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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04519/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di un assicurato, volto a ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per invalidi in misura non inferiore all'80%, con decorrenza dal mese successivo al riconoscimento e senza applicazione del differimento temporale c.d. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il differimento non si applicasse a tale speciale trattamento pensionistico, poiché la disciplina del d.l. n. 78 del 2010 non avrebbe inciso sui requisiti di accesso né potesse comportare un ulteriore ritardo per soggetti svantaggiati. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e sostenendo che la previsione di slittamento della decorrenza ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi, non essendo tale fattispecie ricompresa tra le deroghe tassative previste dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito rigettando la domanda degli eredi. Ha ritenuto che il differimento di dodici mesi introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 si applichi in via generale anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi almeno all'80%, perché tale pensione rientra tra i trattamenti di vecchiaia e la disciplina speciale di favore incide solo sui requisiti di età, non sulla decorrenza dell'erogazione. Le spese dell'intero processo sono state compensate, poiché l'orientamento di legittimità si è consolidato solo successivamente alla definizione dei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    ha portata generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, salvo deroghe tassative non comprensive della fattispecie degli invalidi all'80%.

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, che conferma la disciplina del differimento della decorrenza pensionistica.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    prevede una pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, ma tale disciplina incide solo sull'anticipazione del requisito anagrafico, non esclude lo slittamento della decorrenza introdotto successivamente.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto dal ricorrente per violazione di legge.

  • art. 81 Cost.

    richiamato quale limite delle risorse disponibili entro cui si colloca il bilanciamento legislativo in materia previdenziale.

  • art. 3 Cost.

    evocato per escludere una manifesta irragionevolezza della disciplina applicata agli invalidi.

  • art. 38 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale degli interessi previdenziali coinvolti.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione introdotto da una norma di contenimento della spesa previdenziale, se formulato in termini generali e corredato da deroghe tassative, si applica anche ai trattamenti pensionistici speciali, salvo esclusione espressa o inequivoca.
  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi non costituisce una pensione diretta di invalidità, ma una anticipazione dei normali tempi di pensionamento; pertanto la disciplina di favore opera sui requisiti di accesso, non sui tempi di concreta erogazione del trattamento.
  • Quando il legislatore introduce un meccanismo generale di slittamento per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia, la mancanza di un richiamo espresso a una specifica categoria non basta, da sola, a escluderne l'applicazione se la fattispecie rientra nella nozione generale di trattamento di vecchiaia.
  • Nei giudizi previdenziali, la finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa può giustificare un'applicazione ampia della disciplina sul differimento pensionistico, purché non venga inciso il nucleo essenziale della tutela riconosciuta alla categoria protetta.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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