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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28379/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida inflitta insieme alla condanna per il reato previsto dall'art. 589‑bis c.p., deducendo: inosservanza/erronea applicazione della legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla revoca della patente; mancata valutazione se la circolazione continua avrebbe rappresentato un pericolo reale per la pubblica incolumità; contraddizione tra il riconoscimento dell'attenuante per concorso di colpa della controparte e la scelta della revoca; incongruenza tra la concessione della sospensione condizionale della pena (valutazione prognostica favorevole) e la revoca del titolo di guida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revoca della patente, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, possa essere imposta ex lege per i reati di cui all'art. 589‑bis, salvo l'effetto della pronuncia della Corte costituzionale che ha riconosciuto al giudice la possibilità di applicare in alternativa la sospensione in talune ipotesi. Nel caso concrete i giudici di merito hanno motivato in modo congruo la scelta della revoca richiamando la gravità della condotta (percorso in contromano a velocità elevata in condizioni di pioggia), l'entità del danno (morte di una persona e gravissimo ferimento di altre due) e la necessità di tutelare la sicurezza pubblica; pertanto la decisione di applicare la misura più afflittiva è stata ritenuta adeguatamente motivata. Le censure difensive su presunte contraddizioni e sulla valutazione del concorso di colpa della vittima sono state ritenute generiche o insufficientemente specificate. Ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589‑bis c.p.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale (nonché nessi con le lesioni gravi); fondamento della responsabilità penale per la quale è stata condannata l'imputata.

  • art. 222 Codice della Strada, comma 2

    "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida"

    Prevede la revoca della patente in caso di condanna per omicidio/lesioni stradali; dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019 il giudice, in assenza di circostanze privilegiate, può valutare l'alternativa della sospensione in funzione della gravità della condotta e dei parametri degli artt. 218‑219 c.d.s.; comunque, quando il giudice sceglie la revoca deve motivare puntualmente la scelta richiamando i parametri di cui all'art. 218 c.d.s.

  • Legge n. 41/2016

    Modifica normativa che ha introdotto l'automaticità della revoca per i reati di cui all'art. 589‑bis; rilevante ratione temporis nel caso.

  • Legge n. 103/2017, art. 1, comma 50 (modifica art. 448 c.p.p.)

    Ha limitato l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena, ma la Corte ha chiarito che le statuizioni non ricomprese nell'accordo (come sanzioni amministrative accessorie) restano impugnabili con le ordinarie modalità di cassazione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consentiva al giudice, in assenza delle circostanze privilegiate, di applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca, riconoscendo dunque un ambito discrezionale di scelta tra revoca e sospensione sulla base della gravità della condotta e della tutela della sicurezza stradale.

Massime di principio

  • La revoca della patente per omicidio/lesioni stradali è prevista dalla normativa, ma dopo la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale il giudice può, in casi non aggravati dalle circostanze speciali, valutare l'alternativa della sospensione; la scelta del provvedimento più afflittivo richiede motivazione specifica sui parametri di pericolosità e tutela della collettività.
  • Nel decidere tra revoca e sospensione il giudice deve richiamare e valutare i criteri dell'art. 218 c.d.s. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione), ma la motivazione può essere anche sintetica purché coerente e ancorata ai parametri normativi.
  • La valutazione della sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto alla determinazione della pena detentiva e alle scelte su benefici (es. sospensione condizionale); non costituisce di per sé una contraddizione concedere la sospensione della pena e revocare la patente se la motivazione distingue chiaramente gli interessi tutelati.
  • In patteggiamento le parti non possono vincolare il giudice sulle sanzioni amministrative accessorie se la legge ne dispone l'applicazione obbligatoria; le clausole concordate in tal senso possono essere considerate non apposte.
  • Le censure generiche sulla mancata considerazione del concorso di colpa della vittima o su presunte contraddizioni motivazionali sono inadatte se non indicano punti concreti della motivazione omessi o contraddittori; il giudice può riconoscere attenuanti anche per concause diverse dal comportamento della vittima.

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