Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30833/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, emessa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione limitato alla verifica della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per il reato di evasione. La decisione di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto e aveva rideterminato la pena, dopo l'eliminazione dell'aumento per il reato satellite di evasione. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge per mancata valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, sostenendo che la disciplina transitoria del d.lgs. 150/2022 fosse applicabile anche al giudizio di rinvio e che, tenuto conto del presofferto, la pena non superasse il limite dei quattro anni. Con il secondo motivo censurava la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, affermando che, una volta espunto il reato di evasione, la Corte di rinvio avrebbe dovuto rimodulare ex novo la pena in modo autonomo e motivato, tenendo conto anche delle attenuanti già riconosciute per un altro capo, e che la pena risultante sarebbe stata illegale perché il giudice aveva agito solo sulla componente detentiva senza un corretto bilanciamento complessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di rinvio fosse circoscritto alla sola verifica dell'art. 131-bis c.p. in relazione al capo relativo all'evasione, mentre per gli altri capi e per il complessivo trattamento sanzionatorio si era formato giudicato interno. Di conseguenza, il giudice del rinvio non poteva riesaminare l'intera pena né applicare d'ufficio le pene sostitutive previste dal d.lgs. 150/2022; tale richiesta, ove ancora praticabile, doveva essere eventualmente proposta al giudice dell'esecuzione. Inoltre, la Corte ha osservato che la pena concretamente irrogata superava comunque il limite di quattro anni richiesto per la sostituzione, dovendosi guardare alla pena finale inflitta e non al residuo da espiare. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, quando viene meno uno dei reati unificati dal vincolo della continuazione, il giudice dell'impugnazione può rimodulare la pena purché non superi la pena complessivamente già inflitta; nel caso concreto la pena finale era inferiore a quella precedente e non risultava illegale. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era l'unico tema devoluto al giudice di rinvio con riferimento al reato di evasione; una volta esclusa, doveva procedersi solo alla conseguente rideterminazione della pena nei limiti del devoluto.

  • art. 385 c.p.

    È il reato di evasione contestato al capo B, per il quale la Corte di rinvio ha escluso la particolare tenuità del fatto, espungendo l'aumento di pena correlato a quel capo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È la norma invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La disciplina transitoria sulle pene sostitutive è stata interpretata come applicabile solo quando il punto del trattamento sanzionatorio sia effettivamente restituito alla cognizione del giudice di rinvio; altrimenti la domanda va proposta al giudice dell'esecuzione.

  • art. 56 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La detenzione domiciliare sostitutiva presuppone una pena detentiva non superiore a quattro anni; il limite va riferito alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, non al residuo da espiare.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato quale catalogo delle pene sostitutive cui si accede solo se la pena detentiva irrogata non supera la soglia prevista.

  • art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Nel testo riformato dal d.lgs. 150/2022, impone al giudice di applicare i criteri dell'art. 133 c.p. nella valutazione della sostituibilità della pena detentiva.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di commisurazione da considerare per valutare gravità del fatto e meritevolezza della pena sostitutiva.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    È la norma sulla continuazione richiamata nel secondo motivo e nella valutazione della rimodulazione della pena dopo l'eliminazione di un reato satellite.

  • art. 132 c.p.

    È richiamato tra i parametri del trattamento sanzionatorio e della commisurazione della pena.

  • art. 597 c.p.p.

    Serve a delimitare il divieto di reformatio in peius: il giudice dell'impugnazione, quando muta la struttura del reato continuato, può rimodulare le frazioni purché non superi la pena complessiva già inflitta.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 666 c.p.p.

    Indicato come rimedio da attivare davanti al giudice dell'esecuzione per chiedere, se del caso, l'applicazione delle pene sostitutive quando il punto non sia più devoluto al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il perimetro della cognizione è delimitato dal decisum rescindente: il giudice del rinvio può statuire solo sui punti effettivamente riaperti dall'annullamento, mentre le parti coperte da giudicato interno restano precluse.
  • La disciplina transitoria sulle pene sostitutive si applica nel giudizio di cognizione o di rinvio solo se il trattamento sanzionatorio è ancora oggetto di valutazione del giudice; se invece la pena è ormai coperta da giudicato interno, l'istanza va proposta al giudice dell'esecuzione.
  • Ai fini della sostituibilità della pena detentiva breve, il limite quantitativo va riferito alla pena finale concretamente irrogata dal giudice, e non alla pena residua da espiare dopo il computo del presofferto.
  • Quando, per effetto dell'eliminazione di un reato satellite o di un mutamento della struttura del vincolo di continuazione, il giudice dell'impugnazione ridetermina la pena, è decisivo il rispetto del limite della pena complessivamente già inflitta; il giudice può rimodulare le singole frazioni senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non superi il totale precedente.
  • L'eliminazione di uno dei fatti unificati dalla continuazione consente di mantenere o ricalibrare gli aumenti per gli altri capi, senza necessità di una nuova commisurazione integrale dell'intero trattamento sanzionatorio, se il devoluto è circoscritto e il tetto finale non viene oltrepassato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneMisure alternativeContinuazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.