Cassazione Civile, Ordinanza n. 34941/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti della società, rideterminando il reddito minimo imponibile in applicazione della disciplina sulle società di comodo, a seguito del mancato superamento del test di operatività. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che, per il complesso immobiliare di sua proprietà riconosciuto di interesse storico-artistico, il reddito dovesse essere determinato secondo l'art. 11, comma 2, L. n. 413/1991, quindi sulla base della minore tra le tariffe d'estimo catastali e non secondo i coefficienti previsti per le società non operative. In appello la CTR aveva ritenuto che tale regime agevolativo fosse sempre applicabile agli immobili vincolati, escludendo quindi la disciplina delle società di comodo, e aveva anche reputato errato il metodo di calcolo dell'Ufficio per la valorizzazione delle singole porzioni del complesso. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 30 L. n. 724/1994, anche in relazione all'art. 11, comma 2, L. n. 413/1991, sostenendo che il regime delle società di comodo si applica comunque alle società che possiedono immobili vincolati, perché la finalità antielusiva prescinde dalla natura dei beni e perché il criterio speciale del reddito fondiario non incide sul test di operatività; 2) violazione dell'art. 30 L. n. 724/1994 quanto al metodo di determinazione del valore degli immobili, contestando che la CTR avesse privilegiato la perizia di parte e un criterio basato sulla rendita catastale senza adeguata base argomentativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli strettamente connessi, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'art. 11, comma 2, L. n. 413/1991, che prevede la determinazione del reddito degli immobili di interesse storico-artistico mediante la minore tra le tariffe d'estimo, riguarda il solo reddito fondiario e non può estendersi agli immobili strumentali all'esercizio di impresa. Poiché nel caso concreto gli immobili erano strumentali all'attività imprenditoriale della società e non beni patrimoniali, il regime agevolato non era applicabile; ne consegue che, ai fini del test di operatività della disciplina delle società di comodo, non poteva farsi ricorso al criterio della rendita figurativa invocato dalla contribuente. La CTR ha quindi errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 30 L. n. 724/1994 e nel valorizzare il diverso criterio di stima degli immobili.
Norme richiamate
art. 30 della L. n. 724 del 1994
società di comodo; test di operatività
La disciplina antielusiva si applica in base al confronto tra ricavi minimi presunti e ricavi effettivi e non viene esclusa dal fatto che la società possieda immobili di interesse storico-artistico; trova applicazione anche se il reddito dell'immobile è determinato con criteri speciali, salvo i limiti propri degli immobili patrimoniali.
art. 11, comma 2, della L. n. 413 del 1991
Il criterio della minore tra le tariffe d'estimo ha natura speciale e riguarda il solo reddito fondiario degli immobili di interesse storico-artistico; non si applica agli immobili strumentali all'impresa né consente di escludere la disciplina delle società di comodo.
art. 3 della L. n. 1089 del 1 giugno 1939
Individua gli immobili di interesse storico e artistico cui si riferisce l'agevolazione fiscale richiamata dall'art. 11, comma 2, L. n. 413/1991.
art. 57 del d.P.R. n. 917 del 1986
Conferma che gli immobili non strumentali e non merce concorrono al reddito secondo le regole dei redditi fondiari.
art. 90 del d.P.R. n. 917 del 1986
In sostanziale continuità con l'art. 57 TUIR, distingue i redditi degli immobili non strumentali da quelli d'impresa.
art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986
Esclude dalla produzione di reddito fondiario gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
art. 53 Cost.
La lettura costituzionalmente orientata esclude che l'agevolazione per gli immobili storico-artistici possa giustificarsi quando i maggiori oneri sono deducibili nell'ambito del reddito d'impresa.
art. 9, secondo comma, Cost.
Richiamato come fondamento della tutela costituzionale degli immobili di interesse storico-artistico e dei correlati oneri conservativi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista per gli immobili di interesse storico-artistico mediante applicazione della minore tariffa d'estimo riguarda il reddito fondiario e non opera automaticamente quando tali immobili siano strumentali all'esercizio di impresa.
- La disciplina delle società di comodo ha finalità antielusiva autonoma e si applica indipendentemente dal criterio speciale di determinazione del reddito adottato per specifici beni, salvo che la legge escluda espressamente l'operatività del test in ipotesi determinate.
- Ai fini della qualificazione del regime fiscale di un immobile occorre distinguere tra immobili patrimoniali, beni merce e beni strumentali: solo i primi possono, in presenza dei presupposti, beneficiare della rendita figurativa prevista per gli immobili storico-artistici.
- Un criterio agevolativo giustificato dai maggiori costi di conservazione e manutenzione non è estensibile agli immobili d'impresa quando tali costi trovano già considerazione nella determinazione del reddito imponibile dell'impresa.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una perizia di parte o su un metodo di stima degli immobili, deve comunque assicurare che esso sia coerente con il regime normativo applicabile; in mancanza, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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