Cassazione Civile, Ordinanza n. 24128/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa assicurativa)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di subagenzia assicurativa instaurato nel 1988 e cessato per recesso del subagente il 5 marzo 2008. In primo grado il subagente aveva chiesto l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.; la società aveva proposto domande riconvenzionali per il rimborso di provvigioni relative a polizze pluriennali non maturate e per l'indennità di mancato preavviso. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello del subagente e accolto quello della società, condannando il subagente al pagamento di euro 30.336,09 per storni provvigionali e di euro 25.000,00 per preavviso. In cassazione il subagente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 303/1991 e dell'art. 1753 c.c., sostenendo che la nuova disciplina dell'art. 1751 c.c. non dovesse applicarsi al rapporto sorto nel 1988 e che fosse dovuta l'indennità di cessazione; 2) violazione dell'art. 1748 c.c., degli artt. 111, 112 e 416 c.p.c., lamentando che la Corte avesse accolto la domanda restitutoria della società sulla base di una diversa qualificazione giuridica e con extrapetizione; 3) violazione dell'art. 1750 c.c., delle norme collettive richiamate e della clausola contrattuale che consentiva il recesso senza preavviso, sostenendo la validità del recesso immediato e la rinuncia al preavviso da parte della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 6 d.lgs. n. 303/1991, letto in combinazione con l'art. 4 dello stesso decreto, rende applicabile al rapporto già in corso al 1 gennaio 1990 la nuova disciplina dell'art. 1751 c.c. a decorrere dal 1 gennaio 1993; poiché il rapporto di subagenzia era stato stipulato nel 1988, il subagente non aveva diritto all'indennità di cessazione in caso di recesso non giustificato dalle circostanze previste dalla norma novellata. Ha reputato infondato il secondo motivo: la Corte territoriale poteva qualificare giuridicamente la domanda restitutoria della società ai sensi dell'art. 1748 c.c. senza incorrere in ultrapetizione, perché non aveva mutato il petitum né la causa petendi in fatto, e aveva accertato, anche sulla base di CTU, che le provvigioni relative alle polizze poliennali erano da restituire in quanto il relativo rapporto non si era eseguito per cause non imputabili alla preponente. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la clausola contrattuale che consentiva il recesso senza preavviso era superata dalla disciplina inderogabile dell'art. 1750 c.c., applicabile al rapporto dal 1 gennaio 1994; pertanto il recesso immediato del subagente era illegittimo e legittimava la pretesa dell'agenzia all'indennità di mancato preavviso. Le ulteriori deduzioni su accordo collettivo, affidamento e rinuncia al preavviso sono state dichiarate inammissibili perché nuove e/o non supportate da produzione rituale.
Norme richiamate
La disciplina novellata dell'indennità di cessazione del rapporto si applica al subagente in forza del regime intertemporale; l'indennità non spetta se il recesso è esercitato dal preposto senza ricorrenza delle condizioni previste dalla norma vigente.
L'agente/subagente deve restituire le provvigioni riscosse solo quando sia certo che il contratto con il terzo non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente; la restituzione può essere riconosciuta in base a tale previsione speciale.
Il termine di preavviso nel rapporto di agenzia è inderogabile nei limiti stabiliti dalla legge; una clausola contrattuale che consenta il recesso senza preavviso non prevale sulla disciplina legale sopravvenuta.
Le nuove disposizioni sul rapporto di agenzia si applicano ai contratti in corso alla data indicata dalla norma, con anticipazione di efficacia per la disciplina dell'indennità di cessazione al 1 gennaio 1993.
È la disposizione che ha novellato integralmente l'art. 1751 c.c. in tema di indennità alla cessazione del rapporto.
Ha modificato l'art. 1748 c.c. rendendo operativa la disciplina restitutoria delle provvigioni nei casi previsti.
Ha ulteriormente integrato la disciplina dell'art. 1748 c.c., senza incidere sui profili rilevanti nella causa.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancata produzione integrale del contratto collettivo richiamato impedisce l'esame della censura fondata su quel testo.
Non vi è extrapetizione se il giudice qualifica diversamente la domanda sulla base dei fatti dedotti e delle prove acquisite, senza attribuire un bene diverso o maggiore da quello richiesto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati esaminati come censure di violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se applicabile, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di agenzia o subagenzia, la disciplina intertemporale delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 303/1991 va letta in modo coordinato: per i contratti già in corso alla data di riferimento, le nuove regole sull'indennità di cessazione si applicano dalla data anticipata prevista dalla norma, con conseguente esclusione dell'indennità quando il recesso sia stato esercitato dall'agente in assenza delle condizioni legali.
- L'obbligo di restituzione delle provvigioni già percepite può essere fondato sulla disciplina speciale dell'art. 1748 c.c. quando sia certo che il contratto con il terzo non sarà eseguito per cause non imputabili al preponente; il giudice può sussumere la domanda nella norma corretta senza incorrere in ultrapetizione, purché non muti il fatto costitutivo dedotto.
- Nel contratto di agenzia a tempo indeterminato, le parti non possono derogare in peius ai termini di preavviso imposti dall'art. 1750 c.c.; una clausola che consenta il recesso immediato resta inefficace se contrastante con la disciplina inderogabile sopravvenuta.
- Non ricorre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice attribuisce alla pretesa della parte la corretta qualificazione giuridica ricavata dai fatti allegati e provati, senza concedere un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello domandato.
- In sede di legittimità non sono esaminabili censure nuove o fondate su documenti non ritualmente prodotti, né questioni di fatto non trattate nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24092/2024 del 09/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24099/2024 del 09/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24109/2024 del 09/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24118/2024 del 09/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24119/2024 del 09/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24121/2024 del 09/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →