Cassazione Civile, Ordinanza n. 22345/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato l’annullamento, disposto in primo grado, di una cartella di pagamento emessa nei confronti della società a seguito di controllo formale ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. La società ha resistito con controricorso. In pendenza del giudizio di legittimità, la società ha poi depositato memoria deducendo di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione prevista dall’art. 1, commi 190 e seguenti, della l. n. 197/2022, allegando domanda, pagamento del 5% del valore della lite e perfezionamento della procedura; anche l’Agenzia ha comunicato la regolarità della definizione. La questione è quindi stata assorbita dall’intervenuta definizione ex lege della controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, comma 190, l. n. 197/2022, come confermato dal pagamento dell’importo dovuto e dalla comunicazione di regolarità della definizione. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la finalità deflattiva della disciplina agevolativa.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 26/10/1972, n. 633
norma richiamata come base del controllo formale che aveva preceduto l’emissione della cartella di pagamento contestata.
art. 1, comma 190, legge 29/12/2022, n. 197
"Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia."
la Corte applica la norma nel senso che, una volta confermato il pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata, la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere.
art. 1, commi 186-203, legge n. 197/2022
richiamati come complesso normativo che disciplina la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.
richiamato dalla parte, ma la Corte fonda l’estinzione sulla cessazione della materia del contendere derivante dalla definizione agevolata della lite.
norma richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell’udienza camerale.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione, la definizione agevolata prevista dalla legge può determinare l’estinzione del giudizio quando risulti perfezionata mediante domanda e pagamento dell’importo dovuto nei termini di legge.
- Quando la regolarità della definizione della lite è confermata dall’amministrazione e il pagamento risulta effettuato secondo la disciplina applicabile, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di una definizione ex lege della controversia, è coerente disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della finalità deflattiva della normativa speciale.
- La sopravvenuta definizione della lite assorbe ogni questione sul merito del ricorso per cassazione, rendendo superfluo l’esame del motivo formulato dalla parte ricorrente.
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