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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35106/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Grosseto del 7 maggio 2024. La Corte d’appello aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi alle cessioni commesse sino al 2 agosto 2017 e, per i residui reati di detenzione e cessione di stupefacenti, unificati dalla continuazione, aveva rideterminato la pena in quattro anni, tre mesi e venti giorni di reclusione ed euro 17.900 di multa, confermando nel resto la responsabilità. I fatti riguardavano la detenzione, il 12 marzo 2020, di cocaina, eroina e marijuana e plurime cessioni a più assuntori a Grosseto, in distinti periodi tra giugno 2017 e marzo 2020. Con l’unico motivo, formulato come violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente contestava il diniego della fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Invocava il numero circoscritto di clienti, la durata a suo dire limitata dell’attività, l’assenza di collaboratori e di strumenti di confezionamento, la propria condizione di assuntore e alcune cessioni gratuite; censurava inoltre la valorizzazione del possesso di un telefono, dell’uso dell’autovettura e della varietà delle sostanze. Il difensore depositava memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza, pur prospettata anche come violazione di legge, chiedeva una nuova lettura dei fatti e una diversa ponderazione degli elementi già valutati nei giudizi di merito, senza individuare una manifesta illogicità della motivazione. La valutazione complessiva della Corte d’appello era adeguata: aveva considerato la detenzione di cocaina, eroina e marijuana, con principio attivo rispettivamente di 3.553 mg, 2.476 mg e 453 mg, la pluralità e reiterazione delle cessioni, i più acquirenti e la stabilità dei rapporti, i contatti telefonici, il frequente mutamento delle utenze, la variabilità dei luoghi d’incontro e l’uso dell’autovettura. In tale quadro, la modesta entità delle singole cessioni era stata ritenuta recessiva rispetto alla continuità, all’accortezza operativa e alla capacità di soddisfare richieste diversificate. Anche gli argomenti difensivi relativi al numero dei clienti, all’assenza di agende o strumenti di confezionamento, alle cessioni gratuite e alla condizione di assuntore erano stati esaminati e superati con motivazione non apparente né contraddittoria. All’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

    La lieve entità va riconosciuta all’esito di una valutazione complessiva delle circostanze rilevanti secondo i criteri normativi; la motivazione deve dar conto degli aspetti esaminati e delle ragioni per cui eventuali indici prevalgono sugli altri.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Grosseto del 7 maggio 2024, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Dkhil Mohamed in ordine ai reati di cui al capo relativo alle cessioni commesse sino al 2 agosto 2017, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena, per i residui reati unificati dalla continuazione ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni quattro, mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 17.900,00 di multa.

    La sentenza riporta tali disposizioni come riferimento per i residui reati di detenzione e cessione di stupefacenti e per la pena rideterminata in appello; la questione devoluta in cassazione riguardava però il solo diniego della fattispecie di lieve entità.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Grosseto del 7 maggio 2024, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Dkhil Mohamed in ordine ai reati di cui al capo relativo alle cessioni commesse sino al 2 agosto 2017, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena, per i residui reati unificati dalla continuazione ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni quattro, mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 17.900,00 di multa.

    La disposizione è indicata quale base dell’unificazione per continuazione dei residui reati, con conseguente rideterminazione della pena in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva delle modalità e circostanze dell’azione, dei mezzi impiegati e della qualità e quantità della sostanza, considerando anche il grado di purezza. La motivazione deve mostrare che il giudice ha vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare l’eventuale prevalenza attribuita ad alcuni indici.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa ponderazione degli elementi probatori quando la motivazione impugnata sia esistente, coerente e non manifestamente illogica; la censura che si limiti a proporre una lettura alternativa e selettiva dei fatti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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