Cassazione Civile, Ordinanza n. 04520/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento, a favore di un assicurato con invalidità pari all'80%, della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 10 novembre 2014 senza applicazione del meccanismo delle "finestre". Il giudice di merito aveva ritenuto che il differimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 non si applicasse a tale prestazione, valorizzando il silenzio del legislatore e la speciale disciplina di favore per gli invalidi. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, sostenendo che il differimento della decorrenza ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi delle aspettative di vita; (3) violazione dell'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 e dell'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78 del 2010, assumendo che anche alla pensione di vecchiaia anticipata si applichi l'incremento dell'età pensionabile collegato alla speranza di vita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ha valenza generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, non rientrando questa nelle deroghe tipizzate. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo, perché la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla questione relativa agli incrementi delle aspettative di vita, e fondato il terzo motivo, ribadendo che anche alla pensione di vecchiaia anticipata si applica l'adeguamento dell'età pensionabile in dipendenza della speranza di vita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame della domanda e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
prevede una pensione di vecchiaia anticipata per gli assicurati invalidi in misura non inferiore all'80%, come anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122
introduce un differimento di dodici mesi nella decorrenza della pensione di vecchiaia; la Corte lo qualifica come norma di portata generale, applicabile anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, salvo le deroghe tassative previste.
art. 22-ter, comma 2, del d.l. 10 luglio 2009, n. 78, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102
stabilisce l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita; la Corte lo ritiene applicabile anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
norme richiamate dall'INPS per sostenere l'applicazione del meccanismo di adeguamento ai requisiti collegati alla speranza di vita anche alla pensione anticipata.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte rileva che il tema dell'adeguamento alla speranza di vita era stato ritualmente devoluto e non esaminato dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme processuali che individuano i vizi denunciabili in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 3 Cost.
richiamato dalla Corte per escludere la manifesta irragionevolezza della disciplina applicata agli invalidi.
art. 38 Cost.
richiamato in relazione alla tutela previdenziale degli invalidi e al bilanciamento operato dal legislatore.
art. 81 Cost.
richiamato per evidenziare il limite delle risorse disponibili nel bilanciamento legislativo di spesa previdenziale.
Massime di principio
- Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto da una norma di contenimento della spesa previdenziale, se formulato in termini generali e corredato da deroghe tassative, si applica anche ai trattamenti di vecchiaia anticipata, salvo esclusione espressa del legislatore.
- La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non si trasforma in trattamento di invalidità, ma resta un trattamento di vecchiaia: perciò le discipline generali sulla decorrenza e sull'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita le si applicano, se non vi è una deroga espressa.
- Il silenzio del legislatore non consente, da solo, di escludere l'applicazione di una disciplina generale di contenimento della spesa previdenziale quando la prestazione rientri ontologicamente nella categoria regolata.
- L'omessa pronuncia su un motivo di gravame effettivamente devoluto integra vizio denunciabile in cassazione quando il giudice di merito non si sia espresso su una questione autonoma e rilevante ai fini della decisione.
- L'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, perché la condizione di invalidità consente l'accesso anticipato al trattamento, ma non ne muta la natura di pensione di vecchiaia.
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