Cassazione Civile, Ordinanza n. 38707/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso un avviso di addebito notificato da Equitalia per contributi e sanzioni asseritamente dovuti alla gestione commercianti sui redditi prodotti nell'anno 2007. La Corte territoriale aveva ritenuto: che, non essendo stata presentata la dichiarazione dei redditi, vi fosse una condotta dolosa e quindi non operasse la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c.; che la pretesa contributiva fosse fondata perché nel giudizio tributario era stato accertato un maggior reddito; che la prescrizione quinquennale non fosse decorso, facendo decorrere il termine dalla data di accertamento dei redditi da parte dell'Agente della riscossione. Con i tre motivi di ricorso, la contribuente deduceva: 1) prescrizione del debito, sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere con la scadenza del pagamento (16.06.2008) e non con l'accertamento successivo; 2) erronea esclusione della sospensione della prescrizione per condotta dolosa, richiamando l'ampiezza dei poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate; 3) erronea affermazione della fondatezza della pretesa INPS in base a un giudizio tributario ancora pendente.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata del carico ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, conv. con modif. nella l. n. 172 del 2017, assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto dell'istanza. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto che, per effetto dell'estinzione, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la Corte d'appello aveva escluso la sospensione della prescrizione ritenendo integrata una condotta dolosa del contribuente; la ricorrente contestava tale applicazione
la causa è stata decisa in adunanza camerale sulla base di proposta ritualmente comunicata alle parti
richiamato quale base della definizione agevolata del carico e dell'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti
legge di conversione del d.l. n. 148 del 2017, richiamata per la definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo per escludere l'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'estinzione del giudizio
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione viene seguito da una valida definizione agevolata del carico e dall'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti relativi a quel carico, il giudizio va dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che non si provvede sulle spese, salvo diversa previsione, e impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
- Le questioni di merito sollevate con il ricorso restano assorbite quando interviene una causa estintiva del processo prima della decisione nel merito.
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