Cassazione Civile, Ordinanza n. 04524/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una azienda sanitaria locale aveva ridotto unilateralmente alcuni compensi previsti dall'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, in particolare quelli relativi all'assistenza domiciliare integrata e ai nuclei di cure primarie in gruppo, pur a fronte di prestazioni rimaste invariate. La medico convenzionata aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dell'intera misura dei corrispettivi e l'opposizione dell'azienda era stata respinta in primo grado e in appello. Nel ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto: violazione delle norme statali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria e sul piano di rientro, sostenendo che i provvedimenti aziendali e commissariali avessero natura autoritativa e imponessero la riduzione dei compensi; errore nell'aver ritenuto necessaria una modifica consensuale dell'AIR; erronea qualificazione delle voci economiche come compensi non riducibili unilateralmente; omessa pronuncia sull'art. 40 d.lgs. 165/2001; omesso esame della circostanza che la concertazione era stata comunque avviata ma non aveva portato ad accordo; illegittimità della disapplicazione degli atti amministrativi adottati per il contenimento della spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il SSN, per gli aspetti economici, è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e integrativi e che le esigenze di riduzione della spesa sanitaria non consentono alla singola azienda sanitaria di ridurre unilateralmente i compensi fissati dalla contrattazione regionale. Ha precisato che gli atti di contenimento della spesa richiedevano comunque il rispetto delle procedure negoziali e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, sicché l'atto unilaterale dell'azienda non aveva natura autoritativa. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato per i vari motivi di ricorso; la Corte distingue tra omessa pronuncia, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, escludendo nel caso concreto i vizi dedotti nei motivi quarto e quinto.
art. 366 c.p.c.
richiamato per escludere l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che esso contenesse gli elementi indispensabili per consentire la comprensione delle censure.
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché il mancato esame della questione era comunque incompatibile con la decisione di merito e avrebbe dovuto essere veicolato come violazione di legge o difetto di motivazione.
art. 40 d.lgs. 165/2001
richiamato per affermare che gli obblighi assunti con i contratti collettivi vanno adempiuti dalla loro sottoscrizione definitiva e che la nullità riguarda le clausole genetiche in contrasto con i vincoli della contrattazione, non un potere generalizzato dell'azienda di ridurre unilateralmente i compensi.
art. 48 L. 833/1978
indicato come fonte che impone uniformità nazionale del rapporto convenzionale e la conformità delle convenzioni agli accordi collettivi, a pena di nullità delle pattuizioni contrastanti.
art. 8 d.lgs. 502/1992
richiamato quale norma centrale che affida agli accordi collettivi la disciplina del compenso dei medici convenzionati e conferma il ruolo della contrattazione nazionale e regionale.
art. 4 L. 412/1991
richiamato come base del procedimento di contrattazione collettiva per il personale sanitario convenzionato.
art. 52 L. 289/2002
richiamato per la struttura tecnica interregionale e per il rinvio al sistema di contrattazione collettiva.
art. 1 L. 311/2004
commi 173, 176, 178, 180, 174
la disciplina del rientro dai disavanzi sanitari non attribuisce a regioni e ASL il potere di sottrarsi unilateralmente agli obblighi economici derivanti dalla contrattazione collettiva; il piano di rientro va attuato nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e delle convenzioni vigenti.
art. 1 L. 296/2006
richiamato per affermare che gli interventi previsti nei programmi operativi sono vincolanti, ma non consentono di incidere unilateralmente su accordi negoziali già stipulati.
art. 2 L. 191/2009
richiamato per il contenimento della spesa e per l'obbligo di rimuovere atti ostativi al piano di rientro, senza riferimenti agli atti negoziali oggetto di causa.
art. 1, comma 13, d.l. 81/2004
richiamato nella parte relativa al carattere nazionale e uniforme delle convenzioni del personale sanitario a rapporto convenzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza delle condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 5 L. 2248/1865 all. E
richiamato e ritenuto non pertinente, perché l'atto di riduzione del compenso non aveva natura autoritativa e non si prestava al tema della disapplicazione di atti amministrativi.
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale tra medici di medicina generale e Servizio sanitario nazionale, gli aspetti economici sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali i rapporti individuali devono conformarsi a pena di nullità delle pattuizioni contrastanti.
- Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e gli obblighi derivanti dal piano di rientro non attribuiscono alla singola azienda sanitaria il potere di modificare unilateralmente in peius i compensi previsti dalla contrattazione regionale.
- Le misure di riduzione della spesa devono essere attuate nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di contrattazione e delle procedure negoziali previste dall'ordinamento; l'eventuale mancanza di accordo impedisce alla P.A. di sostituirsi alla contrattazione con un atto unilaterale.
- L'atto con cui l'azienda sanitaria riduce unilateralmente un compenso dovuto al medico convenzionato non ha natura autoritativa, ma si colloca sul piano privatistico del rapporto e integra, in sostanza, un inadempimento dell'obbligazione contrattuale.
- La nullità prevista dalla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e richiamata in tema di contrattazione integrativa riguarda il contratto geneticamente invalido, non legittima un potere generale e discrezionale di disapplicare o ridurre compensi già pattuiti in assenza delle condizioni e dei limiti normativi espressamente previsti.
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