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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27550/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna aveva revocato, dopo aver escusso un teste della polizia giudiziaria, l'ammissione di ulteriori prove richieste dalla difesa in secondo grado, e avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato in materia di armi e confermato la condanna per ricettazione e per i reati di falsità documentale. La difesa ha dedotto: violazione delle norme sulla rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello e del diritto di difesa, sostenendo che il condannato restituito nel termine per impugnare avrebbe diritto alla rinnovazione senza i limiti dell'art. 603 c.p.p.; omessa assunzione di prove decisive, in particolare l'esame di un teste di polizia giudiziaria e della persona offesa; vizio di motivazione; omessa riqualificazione del fatto di ricettazione nel reato presupposto di furto. Secondo il ricorrente, le prove richieste avrebbero potuto dimostrare che egli era autore del furto dell'autovettura, con conseguente esclusione della ricettazione e possibile rilievo di questioni ulteriori sulla perseguibilità del furto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sulla rinnovazione istruttoria, chiarendo che il diritto automatico alla riapertura del dibattimento in appello spetta solo per le prove già assunte in primo grado e non per quelle nuove richieste in appello, che restano soggette al regime ordinario dell'art. 603, comma 2, c.p.p. Ha inoltre affermato che la revoca della prova già ammessa era legittima perché, dopo l'esame del teste escusso, la Corte territoriale aveva ritenuto il quadro probatorio già sufficiente. Quanto al merito, ha reputato non illogica la motivazione sulla ricettazione, desunta da elementi convergenti quali la manomissione del blocco di accensione, la targa contraffatta e il falso libretto di circolazione, tutti indicativi della consapevolezza della provenienza illecita del veicolo. Ha poi escluso che vi fossero i presupposti per riqualificare il fatto come furto, poiché la versione autoaccusatoria dell'imputato era generica e priva di riscontri obiettivi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    richiamato dalla difesa a sostegno della restituzione nel termine e delle conseguenze sul diritto alla rinnovazione istruttoria.

  • art. 176, comma 1, c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel medesimo contesto della restituzione nel termine per impugnare.

  • art. 603 c.p.p.

    la rinnovazione istruttoria in appello per prove nuove o non già assunte in primo grado non è automatica e resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice sulla ammissibilità e necessità.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla difesa a sostegno del diritto di difesa e della rinnovazione istruttoria.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla difesa nel riferimento al contraddittorio e al giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla difesa a sostegno delle garanzie difensive nel giudizio di appello.

  • art. 648 c.p.

    norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto integrato il dolo dalla complessiva situazione fattuale che rendeva evidente la provenienza delittuosa del bene.

  • art. 477 c.p.

    richiamato nel capo di imputazione per falsità materiale o uso di atto relativo alla circolazione/documentazione del veicolo.

  • art. 482 c.p.

    richiamato nel capo di imputazione per falso documentale in relazione al libretto di circolazione falso.

  • art. 4 legge 110/1975

    reato dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione in appello.

Massime di principio

  • Il condannato restituito nel termine per impugnare perché non ha avuto conoscenza del processo non ha un diritto incondizionato alla rinnovazione di ogni prova richiesta in appello: il diritto pieno alla rinnovazione senza i limiti dell'art. 603 c.p.p. riguarda solo le prove già assunte nel giudizio celebrato in sua assenza.
  • Le prove nuove richieste in appello sono soggette al regime ordinario dell'art. 603, comma 2, c.p.p., con valutazione discrezionale del giudice sulla loro ammissibilità, pertinenza, rilevanza e necessità ai fini della decisione.
  • La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha natura eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la presunzione è quella di completezza dell'istruttoria di primo grado.
  • In sede di legittimità, la censura sulla mancata rinnovazione istruttoria non può trasformarsi in una rivalutazione della concreta rilevanza della prova richiesta, ma deve riguardare la coerenza e sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.
  • È legittima la revoca di una prova già ammessa in appello quando, dopo l'assunzione di altra prova, essa divenga superflua perché il quadro probatorio sia già sufficiente per decidere.
  • Nel delitto di ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta da un insieme di indici fattuali convergenti e univoci, quali la manomissione del veicolo e la falsità della documentazione di circolazione.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in furto non può essere accolta se la tesi alternativa dell'imputato è generica, priva di specifici riferimenti spazio-temporali e non sorretta da riscontri esterni obiettivi.
  • Quando la motivazione dei giudici di merito è completa, coerente e conforme alle risultanze probatorie, il ricorso che mira a ottenere una diversa lettura dei fatti è inammissibile per aspecificità o manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaReati fallimentari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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