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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22385/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente Pinto)

La controversia

Il ricorrente aveva promosso un giudizio ex L. n. 89/2001 per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione, composto da una fase di cognizione davanti alla Corte d'appello e da un successivo giudizio di ottemperanza davanti al TAR. La Corte d'appello, in sede di opposizione al decreto del consigliere delegato, aveva considerato unitariamente cognizione e ottemperanza ma aveva ritenuto non indennizzabile il ritardo residuo, perché inferiore a sei mesi, assumendo come durata ragionevole complessiva un anno e sei mesi e negando l'applicazione del termine annuale di ragionevolezza sostenuto dal ricorrente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 89/2001, del c.p.a., della Costituzione, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali UE, sostenendo che i termini del procedimento Pinto sarebbero perentori e, soprattutto, che la durata ragionevole del giudizio presupposto, considerato unitariamente nelle sue fasi di cognizione e ottemperanza, non potesse essere fissata in un anno e sei mesi ma dovesse essere individuata in un anno; di conseguenza, il ritardo del giudizio di ottemperanza sarebbe stato indennizzabile e l'importo dovuto avrebbe dovuto gravare sul MEF, quale amministrazione competente per la fase esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, nel procedimento di equa riparazione relativo a un precedente giudizio di indennizzo, la fase di cognizione va considerata unitariamente rispetto alla successiva fase esecutiva/ottemperanza e che la durata ragionevole complessiva di cognizione ed esecuzione è di un anno. Applicando tale principio, ha ritenuto che il giudizio di cognizione fosse durato quattro mesi, mentre il giudizio di ottemperanza fosse durato un anno e cinque mesi; pertanto, l'eccedenza rispetto al parametro di ragionevolezza era imputabile alla sola fase di ottemperanza ed era quindi indennizzabile, con legittimazione passiva del MEF.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge a fondamento del ricorso per cassazione

  • art. 2, commi 2 e 2-bis, L. n. 89/2001

    la Corte di cassazione ribadisce il parametro di durata ragionevole elaborato dalla giurisprudenza, applicando il limite annuale al procedimento di equa riparazione considerato unitariamente

  • art. 3, commi 4 e 5-ter, L. n. 89/2001

    sono richiamati dal ricorrente per sostenere la perentorietà dei termini del procedimento

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del giudizio di ottemperanza

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del giudizio di ottemperanza

  • art. 87, commi 2, lett. d), e 3, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del giudizio di ottemperanza

  • art. 114, comma 3, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del giudizio di ottemperanza

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del parametro del giusto processo

  • art. 117 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai vincoli derivanti dalla CEDU

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    richiamato come parametro convenzionale della durata ragionevole del processo

  • art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato dal ricorrente come parametro sovranazionale di tutela giurisdizionale effettiva

  • L. n. 89/2001

    la disciplina dell'equa riparazione è applicata alla durata irragionevole del precedente giudizio presupposto

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione avente a oggetto una precedente domanda Pinto seguita da giudizio di ottemperanza, la fase di cognizione e quella esecutiva vanno considerate unitariamente ai fini del computo della durata ragionevole.
  • La durata ragionevole del complesso cognizione-esecuzione, nel procedimento di equa riparazione considerato dalla decisione, è pari a un anno; il superamento di tale soglia determina l'irragionevole durata per la parte eccedente.
  • Ai fini dell'individuazione del danno indennizzabile occorre avere riguardo alla durata complessiva del processo presupposto e non verificare separatamente se ciascuna fase abbia o meno superato il rispettivo standard di ragionevolezza.
  • Quando il ritardo irragionevole è ascrivibile alla sola fase di ottemperanza svolta davanti al giudice amministrativo, la legittimazione passiva per l'indennizzo spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • Il ritardo inferiore alla soglia minima prevista dalla L. n. 89/2001 non esclude l'indennizzo se, una volta correttamente determinata la durata ragionevole, l'eccedenza risulti superiore al parametro rilevante per la fase interessata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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