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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12636/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Condominio aveva citato in primo grado CIDA (conduttrice) e NUME (ex conduttrice) per l'uso esclusivo, senza titolo, di una porzione di suolo comune di mq. 121,47 impedendo l'uso paritario mediante cancelli; chiedeva accertamento di proprietà comune, rilascio, rimessione in pristino e risarcimento danni. Il Tribunale di Ivrea accolse la domanda ma ritenne che la CIDA avesse avuto in precedenza la detenzione esclusiva e avesse poi locato la porzione alla NUME per effetto di una situazione di fatto e di delibere assembleari, escludendo il risarcimento per occupazione illegittima salvo diversa domanda. La Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello del Condominio ex art. 348 bis/ter c.p.c. ritenendolo manifestamente infondato e spiegando la questione anche con argomentazioni non coincidenti ma congrue rispetto al primo grado (richiamando la qualificazione del rapporto come comodato/gestione di affari altrui). Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione censurando, in sintesi, l'impiego da parte della Corte d'appello di motivazioni diverse da quelle del primo giudice e violazioni varie di diritto processuale e sostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto che l'ordinanza ex art. 348 bis/ter c.p.c., che formula un giudizio prognostico di manifesta infondatezza dell'appello, non sia impugnabile per cassazione solo perché contiene argomentazioni diverse da quelle del primo grado, salvo i casi in cui il giudice d'appello integri la motivazione con nuove rationes decidendi suscettibili di autonoma impugnazione. Le censure del Condominio sono state considerate inammissibili perché tentavano una rinnovata valutazione di merito o non hanno indicato errori di procedura idonei a rendere impugnabile l'ordinanza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di CIDA e NUME e applicazione delle norme sul contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    Disciplina l'ordinanza del giudice d'appello che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza nel merito; tale ordinanza stabilizza la sentenza di primo grado con un giudizio prognostico

  • art. 348-ter c.p.c.

    Consente al giudice d'appello di motivare il giudizio prognostico anche con proprie argomentazioni; limita la possibilità di impugnare in cassazione le ordinanze di inammissibilità quando le ragioni di fatto sono identiche fra primo e secondo grado

  • art. 360 c.p.c.

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che non è consentito valorizzare in cassazione un mero 'error in judicando' che implichi riesame di questioni di fatto valutate dal giudice del merito

  • art. 1130 n.4 c.c.

    Attribuisce all'amministratore la rappresentanza necessaria per la tutela dei diritti comuni, giustificando la legittimazione attiva del Condominio tramite l'amministratore per certe azioni condominiali non riconducibili alla rei vindicatio

  • art. 1102 c.c.

    Norma sull'uso della cosa comune; la controversia coinvolge profili di uso esclusivo e la relativa tutela, posto che la fattispecie rilevante è stata in parte qualificata come questione riconducibile al regime di uso comune

  • art. 1804 c.c.

    Norma sul comodato; la qualificazione del rapporto come comodato tra Condominio e CIDA/relativamente alla pensilina è centrale per la decisione e per le conseguenze sulla domanda di restituzione e risarcimento

  • art. 1810 c.c.

    Collegata alle obbligazioni del comodatario; la sentenza richiama la possibilità di azionare tutela risarcitoria contrattuale in caso di inadempimento agli obblighi del comodato

  • art. 2031 c.c.

    Riferimento alla opposizione dei comproprietari antecedente alla stipula con terzi; la Corte richiamata nota che l'assenza di opposizione precedente può incidere sugli effetti verso gli altri comproprietari

  • art. 1575 e 1585 c.c.

    Norme richiamate dalla NUME in manleva per responsabilità contrattuale/garanzia; nel processo incidentale si è insistito su profili di responsabilità contrattuale verso la locatrice

  • art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137/2020 conv. in legge n. 176/2020

    Norma procedurale richiamata in ordine alla celebrazione dell'udienza pubblica in camera di consiglio e alla modalità di discussione del ricorso

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012 (modifica art.13 D.P.R. n.115/2002)

    Disposizione che obbliga al versamento di ulteriore contributo unificato per i ricorsi proposti dopo determinate date; applicata a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'ordinanza ex art. 348-bis/ter c.p.c. che dichiara l'appello manifestamente infondato stabilizza la sentenza di primo grado e, salvo errori di procedura o l'aggiunta da parte del giudice d'appello di nuove e autonome rationes decidendi, non è suscettibile di cassazione per questioni di merito.
  • Il giudice d'appello può motivare il giudizio prognostico anche con argomentazioni diverse da quelle del primo grado; queste non rendono automaticamente impugnabile l'ordinanza in cassazione se consistono in un diverso sviluppo logico-giuridico che riconferma l'esito di prima istanza.
  • Le doglianze rivolte a rivalutare le risultanze di fatto o la valutazione del merito operata dal giudice del merito sono, di regola, improprie in cassazione e vanno proposte nei limiti consentiti come vizio di motivazione, non come violazione di legge in senso proprio.
  • Nel contesto condominiale l'amministratore è legittimato ad agire per la tutela degli interessi comuni salvo che la natura dell'azione richieda espressa deliberazione dell'assemblea; bisogna qualificare correttamente l'azione (reale vs personale) perché ciò incide su litisconsorzio e sulla domanda esperibile.
  • Se si intende ottenere immediata restituzione e risarcimento per occupazione di bene comune è opportuno formularlo espressamente e tempestivamente nell'atto introduttivo; l'omessa formulazione può comportare il rigetto o la diversa valutazione del danno.
  • Se un comproprietario stipula un contratto con un terzo su bene comune, l'assenza di opposizione antecedente degli altri comproprietari può rilevare rispetto agli effetti verso la comunione, ma non elimina la possibilità di azioni verso il comproprietario che abbia ecceduto nei poteri o arrecato danno alla comunione.
  • Quando si impugna un'ordinanza che giudica manifestamente infondato l'appello, concentrare le censure su vizi di procedimento o su integrazioni motivazionali suscettibili di autonoma impugnazione aumenta le probabilità di ammissibilità in cassazione rispetto a generiche rimostranze sul merito.

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