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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13009/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento e successivo recupero di un credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno. Una società aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione a fruire del credito previsto dalla legge n. 208 del 2015 per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a una struttura produttiva nel Mezzogiorno. In seguito a controllo, l'Ufficio contestava l'indebito utilizzo in compensazione di parte del credito e poi, con atto di recupero, ne pretendeva la restituzione integrale, applicando anche una sanzione. Nei gradi di merito la pretesa erariale era stata accolta solo in parte dalla CTP e poi integralmente annullata dalla CTR. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione della disciplina agevolativa e dell'art. 109 TUIR, sostenendo che alcuni beni qualificati come 'beni strumentali' dalla CTR non fossero agevolabili perché non strumentali all'attività d'impresa; 2) violazione della medesima disciplina perché gli investimenti relativi agli 'impianti' sarebbero stati avviati prima del 1° gennaio 2016, sicché non potevano beneficiare del credito, essendo irrilevante la sola data di acquisto delle singole spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto infondata la censura sulla strumentalità dei beni, perché la CTR aveva accertato in fatto che pensiline, mobili della cucina e altri beni erano stati acquistati in modo unitario per realizzare la stazione di carburante con i relativi servizi, e tale valutazione non era sindacabile in cassazione. Ha invece accolto la doglianza relativa alla data di avvio dell'investimento: ai fini dell'agevolazione, l'investimento deve essere parte di un progetto di investimento iniziale il cui avvio, coincidente con un atto giuridicamente rilevante e non equivoco diretto alla sua realizzazione, sia successivo al 1° gennaio 2016. La CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente che gli acquisti fossero stati effettuati nel triennio 2016-2019, senza considerare che il progetto era già stato avviato prima della data spartiacque. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 98-108, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno spetta solo per investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale avviato successivamente al 1° gennaio 2016; non basta che le singole spese siano sostenute nel periodo agevolato.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla corretta individuazione dei beni e dei requisiti di imputazione/qualificazione delle spese.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione all'onere della prova sui presupposti dell'agevolazione.

  • art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471 del 1997

    Norma sanzionatoria applicata dall'Ufficio nell'atto di recupero, poi contestata nei giudizi di merito.

  • Regolamento (UE) n. 651/2014

    La disciplina interna va letta in coerenza con la normativa unionale sugli aiuti di Stato; rileva che l'incentivo abbia effetto di stimolo e che i lavori/investimenti inizino dopo l'entrata in vigore della misura.

  • art. 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento (UE) n. 651/2014

    Definisce il concetto di 'investimento iniziale', richiamato dalla legge nazionale per delimitare gli investimenti agevolabili.

  • art. 6, comma 4, lett. b), Regolamento (UE) n. 651/2014

    L'aiuto ha effetto di incentivazione solo se la misura è adottata ed entra in vigore prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività sovvenzionati.

Massime di principio

  • Quando una disciplina agevolativa rinvia al concetto di 'investimento iniziale', il requisito decisivo non è la mera data delle singole fatture o degli acquisti, ma la data di avvio del progetto, cioè del primo atto giuridicamente rilevante e non equivoco diretto alla sua realizzazione.
  • In materia di aiuti di Stato fiscali, l'interpretazione della norma interna deve assicurare l'effetto incentivante dell'agevolazione: non sono agevolabili investimenti già irreversibilmente avviati o giuridicamente vincolanti prima della data di entrata in vigore della misura.
  • La qualificazione di un bene come strumentale ai fini del credito d'imposta va compiuta in chiave funzionale, considerando la destinazione del bene all'investimento unitariamente inteso; tuttavia, l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla strumentalità dei beni è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • Nei ricorsi per cassazione fondati sulla specificità degli atti e dei documenti, non è richiesta una trascrizione integrale degli stessi se il contenuto rilevante è puntualmente indicato e la loro presenza nei fascicoli di merito è specificamente segnalata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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