Cassazione Civile, Ordinanza n. 33187/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 1992 con cui la venditrice trasferiva all'acquirente un'unità immobiliare con obbligo, assunto da quest'ultima per sé e per gli aventi causa, di rispettare scrupolosamente il progetto edilizio approvato dal Comune e di non apportare modifiche sui lati confinanti con la proprietà della venditrice in caso di sopraelevazione. Dopo la sopraelevazione dell'immobile, la venditrice contestava diverse difformità rispetto alla concessione edilizia e agli accordi contrattuali: apertura di finestre nel sottotetto, installazione di ferri sporgenti sui balconi adibiti a stenditoio con stillicidio sul fondo altrui e realizzazione di un torrino scala sporgente dalla sagoma del tetto. In primo grado il tribunale ordinava alcune opere di ripristino e riteneva assentite talune finestre; in appello la corte territoriale ampliava gli obblighi di ripristino, ordinando la chiusura di ulteriori finestre e la riduzione in pristino del torrino scale. L'acquirente ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione sulla condanna relativa al torrino scale; 2) travisamento della prova e vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alle finestre del sottotetto lato ovest, che a suo dire erano assentite dalla concessione edilizia; 3) violazione dell'art. 832 c.c. e travisamento del fatto, sostenendo che il cambio di destinazione del sottotetto e le modifiche interne non violassero i limiti della concessione e che la sua proprietà fosse stata compressa oltre misura; 4) ancora violazione dell'art. 832 c.c. e travisamento del fatto, deducendo che le vedute aperte sul lato nord non aggravassero una servitù già esistente. La controparte resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come violazione di legge anziché come nullità della sentenza per error in procedendo, e comunque per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto dell'appello incidentale su cui si fondava la censura; inoltre ha osservato che la corte di merito aveva motivato in modo plausibile l'inclusione del torrino scala tra le opere da eliminare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e un diverso apprezzamento della concessione edilizia e dei grafici allegati, attività riservata al giudice di merito. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché sostanzialmente riproponevano le censure già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre un vizio di motivazione realmente scrutinabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione deve essere denunciato come nullità della sentenza e non come errore di giudizio; inoltre la censura richiede la puntuale riproduzione degli atti processuali rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del fatto o una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È ammesso solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non per denunciare un travisamento delle prove o chiedere una rivalutazione del merito.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica e la trascrizione puntuale degli atti e documenti su cui si fonda la censura, a pena di inammissibilità.
La produzione degli atti rilevanti è necessaria a supporto del vizio processuale dedotto.
La censura che lo invoca non può risolversi in una contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sull'osservanza degli obblighi contrattuali e edilizi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione non può essere denunciato utilmente in cassazione se il ricorrente non trascrive o riassume in modo puntuale l'atto processuale dal quale pretende di far derivare lo sconfinamento del giudice dal petitum e dalla causa petendi.
- Quando la decisione di merito ha dato una motivazione plausibile sull'estensione della domanda e sulla lettura degli atti contrattuali e urbanistici, il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei medesimi documenti.
- Il motivo formalmente rubricato come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove o a ottenere una nuova valutazione del fatto storico già esaminato dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito riproporre pedissequamente le censure già svolte in appello: occorre confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare il vizio denunciato nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- L'interpretazione del contratto e della documentazione tecnica compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non si traduce in un omesso esame di un fatto storico decisivo.
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