Cassazione Civile, Ordinanza n. 18561/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia senza rappresentanza: l’agente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di provvigioni ritenute maturate e non corrisposte dalla preponente. La preponente aveva opposto il decreto e, in via autonoma, aveva chiesto anche la condanna dell’agente per concorrenza sleale, la restituzione di provvigioni asseritamente percepite in eccedenza e il risarcimento del danno per omesso aggiornamento periodico sull’andamento degli affari. Riunite le cause, il Tribunale aveva rigettato le domande della preponente, revocato il decreto e condannato quest’ultima al pagamento di una somma residua in favore dell’agente; la Corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la preponente ha dedotto sette motivi: 1) violazione dell’art. 1742 c.c., sostenendo che la modifica contrattuale relativa alla cd. "circolare sconti" fosse stata provata e sottoscritta, mentre la Corte d’appello avrebbe errato nel negarne l’opponibilità; 2) violazione degli artt. 2722 e 2724 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per il mancato ammissibilità della prova testimoniale del patto aggiunto e per la pretesa esistenza di un principio di prova scritta; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 232 c.p.c., per il mancato riconoscimento dell’approvazione per facta concludentia e per la mancata valorizzazione della non comparizione all’interrogatorio formale; 4) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per la negata prova dell’indebito arricchimento dell’agente e del fatto che alcune commesse sarebbero state ordinate direttamente alla preponente; 5) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per la negata prova della violazione del patto di non concorrenza da parte dell’agente o di suoi collaboratori; 6) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per la ritenuta insussistenza del danno da omesso rendiconto trimestrale e per la valorizzazione dei rapporti interlocutori tra le parti; 7) violazione del d.m. n. 55/2014 in punto di liquidazione delle spese, sostenendo un diverso scaglione di riferimento. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati, osservando in sintesi che le censure non aggredivano la ratio decidendi, tendevano a sollecitare un nuovo esame del merito e non rispettavano gli oneri di specificità e autosufficienza, soprattutto quanto alla trascrizione dei capitoli di prova e alla concreta individuazione delle prove asseritamente mal valutate. Ha inoltre confermato il criterio del disputatum per la determinazione del valore ai fini della liquidazione delle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della preponente. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi processuali, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e non colpissero in modo specifico le rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha confermato che la "circolare sconti" non era opponibile alla società agente perché non validamente accettata dal legale rappresentante, che le richieste di prova testimoniale erano inammissibili per difetto di specificità e per carenza dei presupposti legali, che non era stata dimostrata la violazione del patto di non concorrenza né il danno da omessa rendicontazione, e che la liquidazione delle spese doveva essere valutata in base al criterio del disputatum. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nel rapporto di agenzia la modifica del contenuto contrattuale deve risultare da elementi idonei e opponibili alla controparte; la Corte esclude che una firma apposta per mera ricevuta da un soggetto privo di poteri rappresentativi possa vincolare la società.
È richiamato per negare l’ammissibilità di una prova testimoniale diretta a introdurre patti aggiunti contrari o diversi rispetto al contenuto scritto del rapporto.
La prova testimoniale del patto aggiunto non è ammissibile se manca un idoneo principio di prova scritta proveniente dalla controparte o uno degli altri presupposti di legge.
La censura è inammissibile quando mira solo a contestare la valutazione delle prove già acquisite o a chiedere un nuovo esame del merito; il vizio sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di applicare un criterio di valutazione diverso da quello legale; non quando si contesti la mera ponderazione delle risultanze probatorie.
La mancata comparizione all’interrogatorio formale non ha valore vincolante e il suo apprezzamento è rimesso al giudice di merito; il ricorrente deve specificare i capitoli su cui l’interrogatorio era stato richiesto.
La mera evocazione della regola sull’onere della prova non basta a fondare il ricorso; occorre che l’accertamento di fatto sia realmente incompatibile con la regola di riparto probatorio, altrimenti la doglianza si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito.
La liquidazione delle spese è confermata secondo il valore della controversia determinato in base al criterio del disputatum.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La proposizione del ricorso successivamente al 30 gennaio 2013 comporta, in caso di rigetto, i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi rigorosi: non basta contestare il peso attribuito alle prove, ma occorre allegare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge.
- Quando si invoca la prova di un patto aggiunto o modificativo di un rapporto contrattuale soggetto a forma scritta ad probationem, la prova deve essere specifica e riferita direttamente all’accordo, non essendo sufficiente il richiamo a circostanze fattuali o a documenti unilaterali privi di capacità rappresentativa dell’intesa.
- La mancata comparizione all’interrogatorio formale non produce un effetto vincolante automatico e la sua rilevanza probatoria è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Per censurare il mancato accoglimento di un’istanza istruttoria o la mancata considerazione di un mezzo di prova, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto dei capitoli di prova o dei documenti, così da consentire il controllo sulla loro decisività.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia va determinato in base al disputatum, ossia a quanto effettivamente domandato nel giudizio o nel singolo grado di impugnazione.
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