Cassazione Penale, Sentenza n. 48795/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione che disponeva la sospensione della patente. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla sospensione della patente di guida e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Venezia per le determinazioni di sua competenza. La statuizione di estinzione del reato è stata lasciata intatta.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del GIP che aveva dichiarato l'estinzione del reato (art. 590-bis c.p.) per esito positivo della messa alla prova e contemporaneamente aveva disposto la sospensione della patente di guida per nove mesi. Dall'Acqua deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 224, comma 3 C.d.S. e all'art. 464-septies c.p.p., sostenendo che il giudice non fosse competente ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria in caso di estinzione del reato per messa alla prova, competenza che spetterebbe esclusivamente al Prefetto.
Norme richiamate
Riferimento al reato per cui è stata dichiarata l'estinzione a seguito di esito positivo della messa alla prova; la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del reato senza condanna penale.
art. 224, comma 3 Codice della Strada
Stabilisce la competenza del Prefetto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) e, in linea generale, esclude la possibilità per il giudice penale di imporle se non espressamente previsto dalla legge.
art. 464-septies cod. proc. pen.
art. 464-septies cod. proc. pen.
Norma processuale citata nel ricorso in relazione ai vizi di motivazione e impugnazione; utilizzata come riferimento procedurale per dedurre l'illegittimità della statuizione impugnata.
Regola la messa alla prova: l'esito positivo determina l'estinzione del reato e non costituisce accertamento di responsabilità penale, perciò non legittima il giudice penale ad applicare sanzioni amministrative accessorie tipiche di una condanna.
art. 222, comma 1 Codice della Strada
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il potere del giudice di disporre accessori in materia di circolazione stradale trova applicazione principalmente quando vi sia una pronuncia di condanna.
artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis Codice della Strada
art. 186, comma 9-bis e art. 187, comma 8-bis C.d.S.
Prevedono ipotesi specifiche (lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva) in cui il legislatore attribuisce al giudice la competenza ad applicare anche la sanzione amministrativa accessoria in deroga all'art. 224, comma 3; la Corte le distingue dalla fattispecie della messa alla prova.
Massime di principio
- La messa alla prova con esito positivo che determina l'estinzione del reato non equivale a una condanna: non abilita il giudice penale ad applicare sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente.
- La competenza a irrogare sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada (es. sospensione patente) spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, salvo espressa previsione normativa che attribuisca diversamente al giudice.
- Il giudice può disporre la sospensione della patente solo nelle ipotesi in cui la legge lo preveda espressamente (per esempio le discipline speciali che collegano la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai procedimenti per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti).
- Se un provvedimento giudiziale dispone una sanzione amministrativa accessoria senza avere competenza, la statuizione è annullabile e gli atti vanno trasmessi al Prefetto per le determinazioni di competenza.
- Nelle situazioni analoghe è utile per la difesa contestare la competenza del giudice e sottolineare la natura estintiva della messa alla prova per impedire l'applicazione di accessori che richiedono una pronuncia di condanna.
- Prima di adottare o eseguire provvedimenti accessori, verificare sempre se la decisione è una condanna, una estinzione del reato o un proscioglimento, perché la titolarità della competenza e le conseguenze amministrative variano di conseguenza.
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