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Ordinanza

Ordinanza n. 3139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento della Questura di Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, deducendo l'illegittimità del provvedimento questorile fondato sul mancato rinvenimento, presso l'abitazione privata, di alcuni preziosi risultanti dalle schede di compravendita. L'Autorità di pubblica sicurezza aveva circoscritto le proprie valutazioni a tale circostanza, ritenendola espressiva di violazioni della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 92/2017. Gli ulteriori rilievi contenuti nel verbale del 31 ottobre 2024 — mancata tenuta del registro e assenza di videosorveglianza e allarme — risultavano superati alla luce di successive relazioni di servizio. Inoltre, l'annotazione della locale Stazione dei Carabinieri non aveva evidenziato profili ostativi relativi alla condotta di vita dell'istante. La questione cautelare riguardava, in particolare, l'assenza di una prescrizione normativa che imponesse la conservazione fisica dei preziosi presso i locali commerciali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando l'ordinanza cautelare del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado ai soli fini del motivato riesame del provvedimento da parte della Questura di Napoli, da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha rilevato che la disciplina degli obblighi di identificazione, tracciabilità, conservazione e segnalazione prevista dal d.lgs. n. 92/2017 non contiene una prescrizione espressa di conservazione dei preziosi presso i locali commerciali. In particolare, l'art. 6 limita gli obblighi di conservazione ai dati, alle schede e alle copie delle ricevute, facendo salvo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate previsto dall'art. 128, quinto comma, del r.d. n. 773/1931. La misura cautelare è stata quindi disposta per consentire una nuova valutazione amministrativa alla luce di tali elementi, senza definitiva pronuncia sulla legittimità sostanziale del provvedimento. È stata ordinata la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • d.lgs. n. 92/2017

    Disciplina gli obblighi di identificazione, tracciabilità, conservazione e segnalazione relativi alla compravendita di preziosi usati; dal testo non emerge una prescrizione espressa di conservazione fisica dei preziosi presso i locali commerciali.

  • art. 6 d.lgs. n. 92/2017

    l’art. 6 circoscrive gli obblighi di conservazione ai soli dati, schede e copie delle ricevute

    L'obbligo di conservazione riguarda la documentazione e i dati indicati dalla norma, non anche la custodia fisica dei preziosi presso i locali commerciali.

  • art. 128, quinto comma, r.d. n. 773/1931

    divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate

    La disciplina richiamata dall'art. 6 del d.lgs. n. 92/2017 mantiene il divieto temporaneo di alienare o alterare le cose preziose usate, senza introdurre, per quanto emerge dall'ordinanza, un obbligo di conservarle nei locali commerciali.

Massime di principio

  • Nella valutazione amministrativa relativa all'osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio in materia di preziosi usati, l'assenza dei beni presso i locali commerciali non può essere considerata di per sé violazione di un obbligo di conservazione fisica quando la normativa applicabile prescrive espressamente la conservazione soltanto di dati, schede e copie delle ricevute.
  • Il riesame amministrativo disposto in sede cautelare deve essere motivato e deve confrontarsi specificamente con gli elementi sopravvenuti o con i rilievi istruttori che abbiano superato precedenti contestazioni, nonché con l'effettiva portata degli obblighi normativi posti a fondamento del provvedimento.
  • La misura cautelare può essere accolta ai soli fini della riedizione motivata del potere quando gli elementi disponibili pongono in dubbio la riconducibilità della condotta contestata a una prescrizione normativa espressa, senza che ciò comporti un definitivo accertamento dell'illegittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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