Cassazione Civile, Ordinanza n. 13009/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento e successivo recupero di un credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno. Una società aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione a fruire del credito previsto dalla legge n. 208 del 2015 per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a una struttura produttiva nel Mezzogiorno. In seguito a controllo, l'Ufficio contestava l'indebito utilizzo in compensazione di parte del credito e poi, con atto di recupero, ne pretendeva la restituzione integrale, applicando anche una sanzione. Nei gradi di merito la pretesa erariale era stata accolta solo in parte dalla CTP e poi integralmente annullata dalla CTR. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione della disciplina agevolativa e dell'art. 109 TUIR, sostenendo che alcuni beni qualificati come 'beni strumentali' dalla CTR non fossero agevolabili perché non strumentali all'attività d'impresa; 2) violazione della medesima disciplina perché gli investimenti relativi agli 'impianti' sarebbero stati avviati prima del 1° gennaio 2016, sicché non potevano beneficiare del credito, essendo irrilevante la sola data di acquisto delle singole spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto infondata la censura sulla strumentalità dei beni, perché la CTR aveva accertato in fatto che pensiline, mobili della cucina e altri beni erano stati acquistati in modo unitario per realizzare la stazione di carburante con i relativi servizi, e tale valutazione non era sindacabile in cassazione. Ha invece accolto la doglianza relativa alla data di avvio dell'investimento: ai fini dell'agevolazione, l'investimento deve essere parte di un progetto di investimento iniziale il cui avvio, coincidente con un atto giuridicamente rilevante e non equivoco diretto alla sua realizzazione, sia successivo al 1° gennaio 2016. La CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente che gli acquisti fossero stati effettuati nel triennio 2016-2019, senza considerare che il progetto era già stato avviato prima della data spartiacque. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, commi 98-108, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno spetta solo per investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale avviato successivamente al 1° gennaio 2016; non basta che le singole spese siano sostenute nel periodo agevolato.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla corretta individuazione dei beni e dei requisiti di imputazione/qualificazione delle spese.
Richiamato nel ricorso in relazione all'onere della prova sui presupposti dell'agevolazione.
art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471 del 1997
Norma sanzionatoria applicata dall'Ufficio nell'atto di recupero, poi contestata nei giudizi di merito.
Regolamento (UE) n. 651/2014
La disciplina interna va letta in coerenza con la normativa unionale sugli aiuti di Stato; rileva che l'incentivo abbia effetto di stimolo e che i lavori/investimenti inizino dopo l'entrata in vigore della misura.
art. 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento (UE) n. 651/2014
Definisce il concetto di 'investimento iniziale', richiamato dalla legge nazionale per delimitare gli investimenti agevolabili.
art. 6, comma 4, lett. b), Regolamento (UE) n. 651/2014
L'aiuto ha effetto di incentivazione solo se la misura è adottata ed entra in vigore prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività sovvenzionati.
Massime di principio
- Quando una disciplina agevolativa rinvia al concetto di 'investimento iniziale', il requisito decisivo non è la mera data delle singole fatture o degli acquisti, ma la data di avvio del progetto, cioè del primo atto giuridicamente rilevante e non equivoco diretto alla sua realizzazione.
- In materia di aiuti di Stato fiscali, l'interpretazione della norma interna deve assicurare l'effetto incentivante dell'agevolazione: non sono agevolabili investimenti già irreversibilmente avviati o giuridicamente vincolanti prima della data di entrata in vigore della misura.
- La qualificazione di un bene come strumentale ai fini del credito d'imposta va compiuta in chiave funzionale, considerando la destinazione del bene all'investimento unitariamente inteso; tuttavia, l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla strumentalità dei beni è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- Nei ricorsi per cassazione fondati sulla specificità degli atti e dei documenti, non è richiesta una trascrizione integrale degli stessi se il contenuto rilevante è puntualmente indicato e la loro presenza nei fascicoli di merito è specificamente segnalata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12977/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12978/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12980/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12981/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12982/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12983/2025 del 15/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →