Cassazione Penale, Ordinanza n. 31052/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un furto in abitazione e per la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione personale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, articolando tre motivi: i primi due sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e la valutazione delle prove, chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio; il terzo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto insufficiente o non adeguatamente motivato dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero interamente di merito e quindi non scrutinabili in sede di legittimità, in assenza di specifici travisamenti della prova o di macroscopici vizi motivazionali, osservando inoltre che la motivazione della sentenza impugnata era coerente, adeguata e immune da errori di diritto. Ha poi giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come una delle fattispecie per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi a rilevare la correttezza della ricostruzione di merito.
art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011
Indicata come ulteriore titolo di responsabilità contestato e confermato nei gradi di merito; la Corte non affronta questioni interpretative sulla norma, ma ne presuppone l'applicazione nei confronti dell'imputato.
Richiamato implicitamente in relazione al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego è legittimo se sorretto da un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Fondamento della condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e della prova, salvo che siano specificamente indicati travisamenti probatori o macroscopici vizi della motivazione.
- La motivazione della sentenza di appello non deve confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente una valutazione globale e логicamente coerente che dia conto dei fatti decisivi; le deduzioni incompatibili con la decisione possono ritenersi implicitamente disattese.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione fondato su contestazioni generiche della ricostruzione fattuale e della valutazione della prova, senza specifica individuazione di errori giuridici o travisamenti, è destinato alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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