Cassazione Penale, Sentenza n. 48768/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 29/03/2023 che aveva accolto l'appello del pubblico ministero contro il diniego, da parte del GIP, della misura cautelare in relazione al reato di estorsione contestato al capo 5). I fatti contestati: in concorso con altri, Rizzo avrebbe costretto l'imprenditore Licciardi ad eseguire lavori marmorei (tumulazione della salma del padre della compagna del ricorrente) senza richiedere importi superiori al solo costo del materiale, senza maggiorazione per la manodopera e imponendo l'esecuzione senza attendere un acconto. Il Gip aveva ritenuto che dalle conversazioni intercettate non emergesse lo stato di soggezione e la minaccia idonea a integrare l'estorsione, configurando piuttosto una trattativa per ottenere condizioni di favore. Il Tribunale del riesame, richiamando anche elementi relativi all'appartenenza e alla "caratura" mafiosa dell'indagato (art.416-bis c.p.), aveva invece ritenuto che le condotte e le intercettazioni dimostrassero l'intimidazione del Licciardi e la sua rinuncia a pretendere il giusto corrispettivo per timore, accogliendo l'appello del PM e applicando la misura. Il ricorrente ha dedotto l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'estorsione (mancanza di profitto ingiusto e di stato di soggezione), nonché l'assenza di una minaccia idonea a coartare la volontà della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato ed efficace confronto del ricorrente con la motivazione del Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto non censurabile la ricostruzione del Tribunale, la quale ha dato rilevanza alla caratura mafiosa dell'indagato e alle intercettazioni, ritenendo che le minacce e l'insieme delle emergenze investigativie avessero effettivamente influenzato la capacità di autodeterminazione della persona offesa, che aveva realizzato i lavori rinunciando al corrispettivo dovuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 rec. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma sull'associazione di tipo mafioso viene utilizzata nel quadro probatorio per dimostrare la "caratura" criminale dell'indagato: tale elemento, insieme a intercettazioni e contatti con reggenti del mandamento, è stato ritenuto idoneo a inferire una capacità intimidatoria rilevante ai fini dell'estorsione.
articolo 28 rec esec. Cod proc pen.
Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria relativi all'esecuzione del provvedimento disposto dalla Corte.
Massime di principio
- Per l'integrazione del reato di estorsione non è necessario che la minaccia sia sempre esplicita: conta l'idoneità della condotta e del contesto a influenzare la libertà contrattuale della vittima, valutata anche in relazione alla "caratura" criminale dell'agente.
- L'appartenenza o il ruolo svolto in un'associazione di tipo mafioso (art.416-bis) può rafforzare l'interpretazione della minaccia e dell'effetto intimidatorio delle condotte, potendo giustificare l'inferenza che la vittima abbia rinunciato a pretendere il corrispettivo per timore.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se parzialmente contraddittorie, non cancellano automaticamente le risultanze delle intercettazioni e del quadro indiziario complessivo: la valutazione va fatta nel complesso probatorio.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi esplicitamente e specificamente con la motivazione del giudice che si contesta; la mancata confutazione degli argomenti decisivi può portare all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La concessione di misure cautelari si basa su un apprezzamento preventivo degli indizi e delle dinamiche di intimidazione: non richiede la prova definitiva del reato, ma elementi indiziari tali da far ritenere l'esistenza di una capacità coattiva sufficiente ad incidere sulla volontà della vittima.
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