Sentenza n. 1811/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di una procedura selettiva universitaria per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato in tenure-track, inclusi la nomina della commissione, i verbali di valutazione, l’approvazione degli atti, la dichiarazione della vincitrice e i successivi atti di presa di servizio e contrattualizzazione
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando, la nomina della commissione, i verbali della procedura, il decreto di approvazione degli atti e gli atti di chiamata e presa di servizio della vincitrice, chiedendo anche l’accertamento del diritto a conseguire la vittoria e l’accesso agli atti. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 97 Cost., del regolamento di ateneo e difetto di motivazione, sostenendo che non fosse trasparente il sorteggio dei componenti della commissione, che mancasse il relativo verbale e che una componente fosse vicina ai professori del dipartimento. Il secondo motivo censurava i criteri di valutazione predeterminati dalla commissione, ritenuti parziali, discriminatori e costruiti per favorire la vincitrice: in particolare, la ponderazione dei punteggi, l’attribuzione di 70 punti alle pubblicazioni, la valutazione delle diverse tipologie di studi, della congruenza e rilevanza delle pubblicazioni, dell’apporto individuale, della didattica, delle attività di ricerca e istituzionali, degli indicatori bibliometrici e dei periodi di congedo. Il terzo motivo contestava l’applicazione concreta dei criteri, deducendo errori nell’attribuzione dei punteggi alla vincitrice e alla ricorrente, nonché l’assenza di criteri per il passaggio dai punteggi numerici ai giudizi qualitativi. Sono stati dedotti difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irragionevolezza e sviamento. L’istanza di accesso e acquisizione delle griglie e dei verbali è stata proposta ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990 e dell’art. 65 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso agli atti, poiché l’Università ha depositato in giudizio la documentazione della procedura e il responsabile del procedimento ha attestato l’inesistenza di ulteriori atti. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il verbale del sorteggio era stato prodotto in giudizio insieme alla lista dei nominativi e dava conto dei momenti essenziali dell’operazione. Il giudice ha escluso che fosse necessaria una descrizione puntuale di ogni attività e ha rilevato che eventuali irregolarità della verbalizzazione sono viz ianti solo se compromettono la funzione documentale del verbale. Le contestazioni sulla vicinanza della componente sorteggiata sono state giudicate generiche e prive di prova. Le censure sui criteri di valutazione sono state respinte perché la commissione aveva operato nei range previsti dal regolamento di ateneo e non era tenuta a una motivazione specifica della ponderazione, non essendo manifestamente irragionevole attribuire il massimo dei punti alle pubblicazioni in una selezione per ricercatore tenure-track con prevalenti compiti di ricerca. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficientemente specifici i criteri e sub-criteri, integrati dalla disciplina nazionale e dal d.m. n. 243/2011, e ha osservato che i giudizi analitici e i punteggi numerici consentivano di ricostruire l’iter logico della valutazione. Sono state ritenute legittime, in assenza di manifesta irragionevolezza, la maggiore valorizzazione degli studi sperimentali, la distinzione tra pubblicazioni pienamente, parzialmente o per nulla congruenti e rilevanti, l’attribuzione di rilievo a determinate posizioni autorali, l’impiego di indicatori bibliometrici e il calcolo della durata della carriera dal conseguimento del dottorato. Le contestazioni sui punteggi concreti sono state dichiarate inammissibili per mancato superamento della prova di resistenza: la ricorrente aveva ottenuto 81,37 punti, contro 94,23 della candidata collocata al terzo posto, e anche riconoscendole tutti gli incrementi prospettati non avrebbe potuto conseguire un risultato utile. Tali censure sono state comunque giudicate generiche, non adeguatamente provate e sostitutive delle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione. Le domande di annullamento e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 97 Costituzione
I principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa sono stati richiamati in relazione alla nomina della commissione e alla valutazione dei candidati, senza che il giudice ravvisasse una loro violazione.
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN
La valutazione dei candidati nelle procedure per ricercatori deve essere integrata dai criteri e parametri nazionali applicabili, tra cui quelli del d.m. n. 243/2011.
art. 2, comma 4, del Regolamento di Ateneo
La diversa distribuzione delle ore di attività di ricerca e didattica per il ricercatore a tempo pieno conferma la prevalenza dei compiti di ricerca e rende non irragionevole attribuire alle pubblicazioni il massimo peso previsto.
art. 8 del Regolamento di Ateneo
La commissione può distribuire i punteggi tra i criteri entro i range regolamentari; nel caso concreto la ripartizione 70-10-20 è stata ritenuta conforme.
artt. 9-13 del Regolamento di Ateneo
Le disposizioni regolamentari sui criteri di valutazione delle pubblicazioni e delle attività dei candidati hanno costituito il parametro di legittimità dei sub-criteri elaborati dalla commissione.
art. 16 del Regolamento di Ateneo
La commissione deve predeterminare nella prima seduta criteri e punteggi nel rispetto del bando e dei range regolamentari; tale potere è espressione di discrezionalità amministrativa.
d.m. 25 maggio 2011, n. 243, art. 3, comma 4
Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori
Gli indicatori bibliometrici possono essere utilizzati nella valutazione delle pubblicazioni quando il loro impiego è consolidato nel settore, ma operano come elementi rilevanti e non sostitutivi della valutazione qualitativa.
La domanda di accesso agli atti è divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo il deposito in giudizio della documentazione richiesta.
È stato richiamato quale fondamento della richiesta di acquisizione giudiziale delle griglie e degli atti della procedura.
La domanda di accesso agli atti è stata definita con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive universitarie, la commissione esercita un’ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri e nella distribuzione dei punteggi entro i limiti fissati dal regolamento e dal bando; tali scelte sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o fondate su un travisamento dei fatti.
- Quando la commissione di una procedura selettiva opera nel rispetto dei range di punteggio stabiliti dalla disciplina regolamentare, non è necessariamente tenuta a motivare specificamente la ponderazione interna dei criteri, purché la scelta non risulti manifestamente irragionevole rispetto alla finalità della selezione e alle caratteristiche del posto da coprire.
- Il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente delle valutazioni concorsuali quando il bando, il regolamento e i sub-criteri siano sufficientemente chiari, analitici e articolati da delimitare il giudizio della commissione e consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito; la motivazione ulteriore è necessaria solo quando tale apparato non permetta il controllo di logicità e congruità.
- Gli indicatori bibliometrici possono essere utilizzati nelle selezioni accademiche quando il loro impiego è consolidato nel settore scientifico di riferimento, ma non possono sostituire la valutazione qualitativa della produzione scientifica rimessa alla commissione.
- La contestazione dei punteggi attribuiti in una procedura selettiva è priva di utilità e può essere dichiarata inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza quando, anche riconoscendo al ricorrente gli incrementi richiesti, egli non potrebbe comunque conseguire una posizione utile, soprattutto se non sono state formulate censure idonee a incidere sulle posizioni dei candidati collocati davanti a lui.
- Il verbale di un’operazione amministrativa non deve descrivere analiticamente ogni attività svolta, ma deve documentare gli aspetti essenziali e significativi dell’operazione; eventuali irregolarità formali della verbalizzazione non determinano l’illegittimità dell’atto se non compromettono la funzione documentale e di controllo del verbale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1036/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1035/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4220/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4221/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4222/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1078/2026 - Genova, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →