Sentenza n. 2189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 19465/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva annullato il decreto ministeriale subordinante il riconoscimento del titolo professionale estero al superamento di una prova attitudinale
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il medico aveva impugnato il decreto del Ministero della Salute che subordinava il riconoscimento del titolo peruviano di medico chirurgo al superamento di una prova attitudinale in cinque materie cliniche. Aveva dedotto la violazione dell’art. 49 d.P.R. n. 394/1999 e degli artt. 16, 22, 33 e 60 d.lgs. n. 206/2007, nonché eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e difetto di motivazione, sostenendo che il Ministero non avesse esaminato il percorso formativo concretamente svolto, né comparato il piano di studi e le competenze acquisite con quelli italiani. Il TAR aveva accolto il ricorso rilevando l’assenza di un’istruttoria individualizzata e l’inidoneità del richiamo a una conferenza di servizi del 24 novembre 2015, relativa a un cittadino cubano. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo il travisamento della motivazione del decreto: il TAR avrebbe omesso di considerare che il provvedimento richiamava espressamente anche la conferenza di servizi del 16 febbraio 2021, relativa a un caso analogo riguardante un laureato in medicina presso un’altra università peruviana. Il Ministero ha inoltre sostenuto che tale richiamo costituisse una ratio decidendi autonoma, non censurata dal ricorrente in primo grado, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. L’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello, ribadendo l’omessa valutazione individuale del proprio percorso formativo e contestando l’idoneità dei precedenti richiamati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha rilevato che il decreto ministeriale richiamava espressamente, quale precedente analogo, la determinazione della conferenza di servizi del 16 febbraio 2021, relativa al riconoscimento di un titolo di medicina conseguito in Perù. Il TAR aveva invece affermato, con errore di fatto immediatamente rilevabile, che tale determinazione non fosse stata richiamata nel decreto; trattandosi dell’unica ragione posta a fondamento della sentenza di primo grado, tale errore ne imponeva la riforma. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il richiamo alla determinazione del 2021 integrasse una motivazione per relationem, consentita dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 206/2007 in presenza di titoli identici o strettamente analoghi già esaminati. Poiché il ricorrente in primo grado non aveva censurato tale specifica autonoma giustificazione del provvedimento, le relative critiche sono state ritenute irricevibili; il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni sulla mancata individualizzazione della valutazione. L’appellato è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 206/2007
se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto
La disposizione consente di fare applicazione delle determinazioni già assunte per titoli identici o strettamente analoghi e di omettere una nuova conferenza di servizi autonoma; il precedente richiamo può integrare una motivazione per relationem.
In appello devono essere riproposti i profili censori assorbiti dalla sentenza di primo grado che la parte intenda sottoporre all’esame del giudice d’appello; la mancata riproposizione comporta l’irricevibilità delle relative critiche secondo la decisione.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata.
La norma è stata invocata dal ricorrente di primo grado quale parametro di legittimità del procedimento di riconoscimento del titolo professionale estero, ma la decisione d’appello non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
artt. 22 e 33 d.lgs. n. 206/2007
Sono stati indicati dal ricorrente di primo grado tra i parametri violati, senza specifica interpretazione autonoma nella decisione d’appello.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero richiama espressamente una precedente determinazione relativa a un titolo identico o strettamente analogo, tale richiamo può integrare una motivazione per relationem e consentire l’applicazione della misura compensativa senza una nuova conferenza di servizi autonoma, nei limiti previsti dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 206/2007.
- L’omessa impugnazione di una ragione motivazionale autonoma, idonea da sola a sorreggere il provvedimento amministrativo, impedisce al giudice di esaminare le censure rivolte ad altre parti della motivazione e rende irricevibili, in appello, le critiche non specificamente riproposte ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
- Il giudice d’appello deve riformare la sentenza di primo grado quando essa si fonda sull’erronea negazione di un elemento testuale del provvedimento amministrativo, purché tale errore incida sull’unica ratio decidendi della decisione impugnata.
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