Cassazione Civile, Ordinanza n. 04518/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dalla condanna di una società al risarcimento del danno in favore di un dipendente, quantificato nella differenza tra la retribuzione spettante dal febbraio 2006 all'11 febbraio 2014 e il trattamento di integrazione salariale percepito, per l'illegittimità della sospensione dal lavoro e della contestuale collocazione in CIGS. La società ha impugnato la decisione di merito con sedici motivi, deducendo, tra l'altro, omessa pronuncia e ultrapetizione su questioni processuali e sulle contestazioni relative agli accordi di CIGS; prescrizione quinquennale anziché decennale del credito; decorrenza della prescrizione; pretesa rilevanza dell'inerzia del lavoratore e di una mancata messa in mora; omesso esame di fatti e documenti decisivi; violazione delle norme sulla CIGS e sui criteri di scelta/rotazione dei lavoratori sospesi; violazione delle regole sull'onere della prova; omessa pronuncia sulla riduzione del risarcimento e sulla ripartizione matematica del periodo di CIGS. La società sosteneva, in sintesi, che il lavoratore non avesse specificamente contestato gli accordi sindacali e che, comunque, la sospensione sarebbe stata legittima o almeno il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto in ragione dei criteri di rotazione o dell'ipotetica collocazione comunque in CIGS. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a omessa pronuncia/ultrapetizione, prescrizione e inerzia del lavoratore; ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per effetto dell'art. 348-ter c.p.c. o perché non confrontati con la ratio decidendi; ha respinto le censure sulla necessità di costituzione in mora e sulla riduzione del risarcimento. La decisione conferma la statuizione di merito che aveva riconosciuto l'illegittimità della sospensione in CIGS per genericità dei criteri di scelta adottati e, conseguentemente, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno pari alla differenza retributiva. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia e l'ultrapetizione non ricorrono quando il giudice si sia pronunciato sulla domanda nei suoi termini sostanziali e abbia esaminato il materiale probatorio rilevante; le censure processuali non possono essere prospettate come omessa pronuncia su questioni processuali.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione; non è apparente quando la Corte d'appello esplicita il perché della genericità dei criteri di scelta e dell'illegittimità della sospensione.
La contestazione del lavoratore era stata ritenuta già sufficientemente articolata in primo grado, sicché non vi era il vizio lamentato dalla società.
Non si applica il termine quinquennale alle domande di risarcimento del danno da illegittima sospensione in CIGS, trattandosi di credito da inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione ordinaria.
Il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni e il dies a quo decorre dal momento in cui il danno si verifica e può essere fatto valere.
La mera inerzia del titolare del diritto non integra, di per sé, una rinuncia o perdita del diritto, mancando un comportamento concludente univoco di abdicazione.
Nel caso di illegittima sospensione per CIGS il lavoratore non è tenuto a costituire in mora il datore di lavoro, poiché la mora credendi consegue all'atto datoriale illegittimo di sospensione/rifiuto della prestazione.
La riduzione del risarcimento per concorso colposo del creditore o per mancata mitigazione del danno non è configurabile, in questa materia, sulla base della sola inerzia del lavoratore; la questione non era comunque dimostrata o dedotta in modo sufficiente.
La censura sull'onere della prova è infondata quando la decisione di merito si fonda sull'illegittimità dei criteri di scelta e non sul mancato rispetto di criteri validamente adottati; chi invoca una riduzione del risarcimento deve provare i presupposti del minore periodo di CIGS.
I motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili quando la sentenza d'appello è conforme alla decisione di primo grado e il ricorrente non chiarisce la diversità delle motivazioni.
La genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere rende illegittimo l'adempimento degli obblighi procedurali in materia di CIGS; i criteri devono essere predeterminati e concretamente applicabili, non affidati a discrezionalità aziendale.
Il mero richiamo ai criteri legali o la loro enunciazione astratta non basta se l'applicazione concreta è rimessa a valutazioni discrezionali e non predeterminate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di CIGS, la mancata indicazione o la formulazione generica dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere comporta l'illegittimità della sospensione e consente al lavoratore di chiedere il risarcimento del danno da inadempimento del datore di lavoro.
- Il credito del lavoratore derivante da illegittima collocazione in CIGS ha natura risarcitoria da inadempimento contrattuale ed è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal momento in cui il danno si manifesta e può essere azionato.
- La mera inerzia del lavoratore nel contestare la sospensione o nel promuovere subito azioni giudiziarie non equivale a rinuncia tacita al diritto, salvo condotte univoche e concludenti di abdicazione.
- Nel caso di illegittima sospensione dal lavoro per CIGS, il lavoratore non deve offrire nuovamente la prestazione né costituire in mora il datore, poiché l'illegittimo rifiuto datoriale integra mora credendi.
- Se la domanda di riduzione del risarcimento si fonda sull'assunto che il lavoratore sarebbe comunque stato collocato in CIGS per un certo periodo, la parte che chiede la riduzione deve provare in modo specifico i presupposti e l'entità del minore danno; non basta un'affermazione astratta o matematica.
- Le censure di vizio motivazionale non sono ammissibili quando mirano solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti o quando la sentenza impugnata contiene una motivazione idonea a rendere intellegibile la ratio decidendi.
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