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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48766/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale del riesame di Caltanissetta che ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata per il reato di interposizione fittizia. Denuncia vizi di motivazione: (1) errata valutazione del pericolo di reiterazione di condotte analoghe e mancato riconoscimento dell'incidenza della revoca della misura interdittiva sulle esigenze cautelari; (2) omissione di valutare elementi di novità sopravvenuti, la natura della misura adottata, la tipologia dei reati residui e il criterio temporale delle condotte contestate.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che con provvedimento del Tribunale di Enna del 14/09/2023 (depositato 15/09/2023), allegato dalla difesa, la misura cautelare oggetto del ricorso era stata revocata. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità; il difensore ha depositato rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse. In conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse, la dichiarazione di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese né al pagamento di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Massimario - Sez. Un.

    N. 20 del 1996 Rv. 206168

    Richiamato come principio di diritto che la sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso; in tali ipotesi non si applicano le sanzioni pecuniarie né la condanna alle spese al ricorrente

  • Massimario - Sez. Un.

    Ulteriore conferma del principio per cui la perdita dell'interesse post proposizione del ricorso comporta inammissibilità e esclusione delle conseguenze economiche a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, il provvedimento impugnato perde efficacia (ad es. la misura cautelare viene revocata da un altro giudice), il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse evita normalmente la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste per ricorsi infondati: il giudice verificatore può dichiarare l'inammissibilità senza irrogare tali conseguenze.
  • Per preservare la posizione del ricorrente è importante allegare e depositare prontamente il provvedimento sopravvenuto (es. revoca) e, se opportuno, presentare rinuncia o dichiarare cessata la materia del contendere; ciò facilita la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse.
  • Esistono eccezioni: se permangono questioni residuali di interesse pubblico, o effetti incidenti di ordine generale o pregiudizi che richiedono una decisione di principio, il giudice potrebbe comunque esaminare il merito nonostante la sopravvenuta modifica della situazione soggettiva.
  • Nel valutare la sopravvenuta carenza di interesse occorre distinguere tra l'interesse personale e immediato del ricorrente e le ragioni di ordine processuale o di tutela di terzi; quando l'interesse personale è totalmente venuto meno, il ricorso diventa inammissibile.

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