Parere n. 1233/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Esposito Donato, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e l.r.p.t. della Investimenti Immobiliari s.r.l., contro il Comune di Maddaloni per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 19648 del 10 aprile 2024 di annullamento della segnalazione certificata inizio attività presentata in data 4 febbraio 2021 al prot. n. 3774 (cron. 19231) e collegata segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire dell’8 giugno 2020, prot. n. 13069 (cron. 19085), notificato il 20 aprile 2024; - di ogni altro atto presupposto, nessuno escluso (ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento n. 34812 del 7 dicembre 2021), connesso e conseguente, anche non cognito, comunque lesivo dei suoi diritti e interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale di annullamento di segnalazioni certificate di inizio attività relative a interventi edilizi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento del Comune di Maddaloni prot. n. 19648 del 10 aprile 2024, notificato il 20 aprile 2024, recante l’annullamento di una SCIA presentata il 4 febbraio 2021 e della collegata SCIA alternativa al permesso di costruire dell’8 giugno 2020, nonché gli atti presupposti e conseguenti. Sono stati dedotti: la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per difetto dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, difetto di istruttoria, contraddittorietà e insussistenza di un interesse pubblico attuale; la violazione della disciplina edilizia richiamata nel ricorso, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, del decreto-legge n. 76/2020, degli strumenti urbanistici comunali eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza o apparenza della motivazione. Il Comune ha chiesto il rigetto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, intendendo ripristinare lo status quo ante.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi relativi all’annullamento delle SCIA, né l’eccezione di tardività formulata dal Ministero. Ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso determinasse una sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha quindi espresso il parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse all’ulteriore trattazione dell’affare comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.
Principio dispositivo nel ricorso straordinario
Il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la manifestazione di sopravvenuto disinteresse alla decisione impedisce l’esame del merito.
Norme richiamate
Il Ministero ha richiamato la disposizione per eccepire la tardività del ricorso; il Consiglio di Stato non ha esaminato l’eccezione in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riguardo ai presupposti dell’annullamento d’ufficio delle SCIA, ma il merito della censura non è stato esaminato.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato; il motivo è rimasto assorbito dall’improcedibilità.
artt. 11, 22, 23 e 23-ter, comma 3, d.P.R. n. 280/2001
Le disposizioni sono state indicate nel secondo motivo di ricorso in relazione alla disciplina edilizia applicabile; il Consiglio di Stato non ne ha valutato la violazione.
Il decreto-legge è stato richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del provvedimento comunale; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 63 e art. 67 del P.R.G. del Comune di Maddaloni
Le norme dello strumento urbanistico sono state invocate dal ricorrente quale parametro di conformità edilizio-urbanistica; il Consiglio di Stato non ha proceduto alla relativa verifica.
art. 157 del P.U.C. del Comune di Maddaloni
La disposizione dello strumento urbanistico comunale è stata richiamata nel secondo motivo; il relativo esame è stato precluso dall’improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo opera anche nel ricorso straordinario quale rimedio giustiziale; pertanto l’organo decidente non procede all’esame del merito quando il ricorrente manifesta il proprio sopravvenuto disinteresse alla trattazione.
Annullamento di SCIA edilizie e sopravvenuta carenza di interesse
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato, anche quale amministratore unico e legale rappresentante di una società immobiliare, contro il Comune di Maddaloni. L’impugnazione concerneva il provvedimento comunale di annullamento di una SCIA e della collegata SCIA alternativa al permesso di costruire.
Premesse e richiesta
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 19648 del 10 aprile 2024, notificato il 20 aprile 2024, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Comune di Maddaloni ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato, ha eccepito l’irricevibilità del gravame per tardività rispetto al termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 e, nel merito, ne ha comunque chiesto il rigetto.
Motivi dedotti
Il primo motivo riguardava la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. Il ricorrente contestava l’insussistenza dei presupposti per l’annullamento delle SCIA e dell’interesse pubblico attuale richiesto per l’esercizio dell’autotutela.
Il secondo motivo deduceva la violazione delle disposizioni edilizie indicate nel ricorso, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, del decreto-legge n. 76/2020, nonché degli artt. 63 e 67 del P.R.G. e dell’art. 157 del P.U.C. del Comune di Maddaloni. Venivano inoltre denunciati difetto di istruttoria e carenza, ovvero apparenza, della motivazione.
Sopravvenuto disinteresse alla decisione
Nel corso della trattazione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’ulteriore esame dell’affare, manifestando la volontà di ripristinare lo status quo ante.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione di sopravvenuto disinteresse. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato ha escluso la necessità di esaminare sia l’eccezione di tardività sia i motivi di merito relativi all’annullamento delle SCIA.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata quindi resa alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento comunale impugnato né sulla fondatezza delle censure edilizie e procedimentali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1232/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →