza della data di rilascio non è necessariamente causa di inammissibilità.
  • Quando si contesta l'applicazione della normativa sui rifiuti (distinzione tra urbani e speciali) è necessario correlare la censura alla concreta motivazione della sentenza; deduzioni che si basano su una ricostruzione ipotetica non correlata alla ratio decidendi sono spesso inammissibili.

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