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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48764/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna pronunciata in primo grado per il reato di intestazione fittizia (art. 12-quinques, capo B) con riferimento a più società e al complesso turistico "Night and Day"; inoltre per Zagaria si contestava la motivazione circa l'attribuzione fittizia di capitali, la mancata riqualificazione del fatto come riciclaggio (art. 648-ter c.p.) e la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis); per Costanzo si denunciava la nullità della sentenza per assenza all'udienza del 4/5/2022 nonostante la richiesta di partecipazione e il programma di protezione (mancato accompagnamento), violazione dell'art. 157 c.p. in relazione alla presunta rinuncia alla prescrizione, e vizio di motivazione circa il dolo specifico e la mancata considerazione di elementi documentali (decisioni della commissione tributaria); per Cassandra si censurava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la provenienza illecita dei capitali impiegati, la prescrizione di parte dei fatti e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Zagaria Michele e Cassandra Luigi, ritenendoli meramente riproduttivi di censure di merito e privi della specificità richiesta; ha invece accolto il primo motivo di ricorso di Costanzo Marisa, dichiarando la sentenza impugnata nulla e annullandola senza rinvio nei suoi confronti per l'omessa attivazione del servizio di accompagnamento del programma di protezione (nullità insanabile), con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo. L'accoglimento del motivo relativo alla nullità ha assorbito le altre doglianze di Costanzo. Sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende Cassandra e Zagaria.

Norme richiamate

  • articolo 12-quinques (capo B)

    Norma richiamata per la fattispecie di intestazione fittizia dei beni e dei rapporti societari; la Corte d'appello e la Cassazione hanno confermato l'applicazione nei confronti degli imputati ove risultata la fittizia intestazione e la riferibilità dei beni all'organizzazione indicata

  • articolo 416-bis c.p.

    L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta sussistente nei confronti di Zagaria e di Cassandra, con riflessi sulla non prescrivibilità del reato; la Corte di Cassazione ha valutato che il riconoscimento dell'aggravante esclude la prescrizione contestata da parte del ricorrente

  • articolo 648-ter c.p.

    Richiamato nella doglianza di mancata riqualificazione in riciclaggio: la Corte di legittimità ha ritenuto la censura come riesame del merito priva di specificità e quindi inammissibile, senza ritenere necessario riqualificare il fatto sulla base degli argomenti proposti

  • articolo 157 c.p.

    Riferito alla rinuncia alla prescrizione: la Corte ha esaminato la doglianza ma l'accoglimento del motivo di nullità (assente accompagnamento) ha assorbito le altre questioni relative a eventuale rinuncia; in ogni caso la prova documentale di una rinuncia deve risultare chiara e valutabile

  • giurisprudenza: Cass. n. 44319/2021

    Principio confermato dalla Corte secondo cui l'omessa attivazione, da parte del servizio di protezione, dell'accompagnamento di un imputato sottoposto a programma di protezione che abbia manifestato la volontà di partecipare all'udienza configura nullità assoluta insanabile rilevabile in ogni stato e grado del procedimento

Massime di principio

  • Le censure in cassazione che si limitano a riprodurre motivi già esaminati in appello e consistono in un semplice riesame del merito sono inammissibili per assenza di specificità
  • L'omessa attivazione del servizio di accompagnamento per un imputato sottoposto a programma di protezione che aveva manifestato la volontà di partecipare all'udienza determina nullità assoluta della celebrazione in sua assenza, con annullamento senza rinvio
  • Il riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis) ha effetti rilevanti sulla prescrizione del reato: se sussistente, può escludere la prescrizione dedotta dalla difesa
  • Le contestazioni di mancata riqualificazione del fatto (es. in riciclaggio art. 648-ter) richiedono in Cassazione una critica autonoma e motivata; altrimenti risultano inammissibili se mirano solo a riproporre valutazioni di merito
  • Perché la rinuncia alla prescrizione (art. 157 c.p.) sia ritenuta efficace deve emergere in modo chiaro dagli atti e dalla volontà dell'imputato; le asserzioni generiche o documentate in modo incerto possono non valere
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire elemento decisivo ma la loro valutazione è rimessa al giudice del merito; la Cassazione controlla solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e la specificità delle censure
  • Se un motivo decisivo (es. nullità insanabile) viene accolto, esso può assorbire le restanti doglianze, con conseguente annullamento senza rinvio per l'effetto diretto della nullità

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