Cassazione Civile, Ordinanza n. 27478/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso la nullità per mancato contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio e ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ritenendo corretto il termine di trenta giorni dalla notificazione per impugnare il decreto di pagamento relativo agli ausiliari del giudice / spese di giustizia, termine decorso nel caso concreto. Il ricorso per cassazione è stato quindi rigettato e le spese compensate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, incaricato dal curatore di una procedura fallimentare per promuovere azioni recuperatorie a favore della massa, aveva ottenuto la condanna della controparte soccombente alle spese. Successivamente aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta. Il giudice di merito aveva rigettato l'istanza, ritenendo che, pur essendo stata attestata l'incapienza della procedura ai fini del patrocinio a spese dello Stato, nel provvedimento di condanna alle spese non fosse stato disposto il pagamento in favore dello Stato. L'avvocato aveva quindi proposto opposizione contro il decreto di liquidazione, ma il tribunale l'aveva dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine ritenuto applicabile. Nel ricorso per cassazione, l'interessato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice deciso su una questione rilevata d'ufficio senza provocare il contraddittorio; 2) violazione degli artt. 24 Cost., 15 e 34, comma 17, del d.lgs. n. 150/2011 e 14 preleggi, sostenendo che l'opposizione non era soggetta al termine perentorio ricavato dal giudice in via interpretativa. La Corte ha ritenuto infondate le censure, affermando che la tardività dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio senza necessità di contraddittorio preventivo e che, per le opposizioni ai decreti in materia di spese di giustizia attratte nel rito sommario, il termine applicabile è quello di trenta giorni dalla notificazione. Poiché l'opposizione era stata depositata oltre tale termine, il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La questione della tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di provocare il contraddittorio, perché non introduce nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per dedotta nullità del procedimento.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che il termine non potesse essere ricavato in via interpretativa a suo pregiudizio.
art. 14 preleggi
Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di applicazione analogica o interpretazione estensiva in malam partem del termine di impugnazione.
Le opposizioni in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario di cognizione.
art. 34, comma 17, d.lgs. n. 150/2011
Ha sostituito il previgente regime dell'opposizione al decreto di pagamento, rinviando alla disciplina dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011.
Nel testo vigente, l'opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato è disciplinata dall'art. 15 d.lgs. n. 150/2011.
art. 54, comma 1, L. n. 69/2009
Richiamato come base della delega per la riforma dei procedimenti civili confluiti nei tre riti individuati dal d.lgs. n. 150/2011.
Richiamato quale schema del rito sommario cui è attratta l'opposizione esaminata.
Richiamato come norma del procedimento sommario di cognizione.
Indicato come previsione generale del termine di trenta giorni per l'appello/impugnazione dei provvedimenti resi nel rito sommario.
Massime di principio
- La tardività di un'impugnazione è questione rilevabile d'ufficio dal giudice anche senza previa attivazione del contraddittorio, poiché non comporta l'emersione di nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
- Quando una disciplina speciale sull'opposizione ai decreti di pagamento viene attratta nel rito sommario di cognizione, il termine per impugnare si uniforma alla regola generale di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione prevista per i provvedimenti resi in tale rito.
- L'errore del giudice nel rilevare d'ufficio una questione di diritto senza contraddittorio non determina automaticamente nullità, potendo tradursi semmai in un errore di giudizio; ma se la soluzione adottata è corretta, il vizio resta privo di incidenza decisoria.
- Per esigenze di omogeneità del rito, i mezzi di riesame dei provvedimenti ricondotti allo schema sommario devono essere assoggettati a termini coerenti con quello previsto per l'appello ex art. 702-quater c.p.c.
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